per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  95  del  codice   di   procedura   civile,
sollevate, in riferimento agli artt.  3,  secondo  comma,  24,  terzo
comma, 36  e  111,  primo  comma,  della  Costituzione,  dal  Giudice
dell'esecuzione  presso  il  Tribunale   ordinario   di   Pavia   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA