ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7  della
legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge  di  stabilita'
regionale anno 2021),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato  il  5  luglio  2021,  depositato  in
cancelleria il 13 luglio 2021, iscritto al n. 35 del registro ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  34,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore
Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la
Regione Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 5 luglio 2021 e  depositato  il  13
luglio 2021 (reg. ric. n. 35 del 2021), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'art. 7  della  legge  della  Regione  Molise  4
maggio 2021, n. 2 (Legge  di  stabilita'  regionale  anno  2021),  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, in relazione all'art. 42,  comma  5,  lettera  d),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
    La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che «[a] decorrere
dal 2021 le entrate  incassate  dall'Ente  a  titolo  di  "Contributi
esonerativi per  l'occupazione  dei  diversamente  abili",  derivanti
dalle  sanzioni  amministrative  irrogate   ai   datori   di   lavoro
inadempienti agli obblighi  occupazionali  previsti  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai
contributi  correlati  agli  esoneri  parziali  concessi   ai   sensi
dell'articolo 5  della  legge  n.  68/1999,  previste  al  Titolo  3,
Tipologia 200, categoria 300 del bilancio  di  previsione  regionale,
sono vincolate a finanziare  nella  spesa  il  "Fondo  regionale  per
l'occupazione dei  disabili  -  legge  regionale  n.  26/2002",  alla
Missione 12, Programma 02, Titolo 1». 
    Al comma 2 specifica  poi  che  «[l]a  destinazione  d'uso  delle
relative   risorse   finanziarie   e'   vincolata   alle    finalita'
dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento dei programmi  regionali
di inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  relativi  servizi  di
sostegno e di collocamento mirato, ai sensi dell'articolo  14,  comma
1, della legge n. 68/1999 e dell'articolo 3 della legge regionale  28
ottobre 2002, n. 26 (Istituzione  del  Fondo  per  l'occupazione  dei
disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999)». 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente il suddetto art. 7 si porrebbe  in
contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n.  118  del
2011, ai sensi del quale «[e'] possibile  attribuire  un  vincolo  di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio». 
    Per contro, «risult[ando] assoggettata a  piano  di  rientro  dal
disavanzo», la Regione Molise non potrebbe  imprimere  uno  specifico
vincolo alle entrate considerate nell'impugnato art. 7, difettando il
«requisito dell'assenza di disavanzi da ripianare», come affermato da
questa Corte (sono citate le sentenze n. 49 del 2018  e  n.  279  del
2016). 
    Sarebbe di conseguenza violato l'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., poiche' il  richiamato  art.  42,  comma  5,  lettera  d),
esprimerebbe,  con  funzione  di  norma  interposta,  la   competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    2.- Con atto depositato il 10 agosto 2021  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Molise, in persona del  Presidente  pro  tempore,
chiedendo di dichiarare inammissibile e, in subordine, non fondato il
ricorso. 
    La  difesa  regionale  sottolinea,  anzitutto,  che   l'impugnata
disposizione della legge reg. Molise n. 2  del  2021  fisserebbe  «la
destinazione d'uso di entrate da accertare e  incassare  a  decorrere
dal 2021», cosi' da finanziare  gli  interventi  per  la  disabilita'
stanziati nella Tabella A allegata alla legge stessa. 
    Argomenta poi che la previsione dell'art. 42,  comma  5,  lettera
d), del d.lgs. n. 118 del 2011, evocata dal ricorrente a sostegno del
motivo  di  impugnazione,  sarebbe  «del  tutto  inconferente  e  non
[potrebbe]    essere    assunta    a    parametro    interposto    di
costituzionalita'». 
    Infatti, tale articolo conterrebbe, in coerenza con  la  rubrica,
«principi  contabili  relativi  esclusivamente  alla   gestione   del
risultato di amministrazione». 
    Ad avviso della Regione, proprio considerando tale previsione, si
mostrerebbe l'erroneita'  della  prospettazione  del  ricorrente,  in
quanto il limite alla possibilita' di vincolare entrate straordinarie
non ricorrenti si applicherebbe soltanto «in  sede  di  accertamento,
determinazione e impiego del risultato di amministrazione». 
    Invece, la norma regionale impugnata avrebbe un oggetto del tutto
estraneo alla fattispecie regolata dal richiamato art. 42,  comma  5,
lettera d), ponendo un vincolo di destinazione «solamente de  futuro,
rispetto alle entrate da incassare dall'anno  2021»,  per  finanziare
interventi previsti anch'essi a decorrere da tale esercizio. 
    Inoltre, la preclusione del vincolo di destinazione su risorse di
competenza dell'esercizio in corso e di  quelli  successivi  «per  il
solo fatto» di un disavanzo  pregresso,  «renderebbe  sostanzialmente
impossibile costruire il bilancio dell'ente». 
    La  suddetta  preclusione,  peraltro,  sarebbe  confutata   dalla
possibilita'   di   un   ripiano   pluriennale   del   disavanzo   di
amministrazione - prevista dal comma 12 dello stesso art.  42  -  per
effetto della quale l'ente dovrebbe si' assicurare  il  finanziamento
del rateo annuale  del  piano  di  rientro,  ma  potrebbe  «di  certo
liberamente (pur nei limiti  costituzionali  e  della  legge  statale
applicabile)  disporre  delle  entrate  regionali,  stabilendone   la
destinazione». 
    In conclusione, la  censura  mossa  dal  ricorrente  risulterebbe
«tanto  inammissibile  quanto  infondata»,  a  ragione   dell'erroneo
richiamo all'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011
quale parametro interposto. 
    2.1.- Ad avviso della difesa regionale tale esito  sarebbe  anche
attestato dalle stesse pronunce di questa Corte che il ricorrente  ha
invece richiamato a sostegno della propria ricostruzione. 
    Innanzitutto, la sentenza n. 49 del 2018 - che ha  dichiarato  la
illegittimita'  costituzionale  di  una  disposizione  di  una  legge
regionale  abruzzese  di  approvazione  del  rendiconto  generale   -
attesterebbe la non pertinenza del precedente nel caso di specie,  in
quanto in quella vicenda sarebbero state  censurate  «proprio  quelle
modalita' di accertamento del risultato di  amministrazione  che  qui
non  ve[rrebbero]  in   considerazione».   Il   principio   contabile
corrispondente al contenuto dell'art. 42, comma 5,  lettera  d),  del
d.lgs. n. 118 del 2011 sarebbe stato infatti applicato correttamente,
ma la sentenza  non  avrebbe  fissato  in  «alcun  modo  limiti  alla
possibilita' di imporre vincoli di destinazione sulle entrate  future
dell'Ente», diverse  dai  fondi  e  dalle  poste  che  compongono  il
risultato di amministrazione. 
    Analoghe considerazioni varrebbero con riguardo alla sentenza  n.
279 del 2016, relativa a una disposizione del bilancio di  previsione
della Regione Molise per l'esercizio 2016. 
    2.2.-  Da  ultimo  la  Regione   resistente   osserva,   in   via
subordinata, che il principio  contabile  evocato  a  sostegno  della
censura «non sarebbe applicabile al caso di specie anche  perche'  le
sanzioni amministrative non costitui[rebbero] entrate "straordinarie"
o "non ricorrenti"». 
    Per quanto non correlate ad alcuna previsione  normativa  che  ne
assicuri flussi costanti e periodici in entrata, esse apparterrebbero
alle entrate ordinariamente acquisite dall'ente e sarebbero  comunque
agevolmente prevedibili sulla base  della  ricostruzione  della  loro
serie storica, attestante la presenza costante  nelle  dinamiche  del
bilancio regionale, quantificata in termini ragionevoli  e  prudenti.
La relativa entrata assumerebbe dunque «i caratteri della continuita'
e  stabilita',  con  conseguente   inapplicabilita'   del   principio
contabile invocato dal ricorrente». 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza,  le  parti  hanno  depositato
memoria a sostegno delle rispettive conclusioni. 
    3.1.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritiene  non
fondati  gli  argomenti  della  difesa  della  resistente,  anzitutto
perche' le quote vincolate del risultato di amministrazione avrebbero
la funzione di evitare che le risorse  dell'ente  confluiscano  nella
quota disponibile, essendo invece le stesse destinate alla  copertura
di specifiche spese sulla base  dei  vincoli  derivanti  dalle  fonti
normative. 
    Inoltre,   il   parametro   interposto   evocato    nel    motivo
d'impugnazione sarebbe  pertinente  essendo  la  ratio  dello  stesso
orientata a comprimere la discrezionalita' degli  enti  in  disavanzo
quanto  all'utilizzo  di  entrate  straordinarie  «in  favore   della
necessita' di concludere i percorsi di rientro anche prima dei  tempi
programmati». 
    Pertanto la Regione Molise, assoggettata a piano di  rientro  dal
disavanzo, non potrebbe - in una legge che,  come  quella  impugnata,
compone il ciclo di bilancio -  attribuire  vincoli  di  destinazione
alle  entrate  straordinarie,  non  aventi  natura  ricorrente;  tali
sarebbero quelle  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  per  le
violazioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto  al
lavoro dei disabili), come peraltro confermerebbe  il  contenuto  del
punto 5 dell'Allegato 7 al d.lgs. n. 118 del 2011. 
    3.2.-  La  memoria  della   Regione   Molise   ribadisce   invece
l'erroneita' del parametro interposto evocato dal ricorrente - l'art.
42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118  del  2011  -  richiamando
anche pronunce della Corte dei conti che, in  sede  di  parifica  dei
rendiconti   regionali,   avrebbero   applicato   tale   disposizione
«esclusivamente nella valutazione  della  corretta  composizione  del
risultato di amministrazione». 
    Inoltre,  la  resistente  segnala  che,  seppure  il  contenzioso
costituzionale  con  lo  Stato  riguardante  il  piano   di   rientro
pluriennale dal disavanzo della Regione Molise sia ancora formalmente
pendente, lo stesso dovrebbe considerarsi «sostanzialmente  estinto»,
non avendo il Governo impugnato due recenti leggi regionali aventi ad
oggetto  il  rendiconto  dell'esercizio  2020  e  l'assestamento  del
bilancio di previsione 2021-2023. Pertanto, nel «contesto di virtuoso
percorso  di  risanamento  risulterebbe   del   tutto   irragionevole
comprimere l'autonomia regionale al punto da impedirle di individuare
la destinazione di bilancio delle entrate non ricorrenti». 
    La difesa regionale rileva poi che l'impossibilita' di  vincolare
risorse non ricorrenti, che secondo il ricorso sarebbe  espressa  dal
richiamato parametro  interposto,  sarebbe  pero'  «smentit[a]  dalla
stessa legislazione statale», ad esempio con riguardo ai  proventi  -
certamente  da  ritenere   entrate   non   ricorrenti   -   derivanti
dall'alienazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica,
destinati a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto
di nuovi alloggi  e  di  manutenzione  straordinaria  del  patrimonio
esistente (sono richiamati sia l'art. 3 del  decreto-legge  28  marzo
2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza  abitativa,  per
il mercato delle  costruzioni  e  per  Expo  2015»,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, sia la sentenza  n.
25 del 2021 di questa Corte). 
    Viene poi ribadito che  la  norma  impugnata  avrebbe  a  oggetto
entrate  ricorrenti,  «come  si  evinc[erebbe]  dall'allegato  17  al
documento tecnico della l. reg. Molise n. 2 [recte: n. 3] del  2021»,
prodotto unitamente alla memoria, che individuerebbe tali entrate con
il «codice 3020300» - corrispondente a «Entrate da Imprese  derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti» - e le quantificherebbe in 166.000,00 euro,  «integralmente
indicate come "ricorrenti"». 
    Secondo la Regione, tale qualificazione non potrebbe ormai essere
contestata dallo Stato, che avrebbe dovuto  «impugna[re]  le  tabelle
del bilancio di previsione regionale per il 2021 - bilancio triennale
2021-2023, di cui alla l. reg. n. 3 del  2021,  nella  parte  in  cui
hanno  appostato  le  entrate  a  titolo   di   "Proventi   derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti"», oppure «avrebbe dovuto proporre ricorso per conflitto tra
Enti avverso il richiamato all. 17 al documento tecnico regionale». 
    Da cio' conseguirebbe sia la non fondatezza delle censure, stante
l'erroneita' della  premessa,  sia  l'inammissibilita'  delle  stesse
essendo tardiva la doglianza «di una  qualificazione  precedentemente
non contestata». 
    In ogni caso, le entrate in  esame  sarebbero  state  qualificate
ricorrenti anche da altre  Regioni,  come  emergerebbe  dai  relativi
documenti contabili prodotti. 
    Non potrebbe valere, in senso contrario, richiamare il  contenuto
dell'Allegato 7 al  d.lgs.  n.  118  del  2011  che,  ai  fini  della
«codifica della transazione elementare»,  considera  non  ricorrenti,
tra le altre, le entrate  riguardanti  le  sanzioni.  Tale  criterio,
infatti, potrebbe applicarsi per «il singolo movimento di  bilancio»,
ma non per «l'insieme aggregato  di  tali  entrate»  che,  come  gia'
rilevato nell'atto di  costituzione,  sulla  base  della  loro  serie
storica «possono e devono essere qualificate "ricorrenti"». 
    In  subordine,  la  memoria   regionale   evidenzia   i   profili
problematici del suddetto Allegato 7, rientrante nell'elevato  numero
di allegati, «tutti  di  estrema  tecnicita'»,  che  accompagnano  il
d.lgs. n. 118 del 2011: il legislatore  delegante  avrebbe,  infatti,
richiesto al Governo di adottare regole contabili uniformi  e  comuni
schemi di bilancio, ma non avrebbe «consentito che la  competenza  in
materia  di  "coordinamento"  della   finanza   pubblica   [...]   si
trasformasse in competenza alla definizione  nel  minimo  dettaglio»,
tanto piu' «in  semplici  allegati  [...]  frutto  di  determinazioni
dell'Amministrazione e non del Governo al suo livello politico». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  35  del
2021) il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  l'art.  7
della legge della Regione Molise  4  maggio  2021,  n.  2  (Legge  di
stabilita' regionale anno 2021), in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera e), della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  42,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42). 
    La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che «[a] decorrere
dal 2021 le entrate  incassate  dall'Ente  a  titolo  di  "Contributi
esonerativi per  l'occupazione  dei  diversamente  abili",  derivanti
dalle  sanzioni  amministrative  irrogate   ai   datori   di   lavoro
inadempienti agli obblighi  occupazionali  previsti  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai
contributi  correlati  agli  esoneri  parziali  concessi   ai   sensi
dell'articolo 5  della  legge  n.  68/1999,  previste  al  Titolo  3,
Tipologia 200, categoria 300 del bilancio  di  previsione  regionale,
sono vincolate a finanziare  nella  spesa  il  "Fondo  regionale  per
l'occupazione dei  disabili  -  legge  regionale  n.  26/2002",  alla
Missione 12, Programma 02, Titolo 1». 
    Al comma 2 specifica  poi  che  «[l]a  destinazione  d'uso  delle
relative   risorse   finanziarie   e'   vincolata   alle    finalita'
dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento dei programmi  regionali
di inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  relativi  servizi  di
sostegno e di collocamento mirato, ai sensi dell'articolo  14,  comma
1, della legge n. 68/1999 e dell'articolo 3 della legge regionale  28
ottobre 2002, n. 26 (Istituzione  del  Fondo  per  l'occupazione  dei
disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999)». 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente il suddetto art. 7 si porrebbe  in
contrasto con l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n.  118  del
2011, ai sensi del quale «[e'] possibile  attribuire  un  vincolo  di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio». 
    Risultando «assoggettata a piano di rientro  dal  disavanzo»,  la
Regione  Molise  non  potrebbe,  infatti,  imprimere  uno   specifico
vincolo,  difettando  il  «requisito  dell'assenza  di  disavanzi  da
ripianare», come affermato da questa Corte (sono citate  le  sentenze
n. 49 del 2018 e n. 279 del 2016). 
    Sarebbe di conseguenza violato l'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., poiche' il  richiamato  art.  42,  comma  5,  lettera  d),
esprimerebbe,  con  funzione  di  norma  interposta,  la   competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    2.-   In   via   preliminare,   va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' della censura per la erronea evocazione a  parametro
interposto del citato art. 42, comma  5,  lettera  d),  motivata  dal
fatto che esso  riguarderebbe  soltanto  la  disciplina  della  quota
vincolata del risultato di  amministrazione  e  l'apposizione  di  un
vincolo sulle relative risorse, mentre la norma  regionale  impugnata
lo avrebbe attribuito a nuove entrate, da accertare  e  riscuotere  a
decorrere dal 2021. 
    Tale  argomentazione,   infatti,   non   coinvolge   profili   di
ammissibilita', quanto piuttosto l'esame del merito  della  questione
(ex multis, sentenze n. 17 del 2022, n. 76 del  2021  e  n.  286  del
2019),  poiche'  la  censura  mossa  dal  ricorrente  e'  chiaramente
incentrata  sull'asserito  contrasto  della  norma   regionale,   che
atterrebbe comunque al ciclo di bilancio, con le condizioni richieste
dal suddetto art. 42, comma 5, lettera d). 
    2.1.-  Parimenti  non   fondato   e'   l'ulteriore   profilo   di
inammissibilita' della questione, che  la  resistente  ravvisa  nella
preclusione per lo Stato di dolersi del contrasto  con  il  parametro
interposto evocato - applicabile  alle  sole  entrate  regionali  non
ricorrenti  -  non  avendo   contestato,   mediante   la   tempestiva
attivazione di ricorsi  innanzi  a  questa  Corte,  i  contenuti  del
bilancio di previsione pluriennale per il triennio  2021-2023  con  i
quali la Regione Molise avrebbe qualificato come  entrate  ricorrenti
anche le risorse considerate dalla norma impugnata. 
    Al riguardo e' dirimente rilevare che l'oggetto  della  questione
e' incentrato sul vincolo di destinazione impresso dall'art. 7  della
legge reg. Molise n. 2 del 2021: di  conseguenza  sono  nella  specie
irrilevanti le determinazioni del Governo in ordine  all'impugnazione
sia della successiva legge della Regione Molise 4 maggio 2021,  n.  3
(Bilancio di previsione pluriennale per il triennio  2021-2023),  sia
del «documento tecnico di accompagnamento al bilancio» poi  approvato
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 39, comma 10, del d.lgs. n.
118 del 2011 il quale, avendo natura  amministrativa,  e'  a  maggior
ragione privo di incidenza sulla norma impugnata. 
    3.- Nel merito, la questione non e' fondata. 
    Il ricorso statale contesta alla Regione Molise, che ha in  corso
un piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, la possibilita'
di  attribuire  un  vincolo  di  destinazione   ad   alcune   entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente,  atteso  che  l'art.  42,
comma 5, lettera d), del  d.lgs.  n.  118  del  2011,  evocato  quale
parametro interposto dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
consente cio' «solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del
disavanzo  di  amministrazione  negli  esercizi   successivi   e   ha
provveduto nel corso  dell'esercizio  alla  copertura  di  tutti  gli
eventuali debiti fuori bilancio». 
    Il presupposto interpretativo del ricorso statale e'  dunque,  da
un lato, che alle specifiche entrate oggetto  dell'impugnato  art.  7
della legge reg. Molise n. 2 del 2021  sia  applicabile  il  suddetto
principio contabile e, dall'altro, che la  facolta'  da  quest'ultimo
astrattamente prevista non fosse in concreto esercitabile, in difetto
della specifica condizione dell'assenza di disavanzi non ripianati. 
    Tale assunto e' pero' del tutto erroneo. 
    Il ricorrente ha infatti omesso di  considerare  che  il  vincolo
alle risorse oggetto della previsione  impugnata  non  e'  attribuito
dalla medesima norma regionale, bensi'  discende  direttamente  dalla
legge statale, ovvero dal disposto dell'art. 14 della legge 12  marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 
    Tale disposizione, ai primi due commi, demanda alle  Regioni  sia
la istituzione del «Fondo regionale per  l'occupazione  dei  disabili
[...], da destinare  al  finanziamento  dei  programmi  regionali  di
inserimento lavorativo e dei relativi servizi», sia la determinazione
con legge regionale  delle  «modalita'  di  funzionamento  e  [de]gli
organi  amministrativi»  dello  stesso;  al  comma  3,   soprattutto,
stabilisce che «[a]l Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste  dalla  presente
legge ed i contributi versati dai datori di  lavoro  ai  sensi  della
presente legge [...]» quando questi siano esonerati, alle  condizioni
fissate  dall'art.  5,  comma  3,  dall'obbligo  di  assunzione   dei
disabili. 
    L'art.  14,  comma  3,  della  legge  n.  68  del  1999,  quindi,
stabilendo che al fondo regionale «sono  destinati  gli  importi»  di
determinate entrate derivanti dall'applicazione della legge stessa  -
sia nelle consentite ipotesi di "monetizzazione"  degli  obblighi  di
assunzione  mediante  provvedimento  di  esonero  parziale,  sia  per
effetto della irrogazione delle sanzioni amministrative  previste  -,
ha  finalizzato  tali  proventi  al  finanziamento  degli  interventi
individuati  dagli  enti   territoriali   a   favore   dei   soggetti
svantaggiati. 
    La norma - insieme a quella di cui al comma 1, che prescrive alle
Regioni  di  istituire  il  fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
disabili  -   esprime   pertanto   un   principio   fondamentale   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  diretto  a   sottrarre   le
specifiche entrate al concorso indistinto  alle  spese  previste  dal
bilancio regionale e ad allocarle nel  fondo  predetto,  in  modo  da
«garantire la finalizzazione [...]  alla  realizzazione  dello  scopo
pubblico per il quale sono state  stanziate»  (sentenza  n.  184  del
2016). 
    La modalita' di alimentazione  degli  interventi  finanziati  dal
fondo  regionale  in  esame  e',  in  questi  termini,  evidentemente
connessa  alla  esigenza  di  tutela  di  situazioni  di  particolare
vulnerabilita': quelle delle persone con disabilita', sulle quali  si
riflette  una   particolare   attenzione   da   parte   del   disegno
costituzionale,  essendo  coinvolto  un  complesso  di  «valori   che
attingono» ai suoi «fondamentali motivi ispiratori» (sentenze  n.  83
del 2019, n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016 e n.  215
del 1987; in senso analogo, piu'  di  recente,  sentenza  n.  10  del
2022). 
    3.1.- Il vincolo di destinazione previsto dalla  norma  impugnata
ha, quindi, ad oggetto le medesime entrate considerate  dall'art.  14
della legge n. 68 del 1999 ed e' del resto coerente con la disciplina
del fondo regionale per l'occupazione  dei  disabili  gia'  istituito
dalla stessa resistente con la legge della Regione Molise 28  ottobre
2002, n. 26 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999) che, rispettivamente  agli
artt. 2 e 3, individua le risorse del fondo e la  destinazione  dello
stesso nei puntuali termini di cui all'art.  14  della  citata  legge
statale n. 68 del 1999, cui da' attuazione. 
    Cio' porta ad escludere una portata innovativa all'art.  7  della
legge reg. Molise n. 2 del 2021 - al  piu'  evocata  dall'espressione
«[a] decorrere dal 2021» con cui la stessa disposizione esordisce - e
a  riconoscere,  invece,   alla   stessa   un   carattere   meramente
confermativo del precedente - e  ben  piu'  risalente  -  vincolo  di
destinazione. 
    3.2.- Cosi' ricostruito il quadro normativo in cui  e'  coinvolta
la norma  impugnata,  ne  consegue  che  non  trova  applicazione  il
principio contabile evocato dal ricorrente, che  e'  invece  inerente
all'autonoma attribuzione di un  vincolo  di  destinazione  da  parte
della Regione. 
    Infatti, ai sensi dell'intero comma 5 dell'art. 42 del d.lgs.  n.
118 del 2011,  «[c]ostituiscono  quota  vincolata  del  risultato  di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie  di
bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione; 
    d) derivanti  da  entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui  la  regione  ha  formalmente  attribuito  una
specifica  destinazione.  E'  possibile  attribuire  un  vincolo   di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione,
per le entrate vincolate che hanno dato luogo  ad  accantonamento  al
fondo crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione,  e'  sospeso,  per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
stesse». 
    Nel caso della norma  regionale  impugnata,  in  definitiva,  non
viene quindi in rilievo  -  come  invece  erroneamente  ritenuto  dal
ricorso statale - la lettera d) della suddetta  disposizione,  bensi'
la precedente lettera a),  poiche'  il  vincolo  di  destinazione  e'
direttamente impresso dall'art. 14, comma 3, della legge  statale  n.
68 del 1999. 
    La fattispecie rientra quindi nei vincoli «previsti  dalla  legge
statale  nei  confronti   delle   Regioni»,   come   chiarito   dalla
classificazione, diretta  a  specificare  la  portata  del  comma  5,
lettera a),  del  citato  art.  42,  contenuta  nel  paragrafo  9.7.2
dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. 
    Si tratta, pertanto, di vincoli ai quali la Regione,  nell'ambito
del ciclo di bilancio, deve assicurare attuazione  proprio  in  forza
della previsione statale e per i quali non rileva - a  differenza  di
quelli autonomamente decisi dalla Regione e rientranti nella  lettera
d) del richiamato comma 5 dell'art. 42 - che sia in corso il  ripiano
del disavanzo o che non  siano  stati  coperti  tutti  gli  eventuali
debiti fuori bilancio. 
    Da cio' consegue la non fondatezza della censura statale.