per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 568, comma  4,
del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso  che
e' inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare,  il  ricorso
per cassazione proposto avverso sentenza  di  appello  che,  in  fase
predibattimentale e senza  alcuna  forma  di  contraddittorio,  abbia
dichiarato non doversi procedere  per  intervenuta  prescrizione  del
reato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA