per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre  2020,
n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte
in cui disciplina  l'importo  annuo  minimo  del  canone  dovuto  per
l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte
in cui fissa un criterio di  determinazione  del  canone  riguardante
beni del demanio marittimo statale. 
    Cosi` deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA