per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 757 e 758, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 511 e 821, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA