per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  dell'art.  1
della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 (Modifica  della
perimetrazione del Parco  naturale  regionale  dell'Appennino  «Monti
Simbruini»), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con
il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt.  22  e
23 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette) e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonche' alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente   la
valutazione  degli  effetti  di   determinati   piani   e   programmi
sull'ambiente e all'art. 6, paragrafo 3,  della  direttiva  92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica
12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed  integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA