per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma
14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21  ottobre  2020,
n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n.
4 (Disposizioni per l'attuazione del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione  dell'azienda  speciale
provinciale  per  l'energia,  disciplina  dell'utilizzo  dell'energia
elettrica spettante alla Provincia ai sensi  dell'articolo  13  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione
del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi  provinciali
15 dicembre 1980, n.  38  e  13  luglio  1995,  n.  7),  della  legge
provinciale sull'energia 2012, della legge  provinciale  sulle  acque
pubbliche 1976 e della legge provinciale  sull'agricoltura  2003»,  e
dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020,  nella
parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3  e  4,  dopo  l'art.
1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art.
16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella  parte  in
cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8  e  9,  dopo  l'art.
1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 9  del  2020,
promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma,  della  Costituzione,  in  relazione  agli
artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15,  paragrafo  3,  lettera  c),
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge prov.  Trento  n.  9
del 2020, nella parte in cui introduce la  lettera  s)  del  comma  2
dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4  del  1998,  promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, primo  comma,
Cost., in  relazione  all'art.  49  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130, e  all'art.  14,  paragrafo  unico,  numero  3),  della
direttiva 2006/123/CE, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2022 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16 della legge della
Provincia  autonoma  di  Trento  21  ottobre  2020,  n.   9   recante
«Modificazioni  della  legge  provinciale  6   marzo   1998,   n.   4
(Disposizioni per  l'attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione  dell'azienda  speciale
provinciale  per  l'energia,  disciplina  dell'utilizzo  dell'energia
elettrica spettante alla Provincia ai sensi  dell'articolo  13  dello
statuto speciale per  il  Trentino  -  Alto  Adige,  criteri  per  la
redazione del piano della distribuzione e  modificazioni  alle  leggi
provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995,  n.  7),  della
legge provinciale sull'energia 2012, della  legge  provinciale  sulle
acque pubbliche  1976  e  della  legge  provinciale  sull'agricoltura
2003», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
depositato il 24 dicembre 2020 (reg. ric. n. 104 del 2020). 
    Rilevato che nel giudizio e' intervenuta ad  adiuvandum  (per  la
maggior parte delle questioni) la societa' Enel Green  Power  Italia,
con atto depositato il 9 febbraio 2021; 
    che la societa' interveniente, in vista dell'odierna udienza,  ha
depositato, in data 1° marzo  2022,  una  memoria  con  la  quale  ha
ribadito, in via preliminare, le ragioni di  ritenuta  ammissibilita'
dell'intervento spiegato nel giudizio; 
    che tali ragioni, asseritamente idonee a superare  l'orientamento
di questa Corte in senso contrario all'ammissibilita' dell'intervento
di terzi nei giudizi in via principale,  rinviano,  fra  l'altro,  al
tenore dell'art. 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla  Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  il   quale
richiama  disposizioni  che  presupporrebbero  la   possibilita'   di
partecipazione di terzi al giudizio di  legittimita'  costituzionale,
nonche' alla disciplina concernente il ruolo degli  amici  curiae,  a
sua volta ritenuta significativa dell'apertura  del  procedimento  al
contributo di soggetti ulteriori; 
    che Enel Green  Power  Italia  ricorda,  inoltre,  come  gia'  in
precedenza questa Corte abbia ritenuto  ammissibile  l'intervento  di
una Regione in un giudizio in via principale che opponeva allo  Stato
una diversa Regione (sentenza n. 344 del 2005),  ammettendo,  dunque,
che un terzo portatore di un  interesse  particolarmente  qualificato
possa partecipare anche a un tal genere di giudizio  di  legittimita'
costituzionale; 
    che l'assunto troverebbe conferma anche  in  pronunce  che  hanno
ammesso  l'intervento  di  privati  in  giudizi  per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze n. 76 del 2001 e n. 154
del 2004); 
    che  l'interveniente  si  presenta  quale  soggetto  di  primario
rilievo nel  settore  della  produzione  di  energia  mediante  fonti
rinnovabili, tanto da gestire sul territorio  nazionale  599  diversi
impianti, e da rientrare nel novero, particolarmente ristretto, delle
imprese munite dei requisiti  tecnici,  finanziari,  organizzativi  e
patrimoniali la cui disciplina e'  dettata  dalla  legge  provinciale
impugnata; 
    che  pertanto  l'interveniente  sarebbe  «soggetto   direttamente
inciso dalla normativa censurata». 
    Considerato che,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa
Corte, nei giudizi di legittimita' costituzionale in  via  principale
non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente
e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto
di contestazione; 
    che tale orientamento e' stato confermato anche dopo  le  recenti
modifiche recate alle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale, con delibera di questa Corte in data 8  gennaio
2020, sul presupposto che dette modifiche non incidono «sui requisiti
di ammissibilita' degli interventi nei  giudizi  in  via  principale»
(ordinanza letta all'udienza del  25  febbraio  2020,  allegata  alla
sentenza n. 56 del 2020); 
    che la stessa soluzione e' stata adottata in  numerose  occasioni
successive  (ex  plurimis,  tra  le  piu'  recenti,  ordinanza  letta
all'udienza dell'8 giugno 2021, allegata alla  sentenza  n.  187  del
2021; ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021, allegata  alla
sentenza n. 16 del 2021; sentenza n. 134 del  2020;  ordinanza  letta
all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza  n.  56  del
2020; ordinanza n. 213 del  2019),  osservandosi,  tra  l'altro,  che
l'istituita possibilita' della presentazione di memorie da  parte  di
amici  curiae  rafforza,  e  non  gia'   invalida,   la   preclusione
dell'intervento (sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza,  letta
all'udienza del 26 gennaio 2021). 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento  della  societa'  Enel  Green
Power Italia nel giudizio promosso dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri nei confronti della Provincia autonoma di  Trento,  iscritto
al n. 104 del registro ricorsi 2020. 
 
                  F.to: Giuliano Amato, Presidente