per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», e dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 9 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce la lettera s) del comma 2 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14, paragrafo unico, numero 3), della direttiva 2006/123/CE, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Nicolo' ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2022 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9 recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 24 dicembre 2020 (reg. ric. n. 104 del 2020). Rilevato che nel giudizio e' intervenuta ad adiuvandum (per la maggior parte delle questioni) la societa' Enel Green Power Italia, con atto depositato il 9 febbraio 2021; che la societa' interveniente, in vista dell'odierna udienza, ha depositato, in data 1° marzo 2022, una memoria con la quale ha ribadito, in via preliminare, le ragioni di ritenuta ammissibilita' dell'intervento spiegato nel giudizio; che tali ragioni, asseritamente idonee a superare l'orientamento di questa Corte in senso contrario all'ammissibilita' dell'intervento di terzi nei giudizi in via principale, rinviano, fra l'altro, al tenore dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, il quale richiama disposizioni che presupporrebbero la possibilita' di partecipazione di terzi al giudizio di legittimita' costituzionale, nonche' alla disciplina concernente il ruolo degli amici curiae, a sua volta ritenuta significativa dell'apertura del procedimento al contributo di soggetti ulteriori; che Enel Green Power Italia ricorda, inoltre, come gia' in precedenza questa Corte abbia ritenuto ammissibile l'intervento di una Regione in un giudizio in via principale che opponeva allo Stato una diversa Regione (sentenza n. 344 del 2005), ammettendo, dunque, che un terzo portatore di un interesse particolarmente qualificato possa partecipare anche a un tal genere di giudizio di legittimita' costituzionale; che l'assunto troverebbe conferma anche in pronunce che hanno ammesso l'intervento di privati in giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze n. 76 del 2001 e n. 154 del 2004); che l'interveniente si presenta quale soggetto di primario rilievo nel settore della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, tanto da gestire sul territorio nazionale 599 diversi impianti, e da rientrare nel novero, particolarmente ristretto, delle imprese munite dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e patrimoniali la cui disciplina e' dettata dalla legge provinciale impugnata; che pertanto l'interveniente sarebbe «soggetto direttamente inciso dalla normativa censurata». Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto di contestazione; che tale orientamento e' stato confermato anche dopo le recenti modifiche recate alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con delibera di questa Corte in data 8 gennaio 2020, sul presupposto che dette modifiche non incidono «sui requisiti di ammissibilita' degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020); che la stessa soluzione e' stata adottata in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le piu' recenti, ordinanza letta all'udienza dell'8 giugno 2021, allegata alla sentenza n. 187 del 2021; ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021, allegata alla sentenza n. 16 del 2021; sentenza n. 134 del 2020; ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020; ordinanza n. 213 del 2019), osservandosi, tra l'altro, che l'istituita possibilita' della presentazione di memorie da parte di amici curiae rafforza, e non gia' invalida, la preclusione dell'intervento (sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 26 gennaio 2021). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento della societa' Enel Green Power Italia nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Trento, iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2020. F.to: Giuliano Amato, Presidente