per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262,  primo
comma, del codice civile, nella parte in cui  prevede,  con  riguardo
all'ipotesi  del  riconoscimento  effettuato  contemporaneamente   da
entrambi i genitori, che il  figlio  assume  il  cognome  del  padre,
anziche' prevedere che il  figlio  assume  i  cognomi  dei  genitori,
nell'ordine  dai  medesimi  concordato,  fatto  salvo  l'accordo,  al
momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di  loro
soltanto; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e
299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio  1983,
n. 184 (Diritto del minore  ad  una  famiglia)  e  34  del  d.P.R.  3
novembre  2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella
parte in cui prevede che il figlio  nato  nel  matrimonio  assume  il
cognome del padre, anziche' prevedere che il figlio assume i  cognomi
dei  genitori,  nell'ordine  dai  medesimi  concordato,  fatto  salvo
l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome  di  uno  di  loro
soltanto; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  299,
terzo comma, cod. civ., nella parte in cui  prevede  che  «l'adottato
assume il cognome del  marito»,  anziche'  prevedere  che  l'adottato
assume  i  cognomi  degli   adottanti,   nell'ordine   dai   medesimi
concordato, fatto salvo  l'accordo,  raggiunto  nel  procedimento  di
adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 
    4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  27,
comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede  che
l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziche' prevedere  che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi
concordato, fatto salvo  l'accordo,  raggiunto  nel  procedimento  di
adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 
    5) dichiara inammissibili  le  questioni  di  legittimita'  degli
artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del  regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento  dello  stato  civile)  e
degli artt. 33 e 34  del  d.P.R.  n.  396  del  2000,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117,  primo  comma,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,  n.  848,  dalla
Corte d'appello di Potenza con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA