ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  2652,
2653 e 2668 del codice civile, promosso dal  Tribunale  ordinario  di
Roma, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra  REV
Gestione Crediti spa e Italteco Costruzioni srl, con ordinanza del  7
aprile 2021, iscritta  al  n.  117  del  registro  ordinanze  2021  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione di REV Gestione Crediti spa, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  maggio  2022  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato Giuseppe Sollazzo per REV Gestione Crediti  spa,
in collegamento da remoto, ai sensi del  punto  1)  del  decreto  del
Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e  l'avvocato  dello  Stato
Francesco Meloncelli per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 aprile  2021,  iscritta  al  n.  117  del
registro  ordinanze  2021,  il  Tribunale  ordinario  di   Roma,   in
composizione monocratica,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del  codice  civile,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. 
    Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate  violerebbero
gli evocati parametri in quanto non consentono al giudice di ordinare
con provvedimento cautelare ex  art.  700  del  codice  di  procedura
civile la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale,
nemmeno ove questa sia manifestamente infondata. 
    1.1.- Il Tribunale di Roma espone che  pende  innanzi  a  se'  un
giudizio  instaurato  dalla  Italteco  Costruzioni  srl  con  domanda
trascritta nei confronti della REV Gestione Crediti spa,  diretta  ad
ottenere il trasferimento di un immobile a norma dell'art. 2932  cod.
civ. 
    Il giudice a quo informa che la societa'  convenuta  ha  proposto
ricorso in via d'urgenza ai  sensi  dell'art.  700  cod.  proc.  civ.
affinche' sia ordinata  la  cancellazione  della  trascrizione  della
domanda. 
    1.2.- Circa la rilevanza delle questioni, il Tribunale  riferisce
che la  REV  Gestione  Crediti  spa,  societa'  veicolo  della  Banca
d'Italia,  ha  denunciato  il  carattere  emulativo   della   domanda
trascritta, che reputa manifestamente infondata e pero' in  grado  di
ostacolare la sua attivita' di liquidazione dei  beni  rivenienti  da
crisi bancarie. 
    Tuttavia, per «interpretazione condivisa», il combinato  disposto
degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ. consentirebbe al  giudice  di
ordinare la cancellazione della trascrizione della  domanda  soltanto
con la sentenza passata in giudicato, e non con un mero provvedimento
cautelare. 
    Nel caso di specie, atteso che la  domanda  diretta  ad  ottenere
l'esecuzione  in  forma  specifica  dell'obbligo  di   contrarre   e'
contemplata tra quelle trascrivibili  dall'art.  2652,  primo  comma,
numero   2),   cod.   civ.,   non   sarebbe    comunque    risolutiva
l'interpretazione adottata da una parte della giurisprudenza, secondo
la quale l'ordine  cautelare  di  cancellazione  sarebbe  ammissibile
quando la trascrizione si  riferisca  a  domanda  diversa  da  quelle
elencate negli artt. 2652 e 2653 cod. civ. 
    Sarebbe poi impraticabile, perche' contraria al tenore  letterale
delle disposizioni censurate, l'interpretazione  minoritaria  secondo
la  quale  il  giudice  potrebbe  ordinare  in   via   d'urgenza   la
cancellazione della  trascrizione  della  domanda  se  manifestamente
infondata. 
    Riferendosi alla sentenza n. 523 del 2002, il Tribunale  rammenta
che questa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita'  di  una
questione analoga alle odierne, tuttavia riferita al solo  art.  2668
cod. civ., mentre ora trattasi del  combinato  disposto  degli  artt.
2652, 2653 e 2668 cod. civ. 
    1.3.- Circa la non manifesta  infondatezza  delle  questioni,  il
rimettente assume che l'impossibilita' di un ordine di  cancellazione
anteriore al giudicato violi l'art. 3 Cost., perche' «irragionevole e
fonte di una disparita' di  trattamento»;  infatti,  mentre  l'attore
potrebbe trascrivere la domanda immediatamente,  senza  alcun  previo
controllo giurisdizionale di fondatezza, il  convenuto  non  potrebbe
ottenerne la cancellazione se non  all'esito  di  tutti  i  gradi  di
giudizio, quindi a  lunga  distanza  di  tempo,  considerata  inoltre
l'ampiezza ventennale dell'efficacia della  trascrizione  -  peraltro
soggetta a rinnovazione  -  sancita  dall'art.  2668-bis  cod.  civ.,
inserito dall'art. 62, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.  69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile). 
    Sarebbe violato anche l'art. 24 Cost.,  in  quanto  il  convenuto
verrebbe «privato della possibilita' di ottenere la cancellazione  in
tempi rapidi per  effetto  di  un  provvedimento  cautelare,  dovendo
attendere la definizione del giudizio  di  merito  e  vedendo  quindi
fortemente  limitate  le  proprie  opzioni  difensive  in  base  alla
condotta (e talvolta all'arbitrio) dell'altra parte». 
    Infine, sarebbe leso il diritto di proprieta' garantito dall'art.
42  Cost.,  atteso  che  la  protratta  trascrizione  della   domanda
inciderebbe troppo a lungo sulla commerciabilita' dell'immobile. 
    1.4.- Il Tribunale assume che per rimuovere i vizi denunciati non
sarebbe necessario introdurre un vaglio  giurisdizionale  al  momento
della trascrizione della domanda,  oppure  eliminare  il  limite  del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, occorrendo viceversa
ammettere la cancellazione della domanda per ordine ex art. 700  cod.
proc. civ., «almeno nei casi in cui la stessa appaia, anche  in  base
ad  una  valutazione  sommaria  tipica  del  procedimento  cautelare,
manifestamente infondata». 
    Non osterebbe la natura cautelare dell'ordinanza emessa  a  norma
dell'art. 700 cod.  proc.  civ.,  poiche'  anche  questa  puo'  avere
efficacia stabile e comunque viene pronunciata in contraddittorio  ed
e' reclamabile ex art.  669-terdecies  cod.  proc.  civ.,  «cosi'  da
aumentare ulteriormente le garanzie per chi trascrive la domanda». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o,  in
subordine, non fondate. 
    2.1.- Le questioni sarebbero inammissibili perche' il  rimettente
non avrebbe verificato se la domanda giudiziale di che trattasi fosse
a tal punto abusiva da farne risultare  abnorme  la  trascrizione,  e
quindi  possibile  la  cancellazione  in   via   d'urgenza,   secondo
un'interpretazione giurisprudenziale «nient'affatto isolata». 
    D'altra parte, non rileverebbe  la  disposizione  dell'art.  2653
cod. civ., poiche' la domanda della Italteco Costruzioni srl e' stata
trascritta a norma dell'art. 2652 cod. civ. 
    2.2.- Le questioni sarebbero comunque  non  fondate,  anche  alla
luce della sentenza n. 523 del 2002. 
    Ad avviso dell'interveniente,  «il  legislatore  non  ha  affatto
irragionevolmente calibrato gli strumenti  giuridici  a  disposizione
delle  parti  in  causa,  nel  pieno  rispetto   del   principio   di
uguaglianza», atteso che, mentre il convenuto potrebbe  avvalersi  di
specifici rimedi  qualora  la  domanda  trascritta  fosse  emulativa,
l'attore che  subisse  l'indebita  cancellazione  della  trascrizione
dovrebbe provvedervi ex novo, con efficacia solo  dal  momento  della
rinnovazione. 
    In  altri  termini,  poiche'  «il  provvedimento  cautelare   che
cancelli  la  trascrizione  della  domanda  giudiziale,  in  realta',
produce effetti irreversibili», sarebbe  ragionevole  subordinare  la
cancellazione al giudicato, senza che cio' privi il convenuto di ogni
mezzo difensivo o ne renda incommerciabile il bene, e tenuto altresi'
conto che il sistema di  pubblicità-notizia  ha  anche  finalita'  di
tutela dei terzi. 
    3.- Si e' costituita in giudizio la  REV  Gestione  Crediti  spa,
invocando l'accoglimento delle sollevate questioni. 
    La  parte  insiste  sulla  violazione  dell'art.  42  Cost.,  che
deriverebbe dal combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod.
civ., laddove infligge al diritto  di  proprieta'  del  convenuto  un
sacrificio eccedente il "giusto limite", poiche'  «[l]a  trascrizione
della domanda giudiziale, senza possibilita' di sindacato, limita per
tutto  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  di  tre   gradi   di
giudizi[o], il diritto di proprieta' nella sua  proiezione  dinamica,
lo  svuota  di  contenuti  essenziali  e  ne  mortifica  la  funzione
sociale». 
    La societa' sostiene anche la denuncia di violazione degli  artt.
3 e 24 Cost., quale  emergerebbe  dall'ingiustificata  disparita'  di
trattamento  tra  l'attore,  che  ha  un'incondizionata  facolta'  di
trascrizione della domanda giudiziale, e il convenuto, che  viceversa
non puo' assumere alcuna immediata iniziativa difensiva. 
    4.-  In  prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura  ha  depositato
memoria. 
    In replica alle deduzioni della  REV  Gestione  Crediti  spa,  la
difesa statale  enfatizza  la  funzione  di  interesse  generale  del
sistema  di  pubblicità-notizia,  quale  presidio  di  certezza   dei
traffici, negando quindi che sussista un'ingiustificata  lesione  del
diritto di proprieta' del convenuto, titolare del bene oggetto  della
domanda giudiziale trascritta. 
    La trascrizione non impedirebbe peraltro il  commercio  giuridico
dell'immobile, «ben  potendo  il  soggetto  interessato  all'acquisto
rendersi comunque conto dell'eventuale manifesta  infondatezza  della
domanda». 
    L'Avvocatura insiste sull'effetto  sostanzialmente  irreversibile
della cancellazione della trascrizione della domanda, la  quale,  ove
disposta in sede cautelare, porrebbe a rischio  l'effettivita'  della
tutela dell'attore sulla base di una cognizione solo sommaria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  117  del
2021), il Tribunale ordinario di Roma, in  composizione  monocratica,
ha sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli artt. 3,  24
e 42 della Costituzione,  parametri  che  le  disposizioni  censurate
violerebbero nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare
con provvedimento cautelare ex  art.  700  del  codice  di  procedura
civile la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale,
nemmeno ove questa sia manifestamente infondata. 
    1.1.- Il rimettente  espone  di  essere  investito  del  giudizio
instaurato dalla Italteco Costruzioni srl con domanda trascritta  nei
confronti della REV Gestione Crediti spa,  diretta  a  conseguire  il
trasferimento di un immobile a norma dell'art. 2932 cod. civ.; espone
altresi' che  la  societa'  convenuta  ha  proposto  ricorso  in  via
d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod.  proc.  civ.  per  ottenere  la
cancellazione della trascrizione della domanda. 
    1.2.- In ordine alla  rilevanza  delle  questioni,  il  Tribunale
riferisce che la REV Gestione Crediti  spa,  societa'  veicolo  della
Banca d'Italia, ha denunciato il carattere  emulativo  della  domanda
trascritta, tuttavia in  grado  di  ostacolare  l'attivita'  ad  essa
demandata nella liquidazione dei beni rivenienti da  crisi  bancarie;
cio' in quanto il combinato disposto degli artt. 2652,  2653  e  2668
cod. civ. consentirebbe al giudice di ordinare la cancellazione della
trascrizione della  domanda  soltanto  con  la  sentenza  passata  in
giudicato, e non con un mero provvedimento cautelare. 
    Atteso che la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione  in  forma
specifica  dell'obbligo  di  contrarre  e'  contemplata  tra   quelle
trascrivibili dall'art. 2652 cod. civ.,  neppure  sarebbe  risolutiva
l'interpretazione adottata da una parte della giurisprudenza, secondo
la quale l'ordine cautelare di cancellazione e' ammissibile quando la
trascrizione si riferisca a domanda diversa da quelle elencate  negli
artt. 2652 e 2653 cod. civ. 
    1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza delle  questioni,
il rimettente assume che l'impossibilita' di emettere  un  ordine  di
cancellazione anteriore al giudicato violi l'art.  3  Cost.,  perche'
«irragionevole e fonte di una disparita'  di  trattamento»;  infatti,
mentre l'attore potrebbe trascrivere la domanda immediatamente, senza
alcun previo controllo giurisdizionale di  fondatezza,  il  convenuto
non potrebbe ottenerne la cancellazione se non all'esito di  tutti  i
gradi di giudizio. 
    Sarebbe violato anche l'art. 24 Cost.,  in  quanto  il  convenuto
verrebbe «privato della possibilita' di ottenere la cancellazione  in
tempi rapidi per  effetto  di  un  provvedimento  cautelare,  dovendo
attendere la definizione del giudizio  di  merito  e  vedendo  quindi
fortemente  limitate  le  proprie  opzioni  difensive  in  base  alla
condotta (e talvolta all'arbitrio) dell'altra parte». 
    Infine, sarebbe leso il diritto di proprieta' garantito dall'art.
42 Cost., atteso che la protratta trascrizione  della  pur  infondata
domanda   inciderebbe   troppo   a   lungo   sulla   commerciabilita'
dell'immobile. 
    2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ha   eccepito
l'inammissibilita' delle questioni. 
    Esse sarebbero inammissibili con riferimento all'art.  2653  cod.
civ., poiche' la domanda oggetto del  giudizio  principale  e'  stata
trascritta in base ad altra e diversa disposizione, cioe' l'art. 2652
cod. civ. 
    In termini piu' generali, vi sarebbe un  difetto  di  motivazione
sulla rilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione non indicherebbe
le ragioni di manifesta infondatezza della domanda trascritta,  cosi'
impedendo di apprezzarne l'abusivita'. 
    2.1.- Le eccezioni di inammissibilita' non sono fondate. 
    2.1.1.- Con  la  sentenza  n.  523  del  2002,  questa  Corte  ha
dichiarato manifestamente inammissibile una  questione  analoga  alle
odierne, essa pure relativa  all'impossibilita'  per  il  giudice  di
emettere un'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di disporre
la  cancellazione  della  trascrizione  di  una  domanda   giudiziale
infondata. 
    Si era  dovuto  constatare  che  il  rimettente  aveva  censurato
isolatamente  l'art.  2668  cod.  civ.,  il   quale   tuttavia,   nel
subordinare  la  cancellazione  della  trascrizione   della   domanda
giudiziale al passaggio in giudicato della sentenza di  rigetto,  «e'
pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo,  per  cui
talune domande giudiziali  devono  essere  trascritte  ad  iniziativa
della parte attrice, senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa
la loro fondatezza». 
    Si era  quindi  rilevata  un'aberratio  ictus,  giacche'  «questa
scelta di fondo non e' fatta dall'impugnato art. 2668 cod. civ. - che
concerne solo le modalita' della cancellazione della  trascrizione  -
bensi' dagli artt. 2652 e 2653 cod. civ., secondo i quali le  domande
ivi indicate "si devono trascrivere"». 
    Il Tribunale di Roma sottopone oggi al giudizio di  questa  Corte
non il solo art. 2668 cod. civ., ma il combinato  disposto  che  esso
costituisce con gli artt. 2652 e 2653 cod. civ.,  e  quindi  l'intero
microsistema della trascrizione delle domande  giudiziali,  al  quale
riferisce la violazione degli evocati parametri. 
    L'aberratio sanzionata dalla sentenza n. 523 del  2002  e'  stata
quindi corretta, per il tramite di un'estensione  della  denuncia  di
illegittimita' costituzionale al corpus  normativo  del  quale  fanno
parte integrante, con l'art. 2668 cod. civ., anche gli artt.  2652  e
2653 cod. civ.; cio' in pari tempo rende conto della non  estraneita'
al thema decidendum della previsione dell'art.  2653,  nonostante  il
giudizio principale abbia ad oggetto una domanda trascritta  a  norma
dell'art. 2652. 
    2.1.2.- Quanto al difetto di  motivazione  sulla  rilevanza,  che
deriverebbe dal non avere il rimettente specificato le ragioni  della
manifesta  infondatezza  e  del  carattere  emulativo  della  domanda
trascritta, deve osservarsi che questo aspetto si colloca  "a  valle"
delle questioni incidentali in esame, per il tramite delle  quali  il
giudice a quo ha denunciato "a monte" l'impossibilita' di disporre la
cancellazione in sede di tutela cautelare atipica; cio' che del resto
appare  coerente  con  le   indicazioni   della   giurisprudenza   di
legittimita',  che  qualificano  l'ordine  di   cancellazione   della
trascrizione della domanda emesso a norma dell'art.  700  cod.  proc.
civ. come provvedimento abnorme, o comunque in netto contrasto con  i
tratti essenziali del rimedio cautelare (Corte di cassazione, sezione
seconda civile, sentenze 27 dicembre 1993, n.  12797,  e  16  gennaio
1986, n. 251). 
    Non  si  prospetta,  quindi,  un  difetto  di  motivazione  sulla
rilevanza, la quale ultima, per  giurisprudenza  costante  di  questa
Corte, si misura  in  termini  di  pregiudizialita'  della  questione
incidentale rispetto alla decisione del processo principale, e non di
effetti concreti della medesima per la parte del giudizio a  quo  (da
ultimo, sentenze n. 30 e n. 19 del 2022, n. 236 e n. 172 del 2021). 
    3.- Le questioni sono inammissibili per un differente  ordine  di
ragioni. 
    3.1.- Il  microsistema  di  pubblicita'  dichiarativa  realizzato
dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della
trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta  a
sintesi plurimi diritti individuali e interessi  generali,  tutti  di
rilievo costituzionale. 
    L'"effetto prenotativo" della trascrizione della domanda -  cioe'
l'effetto che consente alla domanda  trascritta  di  prevalere  sulle
successive trascrizioni e iscrizioni eseguite  contro  il  convenuto,
una volta trascritta la sentenza di accoglimento  -  risponde  ad  un
principio basilare  di  effettivita'  della  tutela  giurisdizionale,
quello per  cui  la  durata  del  processo  non  puo'  mai  andare  a
detrimento dell'attore che ha ragione, impedendogli di conseguire  la
tutela effettiva del suo diritto. 
    Peraltro, come  da  questa  Corte  osservato  nella  gia'  citata
sentenza n. 523 del 2002, «la trascrizione della  domanda  giudiziale
tende  anche  -   conformemente   alla   sua   funzione   tipica   di
pubblicità-notizia - a tutelare i terzi, per consentire loro di poter
valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con
una delle parti litiganti»; profilo, quello della  preservazione  del
terzo avente causa, valorizzato anche dalle Sezioni unite della Corte
di cassazione (sentenza 12 giugno 2006, n. 13523). 
    La trascrizione della domanda persegue questi obiettivi di tutela
dell'attore e di certezza dei traffici, gravando  la  proprieta'  del
convenuto di  una  formalita'  pregiudizievole  che,  quale  riflesso
negativo  dell'effetto  prenotativo,  puo'  limitare  di   fatto   la
commerciabilita' del  bene  attinto,  si'  da  rendere  opportuno  un
meccanismo di pronta cancellazione, non appena la domanda  trascritta
si sia rivelata priva di fondamento. 
    3.2.- A differenza di quanto accade  in  altri  ordinamenti,  che
prevedono la delibazione giudiziale della domanda a trascriversi, nel
nostro  la  trascrizione  della  domanda  giudiziale  corrisponde   a
un'iniziativa libera e unilaterale dell'attore, che  non  soggiace  a
controlli  preventivi  di  natura  sostanziale,  ma  unicamente  alle
verifiche formali del  conservatore  dei  registri  (art.  2674  cod.
civ.). 
    In assenza di un vaglio sostanziale ex ante, l'equilibrio tra  la
posizione dell'attore e quella del  convenuto  viene  affidato  dalla
legge ad un rimedio ex post, di carattere  risarcitorio,  compendiato
nella responsabilita' processuale aggravata dell'attore  trascrivente
di cui all'art. 96,  secondo  comma,  cod.  proc.  civ.,  laddove  e'
stabilito che, quando accerta l'inesistenza del diritto  per  cui  e'
stata trascritta la domanda,  il  giudice,  su  istanza  della  parte
danneggiata, condanna al risarcimento  dei  danni  l'attore  «che  ha
agito senza la normale prudenza». 
    3.3.- L'efficacia di sistema del rimedio approntato dall'art. 96,
secondo  comma,  cod.  proc.  civ.  si  correla  al  fatto   che   la
responsabilita' processuale aggravata - ulteriore cioe'  al  rimborso
delle spese di lite ed estesa  al  risarcimento  del  danno  -  viene
imposta all'attore trascrivente anche a  titolo  di  colpa  ordinaria
dell'uomo di media diligenza  (per  avere  «agito  senza  la  normale
prudenza»), non occorrendo cioe' la prova della «mala  fede  o  colpa
grave», cui viceversa il primo comma del medesimo art.  96  subordina
la responsabilita' aggravata per lite temeraria (Corte di cassazione,
sezione seconda civile, sentenza 11 aprile 2013, n. 8913,  e  sezione
terza civile, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515). 
    Tuttavia, la condanna per responsabilita'  aggravata  dell'attore
trascrivente puo' risultare in concreto mezzo inidoneo, o  quantomeno
insufficiente, e non soltanto per ragioni connesse alla  solvibilita'
dell'attore stesso, ma anche perche',  specie  nei  casi  in  cui  la
trascrizione ha insistito molto a lungo su  un  cespite  di  notevole
importanza, il danno patito  dal  convenuto  puo'  essere  nei  fatti
irreparabile. 
    3.4.- Il  legislatore  ha  mostrato  di  avvertire  il  problema,
intervenendo  con   una   disposizione   di   limitazione   temporale
dell'efficacia della trascrizione della domanda  giudiziale,  il  cui
effetto si conserva ora «per venti anni dalla sua data» e  «cessa  se
[...] non e' rinnovata prima che scada detto termine» (art. 2668-bis,
primo comma, cod. civ., inserito dall'art. 62, comma 1,  della  legge
18  giugno  2009,  n.  69,  recante  «Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di processo civile»). 
    L'ampiezza del termine  di  efficacia  della  trascrizione  e  la
facolta' concessa all'attore di rinnovarla liberamente, cioe'  ancora
senza vaglio sostanziale del giudice, riducono  tuttavia  la  portata
reale dell'intervento normativo, nel senso di un riequilibrio tra  le
posizioni dei litiganti. 
    3.5.- Non puo' dunque negarsi che il combinato  disposto  oggetto
delle  questioni  in  scrutinio  sia  attraversato  da  una  tensione
irrisolta fra i valori coinvolti, sicuramente  acuita  dall'eccessiva
durata dei giudizi, la  quale,  nel  procrastinare  oltre  misura  la
formazione  del  giudicato,  si  traduce  nella   protrazione   della
formalita', a servizio  di  domande  che  si  rivelino  infine  senza
fondamento. 
    Da qui il tentativo di una parte della giurisprudenza  di  merito
di introdurre eccezioni allo sbarramento del giudicato ex  art.  2668
cod. civ., in particolare mediante la  distinzione  fra  trascrizione
"illegittima" e trascrizione  "ingiusta",  elaborata  ad  altro  fine
dalle Sezioni unite della Corte  di  cassazione  (sentenza  23  marzo
2011, n. 6597). 
    Tale distinzione - che porta ad ammettere l'ordine  cautelare  di
cancellazione quando la trascrizione  e'  "illegittima"  e  non  solo
"ingiusta", quando cioe' concerne una domanda non solo infondata,  ma
addirittura estranea al novero tassativo delle domande  trascrivibili
- non e' pero' risolutiva ove, come nella specie, la domanda  che  si
assume manifestamente infondata sia pur sempre enunciata dagli  artt.
2652 e 2653 cod. civ. 
    3.6.-  Non  puo'   neppure   sottacersi   che   il   mantenimento
incondizionato del requisito del giudicato  ai  fini  dell'ordine  di
cancellazione della trascrizione  della  domanda,  se  per  un  verso
assicura nel massimo grado il diritto  dell'attore  a  perseguire  la
tutela cui aspira, solleva  nel  contempo  un  problema  di  coerenza
interna  al  sistema  processuale,  che,  muovendo   dalle   profonde
innovazioni  apportate  dalla  legge  26  novembre   1990,   n.   353
(Provvedimenti urgenti per  il  processo  civile),  segue  ormai  una
chiara tendenza - gia' rimarcata da questa Corte - «a  svincolare  la
decisione concreta della lite dalla necessita' dell'accertamento  con
il "crisma" del giudicato sostanziale» (sentenza n. 212 del 2020). 
    La tendenza normativa ora illustrata induce a  collegare  effetti
sempre piu' incisivi alla sentenza in  se',  «anche  non  passata  in
giudicato», ed  e'  questa  invero  la  formula  impiegata  dall'art.
669-novies, terzo  comma,  cod.  proc.  civ.,  nell'ambito  del  c.d.
procedimento cautelare uniforme, introdotto dall'art.  74,  comma  2,
della legge n. 353 del 1990, laddove e'  previsto,  appunto,  che  il
provvedimento cautelare perde efficacia se il diritto  oggetto  della
cautela e' dichiarato inesistente «con sentenza, anche non passata in
giudicato». 
    Pur dovendosi ribadire quanto  gia'  da  questa  Corte  osservato
nella sentenza n. 523 del 2002, e cioe'  che  la  trascrizione  della
domanda giudiziale ha una funzione  composita,  anche  a  tutela  dei
terzi, che non ne permette  l'assimilazione  alla  tutela  cautelare,
resta tuttavia l'evidenza per cui chi ha subito la trascrizione di un
provvedimento cautelare, cioe' di un atto  vagliato  dal  giudice  in
ordine al fumus boni iuris, puo'  ottenerne  la  cancellazione  anche
prima della formazione del giudicato  a  lui  favorevole,  mentre,  a
parita' di condizioni, non puo' egli ottenere la cancellazione  della
trascrizione della domanda, nonostante di questa il giudice non abbia
ex ante delibato la fondatezza, neppure in punto di fumus. 
    3.7.- Le soluzioni capaci di ridurre  le  incongruenze  segnalate
sono plurime,  nessuna  priva  di  controindicazioni,  e  soprattutto
nessuna costituzionalmente obbligata, neanche con riguardo a  domande
delle quali si  assuma  la  manifesta  infondatezza  o  il  carattere
emulativo. La scelta tra l'una e l'altra non puo'  che  competere  al
legislatore, trattandosi in definitiva di rimodellare  l'architettura
complessiva del microsistema pubblicitario. 
    3.7.1.- L'attribuzione al  giudice  del  potere  di  ordinare  la
cancellazione della trascrizione della domanda con  un  provvedimento
d'urgenza  darebbe  al  convenuto  la  possibilita'  di  un'immediata
reazione difensiva avverso una trascrizione che reputa ingiusta.  Per
altro verso, cio' comporterebbe un rischio elevato per il diritto  di
tutela  giurisdizionale  dell'attore,  il  quale   potrebbe   perdere
l'effetto prenotativo della trascrizione sulla base di una cognizione
sommaria e, quand'anche potesse trascrivere  nuovamente  la  medesima
domanda in conseguenza dell'esito favorevole del reclamo al  collegio
o del giudizio di merito, quell'effetto recupererebbe solo  ex  nunc,
soccombendo quindi nei confronti di terzi che avessero  trascritto  o
iscritto sullo stesso bene medio tempore. 
    Occorrerebbe  peraltro  regolare  specificamente  il   meccanismo
anticipatorio, e forse coniare un incidente  cautelare  apposito,  in
quanto la tutela atipica ex art. 700 cod. proc. civ.  e'  rivolta  ad
anticipare gli effetti dell'accoglimento di una  domanda  di  merito,
laddove  nel  caso  di  specie  gli  effetti  dei  quali  si   chiede
l'anticipazione sono quelli di una pronuncia di rigetto. 
    3.7.2.- Potrebbe d'altro canto ipotizzarsi una modifica che elida
il segmento «passata in giudicato», contenuto in fine del primo comma
dell'art. 2668 cod. civ., con un effetto di allineamento tra questo e
il terzo comma dell'art. 669-novies cod. proc. civ., di modo  che  la
cancellazione  della  trascrizione  della  domanda  potrebbe   essere
anticipata rispetto alla formazione  del  giudicato,  senza  tuttavia
rinunciare, nella prospettiva della tutela dell'attore, alla garanzia
della cognizione piena. 
    In tal caso, sarebbe tuttavia necessario regolare le  conseguenze
pubblicitarie di un'eventuale riforma  o  cassazione  della  sentenza
contenente l'ordine di cancellazione, e stabilire a quali  condizioni
la domanda possa essere nuovamente trascritta dopo  una  sentenza  di
rigetto. 
    3.7.3.- Infine, mentre l'introduzione  di  un  vaglio  giudiziale
preliminare alla trascrizione, seppure non sia da escludere in  linea
teorica,   determinerebbe   un   mutamento   radicale   del   sistema
pubblicitario delle domande, si possono  immaginare  anche  soluzioni
ulteriori, in linea con  l'intervento  legislativo  di  cui  all'art.
2668-bis cod. civ., che ad esempio riducano la durata  dell'efficacia
della trascrizione e ne subordinino la rinnovazione ad una favorevole
delibazione giudiziale cognita causa. 
    3.8.- Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore
dispone  di  un'ampia  discrezionalita'  nella  conformazione   degli
istituti processuali, incontrando  il  solo  limite  della  manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (ex  plurimis,
sentenze n. 13 del 2022, n. 213, n. 148 e n. 87 del 2021, n.  58  del
2020); affermazione che tanto piu' va  ribadita  con  riferimento  ad
istituti - come la trascrizione della domanda giudiziale - nei  quali
gli aspetti processuali  si  trovano  inscindibilmente  connessi  con
molteplici e delicati profili sostanziali. 
    Pur segnalando la reale esistenza di un  problema  sistemico,  le
questioni sollevate dal Tribunale di Roma tendono  ad  una  pronuncia
additiva  che  imponga  una  tra  le  varie  opzioni  riservate  alla
discrezionalita'  del  legislatore,  ciascuna  delle  quali  reclama,
peraltro, interventi di dettaglio, correttivi  e  cautele,  eccedenti
l'ambito della giurisdizione costituzionale. 
    4.-   Pertanto,   le   questioni   devono    essere    dichiarate
inammissibili.