per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonche' di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), promossa, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE