per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  13
luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti
ai compensi degli organi societari  di  Finaosta  S.pA.,  nonche'  di
operazioni societarie. Modificazioni alla legge  regionale  16  marzo
2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della
legge della  Regione  Valle  d'Aosta  16  marzo  2006,  n.  7  (Nuove
disposizioni concernenti la societa' finanziaria  regionale  FINAOSTA
S.p.A. Abrogazione della legge regionale  28  giugno  1982,  n.  16),
promossa, con il ricorso indicato in  epigrafe,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 2, lettera a),  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE