per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  11  della
legge della Regione Siciliana 3  agosto  2021,  n.  22  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,  gestione  del
servizio  idrico  integrato  nell'ambito  territoriale  ottimale   di
Agrigento e di personale  di  Sicilia  Digitale  S.p.A.  Disposizioni
varie); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  12  della
legge reg. Siciliana n. 22 del 2021; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021,
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA