per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA