per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  comma  2-sexies,  primo
periodo,  del  decreto  legislativo  31   dicembre   1992,   n.   546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega  al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come introdotto dall'art. 9, comma 1,  lettera  f),  numero  2),  del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la
revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del   contenzioso
tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,  comma  1,
lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014,  n.  23»,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della  Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA