per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale per le quali e' stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilita' regionale); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della 1egge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 8) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 9) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie); 10) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso n. 33 del 2021. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA