per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
2,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22
dicembre 2011, n.  214,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  707,
lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2013,   n.   147,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2014)»,  nella  parte  in   cui
stabilisce:  «[p]er  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare
dimorano  abitualmente   e   risiedono   anagraficamente»,   anziche'
disporre:  «[p]er  abitazione  principale  si   intende   l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente»; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art.  1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022),  nella  parte
in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del  suo  nucleo
familiare  dimorano  abitualmente   e   risiedono   anagraficamente»,
anziche' disporre: «per abitazione principale si intende  l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede
anagraficamente»; 
    4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019; 
    5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del  2019,
come successivamente modificato  dall'art.  5-decies,  comma  1,  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n.  146  (Misure  urgenti  in  materia
economica  e  fiscale,  a  tutela   del   lavoro   e   per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   17
dicembre 2021, n. 215; 
    6) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito e successivamente modificato  dall'art.  1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147  del  2013,  sollevate,  in
riferimento  agli  artt.  1,  3,  4,  29,  31,  35,  47  e  53  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli  con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA