per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707,
lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui
stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche'
disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte
in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,
anziche' disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019,
come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2021, n. 215;
6) dichiara l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA