per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  7,  comma  3,  della  legge  della  Regione
Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in  materia  di  strutture
turistico-ricettive e balneari), come modificato dall'art.  4,  comma
1,  della  legge  della  Regione  Liguria  11  maggio  2009,  n.   16
(Disposizioni urgenti  di  adeguamento  della  normativa  regionale),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42  della  Costituzione,
dal  Tribunale  amministrativo  regionale   per   la   Liguria,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 settembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA