per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), e dell'art. 170, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
e Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA