per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 451, commi 5
e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura  penale,  in  quanto
interpretati nel senso che la concessione del termine  a  difesa  nel
giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima
udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di
giudizio abbreviato o di applicazione  della  pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA