per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma  8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre
2018,  n.  113  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), introdotto, in sede  di  conversione,  dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che  «Si  applica»,
anziche' «Puo' essere applicata», la sanzione accessoria della revoca
della patente. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA