per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza iscritta al numero 17 del registro ordinanze 2022; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA