per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 23,  comma  6,  del  decreto  legislativo  5
dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina  delle   forme   pensionistiche
complementari), sollevate, in riferimento agli artt.  3  e  53  della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Daria de PRETIS, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI