ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  31,  comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato,  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), promosso
dal Consiglio di Stato, sezione seconda,  nel  procedimento  vertente
tra il Ministero dell'interno e G. S., con ordinanza  del  30  giugno
2021, iscritta al n. 170 del registro  ordinanze  2021  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  45,  prima   serie
speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2022  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 giugno 2021 (reg. ord. n. 170 del 2021),
il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha sollevato, in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 31,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del  personale  direttivo  e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,  comma  1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui fissa il limite
massimo di eta', per la partecipazione al concorso per  l'accesso  al
ruolo dei funzionari tecnici psicologi della  Polizia  di  Stato,  in
trenta anni. 
    2.-  Il  rimettente  espone  di  essere  investito   dell'appello
proposto dal Ministero dell'interno avverso  la  sentenza  27  luglio
2020, n. 8783, con cui il Tribunale amministrativo regionale  per  il
Lazio ha accolto il ricorso presentato:  a)  per  l'annullamento  del
bando di concorso, indetto con decreto  del  Capo  della  Polizia  di
Stato del 2 maggio 2019, per il reclutamento di diciannove  psicologi
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di  Stato,  nella
parte  in   cui   prevedeva,   all'art.   3,   quale   requisito   di
partecipazione, il non aver compiuto  il  trentesimo  anno  di  eta',
nonche' di altri atti - tra  cui  la  comunicazione  del  diniego  di
partecipazione  al  concorso,  l'art.  3  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 (Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di  Stato)  e  l'art.  31  del  d.lgs.  n.  334  del  2000;  b)   per
l'accertamento del diritto dei  ricorrenti  ad  essere  ammessi  allo
svolgimento delle prove selettive o, in  subordine,  al  risarcimento
del danno per equivalente. 
    Ad avviso del Consiglio di  Stato,  il  giudice  di  primo  grado
avrebbe errato nell'accogliere il ricorso  ritenendo  illegittima  la
norma regolamentare dettata dall'art. 3 del d.m. n. 103 del 2018,  in
quanto essa ha «semplicemente  applicato  la  [...]  disposizione  di
rango legislativo, di cui  all'articolo  31,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 334 del 2000, il quale stabilisce  che  per  l'accesso
alla qualifica iniziale della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia [...] il limite di eta' per la  partecipazione  al  concorso,
non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.  127».
Lo scrutinio di legittimita', pertanto, avrebbe dovuto riguardare non
gia' la norma regolamentare, bensi' quella  legislativa,  comportando
la remissione della relativa questione a questa Corte. 
    Quanto alla rilevanza, il rimettente osserva  come  il  bando  di
concorso e il d.m. n. 103 del 2018, impugnati nel giudizio a quo e da
cui deriva il limite di trenta anni  per  l'accesso  al  concorso  in
esame, trovano fondamento nella norma censurata, con  la  conseguenza
che la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  della  stessa
comporterebbe  l'accoglimento   del   ricorso   proposto   dall'unico
ricorrente  che  ha  conservato  interesse  alla  decisione  e   che,
essendosi collocato al primo posto della graduatoria  in  esito  alle
prove selettive svolte in virtu'  delle  disposte  misure  cautelari,
verrebbe cosi'  assunto  nel  ruolo  tecnico  degli  psicologi  della
Polizia di Stato. 
    3.- Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Consiglio
di Stato premette di non condividere l'ordinanza 23 aprile  2021,  n.
3272, con cui un'altra sezione del medesimo Consiglio ha  sottoposto,
con  istanza  di  rinvio  pregiudiziale,  alla  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea la questione interpretativa della  compatibilita'
con il diritto europeo della normativa nazionale che fissa  i  limiti
massimi di eta' per l'accesso a tutti i ruoli direttivi della Polizia
di Stato e non solamente a quelli tecnici. 
    Infatti, il giudice rimettente ritiene che solamente i funzionari
del ruolo tecnico e, in  particolare,  gli  psicologi  non  svolgono,
«concretamente ed effettivamente», attivita' operative ed  esecutive,
con la conseguenza  che,  in  virtu'  delle  funzioni  che  gli  sono
ordinariamente richieste, non  sembrerebbe  corretto,  ragionevole  e
proporzionato che, per l'accesso al loro specifico ruolo,  sia  posto
il medesimo limite di  eta'  previsto  per  l'accesso  al  ruolo  dei
funzionari che espletano funzioni di polizia. 
    Questo limite, in forza della norma censurata  vigente  all'epoca
di pubblicazione del bando di concorso e, quindi, applicabile ratione
temporis, era fissato in  trenta  anni.  Peraltro,  nonostante  detta
norma sia stata modificata dal richiamato art. 7,  comma  1,  lettera
o), numero 1), del decreto  legislativo  27  dicembre  2019,  n.  172
(Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»),  il  suddetto
limite di eta' e' rimasto invariato. 
    4.- La norma censurata,  laddove  fissa  «un  limite  massimo  di
trenta anni per la partecipazione al concorso dall'esterno anche  per
l'accesso al ruolo tecnico dei funzionari psicologi della Polizia  di
Stato», violerebbe pertanto l'art. 3 Cost. 
    In  particolare,  essa  sarebbe  intrinsecamente   irragionevole,
«stante la non particolare necessita' per l'accesso a tale  ruolo  di
un'eta' anagrafica particolarmente  bassa  e,  come  tale,  idonea  a
garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori  del
concorso». Gli psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di
tipo specializzato e tecnico. 
    5.- La questione sarebbe non manifestamente infondata anche  «per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai diversi limiti di
eta' previsti, senza che vi sia alcuna ragione  giustificativa»,  per
l'accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della  stessa  Polizia
di  Stato,  al  ruolo  degli  ufficiali   psicologi   dell'Arma   dei
carabinieri e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia
di finanza. 
    Infatti, con riferimento ai primi, l'art. 46 del  d.lgs.  n.  334
del 2000 prevede, per la partecipazione  al  concorso  per  l'accesso
alle relative qualifiche iniziali, il limite di eta' non superiore ai
trentacinque anni, che il d.m.  n.  103  del  2018  ha  poi  fissato,
rispettivamente, in trentacinque anni per i medici e in trentadue per
i veterinari. 
    Con riferimento al ruolo tecnico degli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri, in cui sarebbero  ricompresi  gli  ufficiali  psicologi,
l'art. 664 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
dell'ordinamento militare) fissa il limite massimo  di  eta'  per  la
partecipazione al relativo concorso in trentadue anni. 
    Per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo
della Guardia di  finanza,  anch'esso  ricomprendente  gli  ufficiali
psicologi, era  previsto,  dalla  normativa  vigente  al  momento  di
pubblicazione  del  bando  di  concorso  a  cui  ha  partecipato   il
ricorrente nel giudizio a quo, il limite di trentacinque anni d'eta'. 
    6.- La norma censurata, infine,  equiparerebbe  irragionevolmente
il limite di eta' massimo previsto per  l'accesso  al  ruolo  tecnico
degli  psicologi  a  quello  previsto  per  l'accesso  al  ruolo  dei
funzionari che espletano «effettivamente» funzioni di polizia,  senza
considerare  adeguatamente  la  specificita'  dei  primi,  che   sono
impiegati in  «attivita'  che  non  necessitano  di  una  particolare
preparazione fisica  ed  eta'»,  bensi'  in  attivita'  professionale
specializzata, «con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti
istituzionali dell'Amministrazione». 
    7.- E'  intervenuto  in  giudizio,  con  atto  depositato  il  29
novembre  2021,   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    8.- Ad avviso  della  difesa  dello  Stato,  la  norma  censurata
risponderebbe all'esigenza dell'amministrazione di pubblica sicurezza
di disporre di personale piu' giovane, in grado di fronteggiare,  sia
psicologicamente sia fisicamente, le esigenze connesse  al  ruolo  di
ordine  e  sicurezza  pubblica,  a  prescindere  dal  grado  e  dalle
competenze. 
    La fissazione di un limite massimo di eta'  per  l'assunzione  di
psicologi della Polizia  di  Stato  sarebbe,  quindi,  finalizzata  a
garantire che il relativo personale  possa  svolgere  anche  mansioni
tecnico-operative e assicurare un'efficace  copertura  del  servizio,
raccordandosi con i principi di buon andamento  ed  efficienza  della
pubblica amministrazione, di  cui  all'art.  97  Cost.,  e  apparendo
ragionevole e proporzionato sia per il diritto europeo sia per quello
nazionale. 
    9.-   Il   peculiare   status   militare   e    la    specialita'
dell'ordinamento  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia   di
finanza, inoltre,  escluderebbero  «qualsiasi  assimilazione  tra  la
diversa  figura  dell'ufficiale  psicologo   [...]   e   quella   del
funzionario "civile" psicologo della Polizia di Stato». 
    Ugualmente l'«ontologica  diversita'  di  percorsi  universitari,
post-universitari   di   specializzazione,   nonche'   di   funzioni,
formazione e carriere» tra il personale  medico  e  veterinario  e  i
funzionari tecnici della Polizia di Stato  impedirebbe  di  ravvisare
un'irragionevole  diversita'  di  trattamento  nella  fissazione  del
limite massimo di eta' per l'accesso ai relativi ruoli. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Consiglio  di  Stato,  sezione   seconda,   dubita,   in
riferimento  all'art.  3  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui
fissa,  in  trenta  anni,  il  limite  massimo   di   eta'   per   la
partecipazione al concorso per  l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari
tecnici psicologi della Polizia di Stato. 
    Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 3 Cost.,
sotto  il  profilo  dell'intrinseca  irragionevolezza   della   norma
censurata, «stante la non particolare necessita'  per  l'accesso  [al
ruolo  dei  funzionari  tecnici  psicologi]  di  un'eta'   anagrafica
particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire  una  speciale
ed  estrema  prestanza  fisica  dei  vincitori  del  concorso».   Gli
psicologi,  infatti,  svolgono   funzioni   professionali   di   tipo
specializzato e tecnico. 
    La questione sarebbe non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 Cost., anche «per irragionevole disparita' di  trattamento
rispetto ai diversi limiti di eta' previsti, senza che vi sia  alcuna
ragione giustificativa», per l'accesso al  ruolo  dei  medici  e  dei
veterinari della stessa Polizia  di  Stato  (trentacinque  anni),  al
ruolo degli ufficiali psicologi dell'Arma dei carabinieri  (trentadue
anni) e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo  della  Guardia  di
finanza (trentacinque anni, secondo la normativa vigente  al  momento
di pubblicazione del bando  di  concorso  a  cui  ha  partecipato  il
ricorrente nel giudizio a quo). 
    Infine, la norma censurata sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  3
Cost., per irragionevole equiparazione con il limite massimo di  eta'
previsto per l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari  che  "sul  campo"
espletano «effettivamente» funzioni  di  polizia,  in  quanto  queste
ultime possono richiedere doti di prestanza fisica. 
    2.- La questione di legittimita' costituzionale e' fondata. 
    2.1.-    Questa    Corte    ritiene    opportuno     ricostruire,
preliminarmente, il quadro normativo di riferimento. 
    L'ordinamento  nazionale  pone  un  principio  generale  di   non
discriminazione in base all'eta' nell'accesso  all'occupazione  e  al
lavoro, anche sotto il profilo  dei  criteri  di  selezione  e  delle
condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo  9
luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della  direttiva  2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro e della direttiva n.  2014/54/UE  relativa  alle
misure intese ad  agevolare  l'esercizio  dei  diritti  conferiti  ai
lavoratori nel quadro della  libera  circolazione  dei  lavoratori»).
Peraltro, gia' l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.  127
(Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e
dei procedimenti di decisione e di controllo) aveva stabilito che  la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni  «non
e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe  dettate  da  regolamenti
delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o  ad
oggettive necessita' dell'amministrazione». 
    Come piu'  volte  ammesso  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
rientra  pero'  nella  discrezionalita'  del  legislatore   stabilire
requisiti d'eta' per l'accesso  ai  pubblici  impieghi,  purche'  non
siano determinati in modo arbitrario  o  irragionevole  e,  comunque,
siano immuni da ingiustificate disparita' di trattamento (ex  multis,
sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre,
ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999). 
    La stessa normativa legislativa ammette deroghe al  principio  di
portata generale della parita' di trattamento in base all'eta' -  che
possono anche essere apportate dai regolamenti di cui al citato  art.
3, comma 6, della legge n. 127 del 1997  -  giustificate  in  ragione
della natura dell'attivita' lavorativa,  del  contesto  in  cui  essa
viene espletata (art. 3, comma 3, del  d.lgs.  n.  216  del  2003)  o
comunque di oggettive necessita' dell'amministrazione (art. 3,  comma
6, della legge n. 127 del 1997). 
    2.2.- Il d.lgs. n. 334 del 2000 introduce una di queste  deroghe,
fissando limiti massimi  di  eta'  per  l'accesso,  tramite  concorso
pubblico per  titoli  ed  esami,  alla  carriera  dirigenziale  della
Polizia di Stato, distinguendo in base ai diversi ruoli, ossia quello
dei funzionari, quello dei funzionari tecnici e quello dei  medici  e
dei medici veterinari. 
    Con riferimento ai funzionari tecnici  di  Polizia  con  sviluppo
dirigenziale - nell'ambito dei quali si  distinguono  i  ruoli  degli
ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli  psicologi  e
la cui carriera si articola nelle qualifiche di commissario  tecnico,
commissario capo tecnico, direttore tecnico capo,  direttore  tecnico
superiore, primo  dirigente  tecnico,  dirigente  superiore  tecnico,
dirigente generale tecnico - l'art. 31, comma 1, del  d.lgs.  n.  334
del 2000, avverso cui  si  appuntano  le  censure  di  illegittimita'
costituzionale del rimettente, prescrive, per  la  partecipazione  al
concorso per l'accesso alla relativa qualifica iniziale, un limite di
eta' non superiore a trenta  anni,  da  stabilirsi  con  «regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997,  n.  127,  ferme  restando  le  deroghe  di  cui  al   predetto
regolamento». 
    Sono inoltre richiesti il  possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  l'abilitazione  professionale,  ove  previste  dalla
legge (art. 31, comma 2), che per gli psicologi, alla  cui  categoria
e' delimitata l'odierna questione di legittimita' costituzionale,  e'
prescritta dall'art. 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.  56
(Ordinamento della professione di psicologo),  ai  sensi  del  quale,
«[p]er esercitare la professione  di  psicologo  e'  necessario  aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato  ed
essere iscritto nell'apposito albo professionale». 
    L'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia
di Stato richiede, infine, l'accertamento dei requisiti di  idoneita'
fisica, psichica e attitudinale (art. 31, comma 3, del d.lgs. n.  334
del 2000), ma non il  superamento  di  prove  di  efficienza  fisica,
richiesto invece dall'art. 3,  comma  3,  del  medesimo  decreto  per
l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari  di   Polizia,   con   sviluppo
dirigenziale. 
    Sulla base di queste disposizioni legislative, l'art. 3 del  d.m.
n. 103 del 2018 ha previsto, per  quanto  qui  interessa,  che  «[l]a
partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla  qualifica  di
commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta
al limite massimo di eta' di anni trenta». 
    2.3.- Ai fini della completa ricostruzione del quadro  normativo,
si deve rilevare che la norma censurata e' stata modificata dall'art.
7, comma 1, lettera o), numero 1), del d.lgs. n. 172 del 2019. 
    Tuttavia,  questa  novita'  legislativa  non   rileva   ai   fini
dell'odierna questione di  legittimita'  costituzionale,  perche'  il
limite massimo di eta' per  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  dei
funzionari tecnici  psicologi  della  Polizia  di  Stato  e'  rimasto
invariato ed  e'  questo  limite  ad  essere  censurato  dal  giudice
rimettente. 
    2.4.- In ambito europeo - come ricordato recentemente dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea in riferimento ai requisiti di  eta'
per l'accesso al ruolo dei commissari di Polizia (art.  3,  comma  1,
del d.lgs. n. 334 del  2000),  anch'essi  funzionari  della  carriera
direttiva, come i  commissari  tecnici  psicologi  -  il  divieto  di
discriminazione fondato sull'eta', in materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro, e' riconosciuto dalla direttiva 2000/78/CE  del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che concretizza, nell'ambito da essa
coperto,  il  principio  generale  di  non  discriminazione   sancito
dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17
novembre 2022,  in  causa  C-304/21,  VT;  nello  stesso  senso,  con
riferimento a fattispecie di fissazione di limiti massimi di eta' per
l'accesso  ai  ruoli  di  corpi  di  polizia,  Corte   di   giustizia
dell'Unione europea, Grande sezione, sentenza 15  novembre  2016,  in
causa C-258/15, Go.Sa.So; sezione seconda, sentenza del  13  novembre
2014, in causa C-416/13, Vital Perer; Grande sezione, sentenza del 12
gennaio 2010, in causa C-229/08, Colin Wolf). 
    Secondo  la  Corte  di  giustizia,  al  fine  di  verificare   la
compatibilita' della normativa nazionale con il diritto  dell'Unione,
e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1,  della
direttiva   2000/78,   si   deve   aver   riguardo   alle   «funzioni
effettivamente esercitate  in  maniera  abituale  dai  commissari»  e
stabilire se «il  possesso  di  capacita'  fisiche  particolari  [che
giustifichi la  fissazione  di  un  limite  di  eta']  sia  requisito
essenziale e determinante» per lo  svolgimento  delle  loro  mansioni
ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre  ad  avviso  della
Corte di giustizia, il limite di trenta anni puo' essere  considerato
«requisito  proporzionato»   solamente   se   tali   funzioni   siano
«essenzialmente  operative   o   esecutive»   (Corte   di   giustizia
dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre  2022,  in
causa C-304/21, VT). 
    2.5.- La norma censurata e' irragionevole, in  quanto  stabilisce
un requisito di eta'  (trenta  anni)  particolarmente  basso  per  la
partecipazione concorsuale,  anche  in  relazione  ad  altri  settori
dell'ordinamento. Il limite massimo di eta' per  l'accesso  al  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza -
tra cui  rientra  il  comparto  sanitario,  che  comprende  anche  la
specialita'  "psicologia"  -  e',  infatti,  attualmente  fissato  in
trentadue anni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69 (Riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di  finanza,
a  norma  dell'articolo  4  della  legge  31  marzo  2000,  n.   78).
Ugualmente, quello per l'accesso al  ruolo  tecnico  degli  ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e' determinato in trentadue anni  dall'art.
664  del  decreto  legislativo  15  marzo   2016,   n.   66   (Codice
dell'ordinamento militare). 
    A fronte del generale principio di non  discriminazione  in  base
all'eta' in materia di occupazione e lavoro, anche sotto  il  profilo
dei criteri  di  selezione  e  delle  condizioni  di  assunzione  nel
pubblico impiego -  sancito  dal  diritto  interno  come  espressione
dell'art. 3 Cost. - il limite massimo di  eta'  fissato  dalla  norma
censurata per l'accesso al ruolo  dei  funzionari  tecnici  psicologi
della Polizia di Stato e' arbitrario e irragionevole. 
    I commissari tecnici psicologi, infatti, sono chiamati a svolgere
funzioni    di    carattere    non    prettamente    operativo,    ma
tecnico-scientifico,  la  cui  peculiarita'  richiede  un   lungo   e
specializzato iter formativo. A  tal  fine,  come  si  e'  detto,  e'
previsto  non  solo   il   possesso   della   laurea   magistrale   o
specialistica, ma altresi' l'abilitazione professionale in psicologia
conseguita mediante l'esame di  Stato  e  l'iscrizione  nell'apposito
albo professionale. 
    Infine, deve evidenziarsi che, per il reclutamento dei funzionari
tecnici psicologi  della  Polizia  di  Stato,  non  e'  richiesto  il
superamento  di  prove  di  efficienza  fisica;  il   che   dimostra,
ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l'esercizio
dell'attivita' di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche
connesse all'eta'. 
    3.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 31, comma 1, del d.lgs.  n.  334  del  2000,
nella parte in cui prevede che il limite di  eta'  «non  superiore  a
trenta anni» si applica  al  concorso  per  l'accesso  al  ruolo  dei
funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.