per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della
legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), 31, commi
3 e 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 19 gennaio
2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la
regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma
28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», e 70-octies,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma
1, lettera t), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento
agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lucca, in
composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI