per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma  9,
lettera a), del codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui
stabilisce   che   non   puo'   essere   disposta   la    sospensione
dell'esecuzione nei  confronti  dei  condannati  per  il  delitto  di
incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del
codice penale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Daria de PRETIS, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA