per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9,
lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui
stabilisce che non puo' essere disposta la sospensione
dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di
incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del
codice penale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.
F.to:
Daria de PRETIS, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023.
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA