per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  2033  del  codice  civile,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 11 e 117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di
Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro
ordinanze 2022; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  2033  cod.  civ.  sollevate,  in  relazione
all'art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione  lavoro,
con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta  al  n.
21 del registro ordinanze 2022; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2033 cod. civ.,  sollevate,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  1  Prot.
addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce,  sezione  lavoro,  con
l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022,  e  dalla  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta  al  n.  21  del
registro ordinanze 2022. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA