per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2033 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2022; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. sollevate, in relazione all'art. 11 Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2033 cod. civ., sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 9 del reg. ord. 2022, e dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2022. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA