per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1 e 2; e 4, comma
1, della legge della Regione Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27 (Esonero
dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle
Forze armate, delle Forze di polizia, della  Protezione  civile,  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  della  Polizia  locale  e
modifiche alla l.r. 30/2002), promosse, in riferimento all'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», nonche' in  riferimento  agli  artt.  81  e  117,
secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all'art. 1,  comma  7,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421), dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023. 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA