per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n.  10,
recante «Norme per l'assegnazione e la  gestione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12
marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti  nel  settore
dell'edilizia  pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di   servizio
all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», limitatamente alle
parole «da almeno cinque anni»; 
    2) dichiara  inammissibile  l'intervento  dell'Azienda  regionale
territoriale per l'edilizia della Provincia di Savona. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA