per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre
2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione
di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con
modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato
disposto con l'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella versione
originaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste,
sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come
convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in
riferimento all'art. 41 Cost., dalla Commissione tributaria
provinciale di Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come
convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del
d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di
Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come
convertito, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della
legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del
d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di
Trieste, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 4 aprile 2023
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca
d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio
2014, n. 5 e dell'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», come sostituito
dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89,
nonche' del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133
del 2013, come convertito, e dell'art. 1, comma 148, della legge n.
147 del 2013 nella versione originaria, promosso dalla Commissione
tributaria provinciale di Trieste, seconda sezione, con ordinanza del
27 maggio 2022 (reg. ord. n. 74 del 2022).
Rilevato che nel giudizio e' intervenuta ad adiuvandum, con atto
depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa - Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia (societa' incorporante la Cassa di Risparmio di
Carrara spa, titolare di quote del capitale della Banca d'Italia),
che si afferma legittimata all'intervento per il fatto di avere
instaurato un diverso giudizio tributario, ora pendente in appello,
al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata
dalla societa' incorporata in esecuzione delle norme della cui
legittimita' costituzionale si discute in questa sede;
che, secondo l'interveniente, la completa assimilazione della sua
posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a quo,
la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in modo
diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, giacche' la
definizione della questione di legittimita' costituzionale
risolverebbe direttamente e immediatamente anche la controversia di
cui essa e' parte.
Considerato che l'interveniente sopra indicata non e' parte del
giudizio principale;
che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via
incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che a cio' e' possibile derogare, senza venire in contrasto con
il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che
siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente
al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze
n. 225 del 2021, n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex
plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n.
13 del 2019; ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del
2020 e n. 204 del 2019);
che tale interesse qualificato sussiste allorche' si configuri
una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata
immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio
incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del
2020);
che non e' sufficiente, al fine di rendere ammissibile
l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di
interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che,
come nella specie, sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal
giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire
(sentenza n. 106 del 2019; ordinanze n. 225 e n. 191 del 2021 e n.
202 del 2020);
che, infatti, l'intervento di un simile terzo, ove ammesso,
contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di
legittimita' costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio
avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106
del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze
dibattimentali, nonche' ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);
che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di Banca Carige spa - Cassa
di Risparmio di Genova e Imperia.
F.to: Silvana Sciarra, Presidente