per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e
dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sezione terza quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 9 maggio 2023
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997,
n. 140, e 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza quater, con ordinanza del 17
maggio 2022, iscritta al n. 124 del registro ordinanze del 2022 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 2022.
Rilevato che, con distinti atti, sono intervenuti ad adiuvandum
la Federazione Confsal-Unsa ed E. M. per chiedere l'accoglimento
delle questioni di legittimita' costituzionale;
che gli intervenienti non rivestono la qualita' di parti del
giudizio principale;
che la Federazione Confsal-Unsa deduce di essere legittimata
all'intervento in quanto titolare di un interesse, «se pur collettivo
e superindividuale», diretto, attuale e concreto, connesso alla
posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale;
che E. M., dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze
collocato in quiescenza per vecchiaia, espone di avere introdotto un
giudizio davanti al Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di
giudice del lavoro, onde ottenere l'accertamento del proprio diritto
alla corresponsione del trattamento di fine servizio senza dilazioni,
deducendo l'illegittimita' costituzionale delle norme che ne
autorizzano il differimento e la rateizzazione, e che il giudice
adito ha disposto rinvio al fine di ottenere riscontro dell'esito
dell'odierno giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto
vertente sulle medesime questioni;
che E. M. fonda la legittimazione all'intervento sia
sull'analogia della sua posizione giuridica rispetto a quella di A.
R., ricorrente nel giudizio principale, sia sull'identita' tra le
censure di illegittimita' costituzionale svolte a sostegno
dell'azione esperita e quelle qui in scrutinio.
Considerato che l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi
in via incidentale, «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio»;
che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di
questa Corte, ribadita anche con riguardo alle richieste di
intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di
categoria (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237 del 2013;
ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 206 del 2019, n.
16 del 2017), secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che a tale disciplina e' possibile derogare ‒ senza contraddire
il carattere incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale
‒ soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (fra le
molte, sentenze n. 46 del 2021, n. 159 del 2019 e n. 153 del 2018);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per tutte le altre
situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla
pronuncia di questa Corte sulla legittimita' costituzionale della
legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce
sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex multis,
sentenza n. 46 del 2021; ordinanze allegate alle sentenze n. 180 del
2021 e n. 194 del 2018);
che tale interesse qualificato sussiste, in particolare,
allorche' si configuri una «posizione giuridica suscettibile di
essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del
giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; ordinanze n. 191 del
2021, n. 271 del 2020);
che, pertanto, non e' sufficiente, ai fini dell'ammissibilita'
dell'intervento, che il soggetto sia titolare di interessi simili a
quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un
processo analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la
decisione di questa Corte possa influire;
che l'«intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe
infatti con il carattere incidentale del giudizio di legittimita'
costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe
senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale da parte
del rispettivo giudice a quo (tra le altre, sentenza n. 106 del 2019
e ordinanza n. 202 del 2020)» (ordinanza n. 191 del 2021);
che, alla luce di tali premesse, la Federazione Confsal-Unsa,
quale organismo rappresentativo di soggetti titolari di rapporti
giuridici regolati dalle disposizioni censurate, non puo' ritenersi
portatrice di un interesse specifico direttamente riconducibile
all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un «mero indiretto, e
piu' generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela
degli interessi economici e professionali degli iscritti» (sentenze
n. 159 del 2019 e n. 77 del 2018; ordinanza allegata alla sentenza n.
248 del 2018);
che parimenti inammissibile e' l'intervento di E. M., il quale
rinviene la sua ragione fondante nella semplice analogia della
posizione sostanziale dell'interveniente rispetto a quella della
parte ricorrente nel giudizio principale (sentenza n. 106 del 2019;
ordinanza n. 191 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi della Federazione
Confsal-Unsa e di E. M.
F.to: Silvana Sciarra, Presidente