per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio  della  finanza  pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
dell'art. 12, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge
30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento all'art.  36  della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,
sezione terza quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2023. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2023. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 9 maggio 2023 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 2,  del  decreto-legge  28  marzo
1997, n.  79  (Misure  urgenti  per  il  riequilibrio  della  finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997,
n. 140, e 12, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, nella legge
30  luglio  2010,  n.  122,  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza quater, con  ordinanza  del  17
maggio 2022, iscritta al n. 124 del registro  ordinanze  del  2022  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
serie speciale, dell'anno 2022. 
    Rilevato che, con distinti atti, sono intervenuti  ad  adiuvandum
la Federazione Confsal-Unsa ed  E.  M.  per  chiedere  l'accoglimento
delle questioni di legittimita' costituzionale; 
    che gli intervenienti non rivestono  la  qualita'  di  parti  del
giudizio principale; 
    che la Federazione  Confsal-Unsa  deduce  di  essere  legittimata
all'intervento in quanto titolare di un interesse, «se pur collettivo
e superindividuale»,  diretto,  attuale  e  concreto,  connesso  alla
posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale; 
    che E. M., dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze
collocato in quiescenza per vecchiaia, espone di avere introdotto  un
giudizio davanti al Tribunale ordinario di Velletri, in  funzione  di
giudice del lavoro, onde ottenere l'accertamento del proprio  diritto
alla corresponsione del trattamento di fine servizio senza dilazioni,
deducendo  l'illegittimita'  costituzionale  delle   norme   che   ne
autorizzano il differimento e la  rateizzazione,  e  che  il  giudice
adito ha disposto rinvio al fine  di  ottenere  riscontro  dell'esito
dell'odierno  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  in  quanto
vertente sulle medesime questioni; 
    che  E.   M.   fonda   la   legittimazione   all'intervento   sia
sull'analogia della sua posizione giuridica rispetto a quella  di  A.
R., ricorrente nel giudizio principale,  sia  sull'identita'  tra  le
censure  di   illegittimita'   costituzionale   svolte   a   sostegno
dell'azione esperita e quelle qui in scrutinio. 
    Considerato che l'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nei giudizi
in via incidentale, «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio»; 
    che tale disposizione recepisce  la  costante  giurisprudenza  di
questa  Corte,  ribadita  anche  con  riguardo  alle   richieste   di
intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi  o  di
categoria (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2019 e n. 237  del  2013;
ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 206 del 2019, n.
16 del 2017), secondo cui la partecipazione al  giudizio  incidentale
di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle  parti
del giudizio a  quo,  oltre  che  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente  della  Giunta
regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative); 
    che a tale disciplina e' possibile derogare ‒  senza  contraddire
il carattere incidentale del giudizio di legittimita'  costituzionale
‒ soltanto a favore di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura  (fra  le
molte, sentenze n. 46 del 2021, n. 159 del 2019 e n. 153 del 2018); 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali  disciplinate  dalla  norma  censurata,  dalla
pronuncia di questa Corte  sulla  legittimita'  costituzionale  della
legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta  pronuncia  produce
sul rapporto sostanziale oggetto  del  giudizio  a  quo  (ex  multis,
sentenza n. 46 del 2021; ordinanze allegate alle sentenze n. 180  del
2021 e n. 194 del 2018); 
    che  tale  interesse  qualificato   sussiste,   in   particolare,
allorche' si  configuri  una  «posizione  giuridica  suscettibile  di
essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del
giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; ordinanze n. 191 del
2021, n. 271 del 2020); 
    che, pertanto, non e' sufficiente,  ai  fini  dell'ammissibilita'
dell'intervento, che il soggetto sia titolare di interessi  simili  a
quelli dedotti nel  giudizio  principale,  o  che  sia  parte  in  un
processo analogo, ma  diverso  dal  giudizio  a  quo,  sul  quale  la
decisione di questa Corte possa influire; 
    che l'«intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe
infatti con il carattere incidentale  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale, in quanto il suo accesso a tale  giudizio  avverrebbe
senza la previa  verifica  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale da  parte
del rispettivo giudice a quo (tra le altre, sentenza n. 106 del  2019
e ordinanza n. 202 del 2020)» (ordinanza n. 191 del 2021); 
    che, alla luce di tali  premesse,  la  Federazione  Confsal-Unsa,
quale organismo rappresentativo  di  soggetti  titolari  di  rapporti
giuridici regolati dalle disposizioni censurate, non  puo'  ritenersi
portatrice  di  un  interesse  specifico  direttamente  riconducibile
all'oggetto del giudizio principale, bensi' di un «mero indiretto,  e
piu' generale, interesse connesso agli scopi statutari  della  tutela
degli interessi economici e professionali degli  iscritti»  (sentenze
n. 159 del 2019 e n. 77 del 2018; ordinanza allegata alla sentenza n.
248 del 2018); 
    che parimenti inammissibile e' l'intervento di E.  M.,  il  quale
rinviene la  sua  ragione  fondante  nella  semplice  analogia  della
posizione sostanziale  dell'interveniente  rispetto  a  quella  della
parte ricorrente nel giudizio principale (sentenza n. 106  del  2019;
ordinanza n. 191 del 2021). 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili   gli   interventi   della   Federazione
Confsal-Unsa e di E. M. 
 
                  F.to: Silvana Sciarra, Presidente