ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito  delle  ordinanze  cautelari  del  Tribunale   amministrativo
regionale per il Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615  e  15
luglio 2022, n.  656,  promossi  dalla  Regione  Veneto  con  ricorsi
notificati il 17-18 agosto 2022 e il 9-16 settembre 2022,  depositati
in  cancelleria  il  1°   e   il   27   settembre   2022,   iscritti,
rispettivamente, ai numeri 2 e 3 del registro conflitti tra enti 2022
e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  numeri  37  e
42, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  19  aprile  2023  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi gli avvocati Giacomo Quarneti e Marcello Cecchetti  per  la
Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Maria Letizia  Guida  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Veneto, con il  ricorso  iscritto  al  n.  2  reg.
confl. enti 2022,  depositato  il  1°  settembre  2022,  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente  del
Consiglio dei ministri,  in  relazione  all'ordinanza  cautelare  del
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione  prima,  20
giugno 2022, n. 615, nella parte in  cui  ha  disposto  che  «vengano
mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le  speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste  per
le Zone Faunistiche Alpine». 
    2.- La stessa Regione, con il  ricorso  iscritto  al  n.  3  reg.
confl. enti 2022,  depositato  il  27  settembre  2022,  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra enti, nei confronti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, in relazione all'ordinanza cautelare del  TAR
Veneto, sezione prima, 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui  ha
disposto che «vengano mantenute, nei territori del Comune di  Caprino
Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela
dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria  previste   per   le   Zone
Faunistiche Alpine». 
    3.- La Regione Veneto fa presente che le ordinanze  cautelari  in
questione originano  dai  ricorsi  presentati,  rispettivamente,  dal
Comune di Rivoli Veronese e dal  Comprensorio  Alpino  di  Caccia  di
Caprino Veronese e suoi soci,  nonche'  dal  Comprensorio  Alpino  di
Caccia di Rivoli Veronese e suoi soci, con  cui  e'  stata  impugnata
l'approvazione del Piano faunistico-venatorio ad  opera  dell'art.  1
della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n.  2,  recante  il
«Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)  e  modifiche  alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della
fauna  selvatica  e  per  il  prelievo  venatorio"»  con  i  relativi
allegati, con specifico riferimento alla riduzione della porzione del
territorio del Comune  di  Caprino  Veronese  rientrante  nella  zona
faunistica delle Alpi (d'ora in avanti, anche: ZFA) di  cui  all'art.
11 della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche'
alla totale esclusione del Comune di Rivoli Veronese  dalla  medesima
zona faunistica. I ricorrenti hanno successivamente  proposto  motivi
aggiunti, impugnando gli atti amministrativi applicativi della  legge
reg. Veneto n. 2 del 2022, i quali - in attuazione  della  esclusione
del Comune di Rivoli Veronese e  di  una  parte  del  territorio  del
Comune di Caprino Veronese dal regime giuridico della zona faunistica
delle Alpi - rimodulavano conseguentemente i  comprensori  alpini  in
cui quest'ultima e' suddivisa ai sensi dell'art. 14, comma  4,  della
legge n. 157 del 1992, e gli Ambiti  territoriali  di  caccia  (ATC),
escludendo tali territori dai primi e includendoli nei secondi. 
    3.1.-  Aggiunge  la  Regione  Veneto   che,   sia   nei   ricorsi
introduttivi dei giudizi che nei ricorsi  per  motivi  aggiunti,  era
richiesta  la  sospensione  cautelare  e  l'annullamento  degli  atti
impugnati (compresa la legge reg. Veneto n. 2 del 2022); veniva anche
richiesto di disporre in via cautelare, in  difformita'  dalla  legge
regionale,  il  rispristino  del  «limite  territoriale   della   ZFA
preesistente» (cosi', in particolare, i ricorsi per motivi aggiunti). 
    La Regione sottolinea che il TAR Veneto, all'esito  delle  camere
di consiglio  in  cui  sono  state  trattate  le  rispettive  domande
cautelari,  ha  adottato  le  surriferite  ordinanze  con  le  quali,
evidenziando come, con separata ordinanza, lo stesso Tribunale  aveva
sollevato la questione di  legittimita'  costituzionale  della  legge
reg. Veneto n. 2 del 2022, ha ritenuto che i  giudizi  cautelari  non
potessero essere definiti indipendentemente dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata.  Di  conseguenza,
il TAR Veneto ha provvisoriamente  sospeso  gli  atti  amministrativi
applicativi della previsione legislativa regionale, impugnati con  il
ricorso per motivi aggiunti, e ha  altresi'  disposto  che  venissero
mantenute, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del  Comune
di Rivoli  Veronese,  le  speciali  forme  di  tutela  dall'esercizio
dell'attivita' venatoria previste per le zone faunistiche alpine. 
    La Regione  ritiene  tale  ultima  disposizione  in  «evidente  e
diametrale contrasto» con la previsione contenuta  nella  legge  reg.
Veneto n. 2 del 2022 e osserva che ha comunque dato  esecuzione  alle
prescrizioni  disposte  dal  giudice  amministrativo  nelle  pronunce
cautelari, pur avendone contestato gli errores in iudicando  mediante
la   tempestiva   proposizione   dell'appello   cautelare,    nonche'
l'abnormita' tramite i ricorsi per conflitto di attribuzione  innanzi
a questa Corte. 
    3.2.- La ricorrente deduce che i provvedimenti giurisdizionali de
quibus, avendo disposto  in  diretto  e  radicale  contrasto  con  le
previsioni della legge reg. Veneto n. 2  del  2022,  sarebbero  stati
adottati  in  carenza  assoluta  di  giurisdizione  e,  al  contempo,
lederebbero  l'autonomia  legislativa  costituzionalmente   garantita
della Regione, nonche' le  competenze  costituzionali  del  Consiglio
regionale. Quanto all'ammissibilita' del conflitto di attribuzione la
Regione Veneto sostiene che non intende censurare il modo in  cui  il
TAR Veneto ha esercitato il proprio  potere  giurisdizionale,  ma  la
sussistenza stessa di un potere giurisdizionale. Con riferimento alla
sussistenza del "tono costituzionale" del  conflitto,  la  ricorrente
deduce, oltre alla radicale insussistenza del potere che  il  TAR  ha
preteso di affermare, la «palese interferenza» che  da  tale  pretesa
deriverebbe  nei  confronti  delle  attribuzioni   costituzionalmente
spettanti alla Regione. 
    L'abnorme uso del potere giurisdizionale, continua la ricorrente,
sarebbe in contrasto con la regola della soggezione del giudice  alla
legge di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che  e'
funzionalmente collegata alla previsione del giudizio  accentrato  di
costituzionalita'   di   cui   all'art.   134   Cost.   Inoltre,   la
sottoposizione dell'intero territorio del Comune di Rivoli Veronese e
di parte del territorio del Comune  di  Caprino  Veronese  al  regime
giuridico degli ambiti territoriali di caccia e la  loro  sottrazione
(integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo)  al  regime  della
zona faunistica delle  Alpi  sarebbe  stato  disposto  attraverso  un
precetto dotato non soltanto della  veste  formale  della  legge,  in
quanto inserito nella legge reg. Veneto n. 2 del 2022, ma anche della
sua natura sostanziale, ossia della natura di vera  e  propria  norma
giuridica   generale   e   astratta.   Dunque,    il    provvedimento
giurisdizionale non  si  sarebbe  limitato  a  disapplicare  un  atto
materialmente amministrativo rivestito della forma legislativa - cio'
che, gia' di per se', sarebbe sufficiente a determinare  l'abnormita'
dell'esercizio del potere  giurisdizionale  -  ma  sarebbe  giunto  a
disporre, in modo  generale  e  astratto,  in  senso  opposto  a  una
precedente (e  a  tutt'oggi  vigente)  norma  legislativa  regionale,
generale e astratta anch'essa. 
    Il TAR Veneto, di conseguenza, avrebbe leso anche  la  competenza
legislativa residuale che la Regione Veneto aveva inteso  esercitare,
ponendo nel nulla (sia pure temporaneamente)  una  norma  legislativa
adottata nell'esercizio  delle  attribuzioni  riconosciute  dall'art.
117, quarto comma, Cost. nei limiti fissati dalla  legge  statale,  a
tutela della fauna selvatica, nell'art. 11 della  legge  n.  157  del
1992. 
    In tal modo, il  giudice  amministrativo  avrebbe  altresi'  leso
anche le attribuzioni costituzionali proprie del Consiglio regionale,
al quale compete, ai  sensi  dell'art.  121,  secondo  comma,  Cost.,
l'esercizio delle potesta' legislative attribuite alla regione, anche
in  riferimento  agli  artt.  19,  20  e  21  della  legge  regionale
statutaria 17 aprile 2021, n. 1 (Statuto del  Veneto),  i  quali,  in
forza  dell'art.  123,   primo   comma,   Cost.,   ribadiscono   tale
attribuzione e ne regolano l'esercizio. 
    La Regione Veneto chiede,  pertanto,  che  si  dichiari  che  non
spettava al TAR Veneto disporre con le ordinanze cautelari n.  615  e
656 del 2022 il mantenimento  nei  territori  dei  Comuni  di  Rivoli
Veronese e  di  Caprino  Veronese  delle  speciali  forme  di  tutela
dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le  ZFA  e,  per
l'effetto, che le citate ordinanze siano in parte qua annullate. 
    4.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, innanzitutto  eccependo  l'inammissibilita'  dei  ricorsi  per
conflitto di attribuzione,  in  quanto  le  censure  formulate  dalla
Regione Veneto sarebbero volte a contestare le modalita' di esercizio
della funzione giurisdizionale da parte del TAR e, quindi,  avrebbero
dovuto essere proposte con  un  ordinario  appello  al  Consiglio  di
Stato. In sostanza, poiche' la ricorrente  contesta  la  possibilita'
che oggetto della  tutela  giurisdizionale  sia  un  atto  normativo,
l'error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo
di primo grado, configurandosi quale  tipico  vizio  della  pronuncia
cautelare resa, avrebbe dovuto essere dedotto attraverso  l'ordinario
mezzo dell'impugnazione in appello, e non gia' attraverso il  ricorso
per conflitto di attribuzione tra enti. 
    4.1.- Sotto altro profilo,  e'  eccepita  l'inammissibilita'  per
genericita', poiche' la Regione Veneto non individuerebbe in  nessuna
parte dei ricorsi la norma di legge che afferma l'esclusione parziale
o totale nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di
Rivoli  Veronese  delle  speciali  forme  di  tutela   dall'esercizio
dell'attivita' venatoria previste per le ZFA, e che il TAR Veneto con
le sue ordinanze avrebbe violato. 
    4.2.- Nel merito,  i  ricorsi  sarebbero  comunque  non  fondati,
poiche' il TAR avrebbe correttamente ritenuto di limitare l'efficacia
della tutela cautelare ai soli provvedimenti  attuativi  della  legge
regionale,  impugnati  con  i   motivi   aggiunti,   e   nei   limiti
dell'interesse della parte ricorrente. La circostanza che gli effetti
di  questi  atti  -  in  particolare   quello   avente   ad   oggetto
l'istituzione degli ambiti territoriali  di  caccia,  conseguente  al
nuovo  Piano  faunistico,  e  quello  riguardante  l'istituzione  dei
Comprensori alpini di cui al  medesimo  Piano  faunistico  -  possano
coincidere  con  quelli  propri  della  legge  di  cui  costituiscono
applicazione, sarebbe una «inevitabile  conseguenza  della  peculiare
natura di tali atti». L'Avvocatura dello Stato, sul  punto,  evidenza
che il TAR non avrebbe sospeso ne' modificato la cartografia allegata
alla legge, ovvero il  suo  contenuto,  ma  si  sarebbe  limitato  ad
adottare l'unico provvedimento cautelare idoneo al mantenimento della
res  adhuc   integra.   Il   temporaneo   mantenimento,   nell'ambito
territoriale del quale  si  discute,  di  speciali  forme  di  tutela
costituirebbe,  quindi,  «l'effetto  naturale  (ed  obbligato)  della
tutela cautelare nella specie concessa,  non  essendo  giuridicamente
ipotizzabile l'esistenza di zone  del  territorio  regionale  in  cui
l'esercizio della caccia non sia in alcun modo regolato - ne' vietato
(ZFA) ne' programmato (ATC) - e sia, quindi,  assolutamente  libero».
In definitiva, secondo la difesa dello  Stato,  se  non  fosse  stata
accordata la misura cautelare nei termini contestati  dalla  Regione,
la tutela interinale sarebbe stata priva di effettivita' e  contraria
alla ratio stessa della legge reg. Veneto n. 2 del 2022. 
    5.- Con memorie depositate in vista dell'udienza, la difesa dello
Stato ha ribadito l'eccezione di  inammissibilita'  dei  ricorsi,  in
quanto  la  ricorrente  tenderebbe  a  contestare  le  modalita'   di
esercizio della funzione giurisdizionale da  parte  del  TAR  Veneto,
mettendo in discussione l'esercizio del  potere  cautelare.  Aggiunge
che il TAR ha esercitato correttamente il suo potere  giurisdizionale
sugli atti immediatamente applicativi della  legge  regionale  e  che
tale considerazione e' stata condivisa dal Consiglio  di  Stato,  che
con le ordinanze della sezione terza, 23 settembre 2022, n. 4659 e 17
ottobre 2022, n. 4966 ha confermato i provvedimenti cautelari del TAR
Veneto. L'Avvocatura generale conclude  affermando  che  «il  giudice
amministrativo non si sarebbe potuto  sottrarre  all'esercizio  della
sua contestata potesta' giurisdizionale, in quanto, al di fuori delle
ipotesi  espressamente  previste  dal  legislatore»,   non   gli   e'
«consentito   autolimitare   l'ambito   della    propria    funzione,
individuando egli stesso i provvedimenti sottratti in  assoluto  alla
tutela cautelare». 
    6.-  La  ricorrente  ha  replicato  alle  difese   dello   Stato,
sottolineando in primo luogo che le pronunce adottate dal TAR  Veneto
in sede cautelare, oltre a statuire sui provvedimenti  amministrativi
impugnati, avrebbero altresi' disposto - ancorche' in via  interinale
- «in consapevole e  radicale  difformita'  da  una  legge  regionale
vigente». La circostanza che nei giudizi  innanzi  al  TAR  le  parti
ricorrenti avessero chiesto l'adozione di simili misure cautelari non
renderebbe le censure  mosse  dalla  Regione  Veneto  assimilabili  a
quelle volte a lamentare meri errores in iudicando, essendo «ben piu'
radicale» l'errore contestato, in quanto  inerente  alla  sussistenza
stessa del potere di adottare le misure in questione. 
    6.1.- Quanto all'eccezione di inammissibilita'  dei  ricorsi  per
genericita', essa sarebbe non fondata in punto di fatto e,  comunque,
non vi sarebbe alcun dubbio che la legge reg. Veneto n.  2  del  2022
abbia previsto, per il territorio del Comune di Caprino Veronese,  la
sua parziale sottrazione alla zona faunistica delle Alpi,  e  per  il
territorio  del  Comune  di  Rivoli  Veronese,   la   sua   integrale
collocazione all'esterno della medesima. 
    6.2.-  La  Regione  Veneto  ribadisce,  inoltre,  che  le  misure
cautelari relative al  mantenimento,  nei  territori  del  Comune  di
Caprino Veronese e del Comune  di  Rivoli  Veronese,  delle  speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste  per
le zone faunistiche alpine sarebbero del tutto estranee ai poteri  di
cui un  giudice  comune  puo'  disporre,  poiche'  si  risolverebbero
«nell'adozione di un precetto in  diretto  contrasto  con  una  norma
legislativa». 
    6.3.- Non sarebbe, poi, corretta  l'affermazione  dell'Avvocatura
dello Stato secondo la quale gli effetti  delle  ordinanze  cautelari
impugnate corrisponderebbero integralmente agli effetti  della  norma
legislativa sulla cui base gli stessi sono  stati  adottati.  Il  TAR
Veneto, anziche' limitarsi alla sospensione dell'atto  amministrativo
istitutivo dell'ATC con riferimento al territorio di Rivoli  Veronese
e alla parte del territorio di Caprino Veronese  esclusa  dalla  ZFA,
sarebbe "andato oltre", disponendo contra legem  che  nel  territorio
del Comune di Rivoli Veronese fosse  mantenuto  il  regime  giuridico
proprio della zona faunistica delle Alpi, e provvedendo  allo  stesso
modo per l'intero territorio del Comune di Caprino Veronese. 
    6.4.- Non sarebbe neppure corrispondente  al  vero  l'assunto  di
parte resistente secondo cui, se il TAR Veneto non avesse adottato le
ulteriori misure cautelari di cui si discute,  la  tutela  interinale
accordata sarebbe stata priva  di  effettivita',  poiche'  a  seguito
della sospensione degli atti impugnati non si sarebbe comunque potuto
dar luogo in alcun modo all'attivita' venatoria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Veneto ha promosso, con  due  ricorsi  di  analogo
tenore, conflitti di  attribuzione  tra  enti,  nei  confronti  dello
Stato, in relazione alle ordinanze cautelari del TAR Veneto,  sezione
prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656,  nella  parte
in cui hanno disposto il mantenimento, nei territori  del  Comune  di
Caprino Veronese e del Comune  di  Rivoli  Veronese,  delle  speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste  per
le zone faunistiche alpine. 
    2.- La Regione premette che la legge reg. Veneto n.  2  del  2022
aveva disposto la sottoposizione dell'intero territorio del Comune di
Rivoli Veronese e di parte  del  territorio  del  Comune  di  Caprino
Veronese al regime giuridico  degli  ambiti  territoriali  di  caccia
(ATC) e la loro sottrazione (integrale, nel primo caso, parziale, nel
secondo) al regime della ZFA. 
    3.-  La  ricorrente  sostiene  che  i   provvedimenti   cautelari
avrebbero disposto in diretto e radicale contrasto con le  previsioni
della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e sarebbero stati  adottati  in
carenza assoluta di giurisdizione.  Essi,  al  contempo,  lederebbero
l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita  della  Regione,
nonche' le competenze  costituzionali  del  Consiglio  regionale.  La
ricorrente  contesta,  in  particolare,  l'abnorme  uso  del   potere
giurisdizionale, in violazione dell'art. 101, secondo  comma,  Cost.,
che sancisce il principio della soggezione del  giudice  alla  legge,
funzionalmente collegato alla previsione del giudizio  accentrato  di
costituzionalita' di cui all'art. 134 Cost.,  nonche'  la  violazione
dell'art. 117, quarto comma, Cost., avuto  riguardo  alla  competenza
legislativa residuale della Regione Veneto, in materia di  caccia,  e
dell'art.  121,  secondo  comma,  Cost.,  che  assegna  al  Consiglio
regionale il compito di esercitare la potesta' legislativa attribuita
alla Regione, anche in riferimento agli  artt.  19,  20  e  21  dello
statuto regionale del Veneto, i quali, in forza dell'art. 123,  primo
comma,  Cost.,  ribadiscono   tale   attribuzione   e   ne   regolano
l'esercizio. 
    4.- In via preliminare, deve disporsi  la  riunione  dei  giudizi
perche' i ricorsi propongono le stesse  doglianze  e  si  fondano  su
argomentazioni sostanzialmente comuni. 
    5.- Sempre in via preliminare, le eccezioni  di  inammissibilita'
dei  ricorsi  formulate  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  non
possono trovare accoglimento. 
    5.1.-  Sono,  in  primo  luogo,  non  fondate  le  deduzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri che  censurano  i  ricorsi  per
genericita',  poiche'  la  Regione  Veneto  contesta  con   chiarezza
l'asserita  interferenza  da  parte  del  TAR  Veneto  nella  propria
attivita'  legislativa  di  pianificazione  del  territorio   e,   in
particolare, nella scelta, desumibile dalle cartografie allegate alla
legge reg.  Veneto  n.  2  del  2022,  di  ridurre  la  porzione  del
territorio del Comune  di  Caprino  Veronese  rientrante  nella  zona
faunistica delle Alpi e di disporre la totale esclusione  del  Comune
di Rivoli Veronese dalla medesima zona. 
    5.2.- L'Avvocatura generale  dello  Stato  ritiene,  poi,  che  i
ricorsi sarebbero inammissibili  in  quanto  volti  a  contestare  le
modalita' di esercizio della funzione giurisdizionale  da  parte  del
TAR Veneto. 
    In proposito, questa Corte ha costantemente ritenuto  ammissibile
il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione
che esso non si risolva in un improprio strumento  di  sindacato  del
modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare,  ha
affermato  che  «i  conflitti  di  attribuzione  innescati  da   atti
giurisdizionali sono ammissibili allorquando e' contestata in  radice
l'esistenza stessa  del  potere  giurisdizionale  nei  confronti  del
ricorrente e non ipotetici errores in iudicando, valendo, per  questi
ultimi, "i consueti rimedi  previsti  dagli  ordinamenti  processuali
delle diverse giurisdizioni" (sentenza n. 224 del 2019)» (sentenza n.
184 del 2022 e n. 90 del 2022; in senso analogo, sentenze n.  22  del
2020, n. 2 del 2018, n. 235 e n. 107 del 2015).  In  caso  contrario,
infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto  si  trasformerebbe
«in un nuovo grado di giurisdizione avente portata  generale  che  si
andrebbe ad aggiungere ai rimedi per  far  valere  eventuali  vizi  o
errori di giudizio gia'  previsti  dall'ordinamento  processuale  nel
quale l'atto di giurisdizione concretamente si iscrive» (sentenza  n.
326 del 2003). 
    Dunque, il conflitto e' ammissibile  solo  quando  e'  contestata
radicalmente la riconducibilita'  dell'atto  che  ha  determinato  il
conflitto alla funzione giurisdizionale (sentenza n. 252 del 2013). 
    Nel caso in esame, la ricorrente non lamenta il cattivo  uso  del
potere cautelare  da  parte  del  TAR  Veneto,  che  ha  disposto  la
sospensione degli atti applicativi della legge reg. Veneto n.  2  del
2022, ma contesta che, con le ordinanze impugnate, si  sia  stabilito
che siano mantenute nei territori del Comune di  Caprino  Veronese  e
del Comune di  Rivoli  Veronese  le  speciali  forme  di  limitazione
dell'esercizio  dell'attivita'  venatoria  previste   per   le   zone
faunistiche alpine. Rispetto a quest'ultimo precetto contenuto  nelle
ordinanze cautelari, la Regione sostiene che il  TAR  Veneto  avrebbe
esercitato  un  potere  che  ad  esso  non  compete,  in  quanto  non
riconducibile alla giurisdizione. 
    La ricorrente, pertanto, denuncia un errore «che  e'  caduto  sui
confini stessi della giurisdizione e non sul  concreto  esercizio  di
essa» (sentenza n. 285 del 1990): da cio'  consegue  l'ammissibilita'
dei ricorsi. 
    6.- Nel merito, i ricorsi non sono fondati. 
    6.1.- Il TAR Veneto, nelle ordinanze cautelari da cui originano i
conflitti proposti dalla ricorrente,  ha  sospeso  -  nei  limiti  di
interesse dei soggetti interessati -  l'efficacia  dei  provvedimenti
applicativi della legge reg. Veneto n. 2 del 2022 e ha disposto, «per
l'effetto»,  che  -  in  attesa  della  definizione  della  questione
pregiudiziale di  legittimita'  costituzionale  sollevata  innanzi  a
questa Corte (iscritta al n. 137 r.o. 2022)  -  venissero  mantenute,
nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune  di  Rivoli
Veronese, le speciali forme di tutela  dall'esercizio  dell'attivita'
venatoria previste per le zone faunistiche delle Alpi. 
    Con tale affermazione il TAR Veneto non ha esercitato  un  potere
abnorme,  come  ritenuto  dalla  ricorrente,  ma  si  e'  limitato  a
specificare  l'effetto   proprio   della   sospensione   degli   atti
amministrativi  impugnati  e  cioe'   che,   in   conseguenza   della
sospensione dell'efficacia  degli  atti  che  dettavano  disposizioni
applicative per l'inserimento dei territori  del  Comune  di  Caprino
Veronese e del Comune di Rivoli  Veronese  negli  ATC,  nei  medesimi
territori  si  sarebbero  mantenute  le  tutele  dall'esercizio   del
prelievo venatorio previste per le zone faunistiche delle Alpi. 
    Come  noto,  nell'esercizio  del  potere  cautelare  al   giudice
amministrativo e' consentito adottare tutte le misure «che  appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente  gli
effetti della decisione sul ricorso», ai sensi dell'art. 55, comma 1,
dell'Allegato 1 (codice  del  processo  amministrativo),  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo). 
    Dunque,    nell'ottica     dell'effettivita'     della     tutela
giurisdizionale,  il  potere  cautelare  non   si   esaurisce   nella
sospensione dell'atto impugnato,  ma  comprende  la  possibilita'  di
adottare misure "atipiche", a contenuto propulsivo o sostitutivo, con
le quali viene attribuito anticipatamente e provvisoriamente il  bene
della vita cui aspira il ricorrente. 
    Nel caso in esame, il giudice amministrativo,  nell'adottare  una
misura cautelare di natura sospensiva e, dunque,  "tipica",  ha  solo
chiarito  quali  fossero  gli  effetti  necessariamente   conseguenti
all'esercizio  del  potere  cautelare  di  sospensione   degli   atti
applicativi della legge, specificando quale  sia  la  disciplina  del
prelievo  venatorio  nei  territori  interessati,  come   conseguenza
diretta e automatica della disposta sospensione. 
    6.2.- Dunque, il TAR Veneto e' intervenuto nei limiti del  potere
giurisdizionale,  adottando  una  misura  strettamente  funzionale  a
garantire l'effettivita' della tutela cautelare,  esercitata  tramite
la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare  possibili
pregiudizi irreparabili nelle more della definizione  della  indicata
questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale. La misura non
interferisce con le prerogative legislative della  Regione  Veneto  e
trova applicazione solo ed esclusivamente nei  territori  dei  Comuni
interessati,   senza   intaccare   il   potere   di    pianificazione
faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull'intero territorio
regionale. 
    6.3.- In conclusione, non vi e' stata lesione del principio della
soggezione del giudice alla legge di cui all'art. 101 Cost.,  secondo
comma, in quanto il TAR Veneto ha adottato  le  misure  previste  dal
codice del processo  amministrativo  con  l'obiettivo  di  assicurare
l'effettivita' della tutela cautelare. Di conseguenza, non sono stati
violati gli  altri  parametri  costituzionali  evocati  nei  ricorsi,
poiche'  l'esercizio  del  potere  cautelare  da  parte  del  giudice
amministrativo non ha  invaso  la  competenza  legislativa  residuale
riconosciuta alle regioni dall'art. 117, quarto comma, Cost.  ne'  ha
interferito con  le  attribuzioni  del  Consiglio  regionale  di  cui
all'art. 121, secondo comma, Cost. 
    7.- I ricorsi, pertanto, non sono fondati.