ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
secondo e terzo periodo, della legge della Regione Valle  d'Aosta  30
maggio  2022,  n.  8  (Disposizioni  in  materia  di  interventi   di
riqualificazione del patrimonio di edilizia  residenziale  pubblica),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 5 agosto 2022, depositato in cancelleria  il  5  agosto
2022, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;  udito  nell'udienza  pubblica  del  19
aprile 2023 il Giudice relatore Luca Antonini; uditi l'avvocato dello
Stato Fabrizio Urbani  Neri  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e l'avvocato Renato Marini per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; deliberato nella camera di consiglio  del  19
aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 5 agosto 2022 e depositato in  pari
data (reg. ric. n. 55 del 2022),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso - in riferimento agli artt. 3, 97 e  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione, nonche'  all'art.  2,  lettera
a), della legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4  (Statuto
speciale  per  la  Valle  d'Aosta)  -   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo e terzo  periodo,  della
legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8  (Disposizioni
in materia  di  interventi  di  riqualificazione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica). 2.- La suddetta legge  regionale  e'
finalizzata a dare sostegno all'attuazione  di  specifici  interventi
nel  settore  dell'edilizia  residenziale  pubblica,   per   la   cui
realizzazione dispone, per quanto qui rileva:  a)  l'istituzione,  da
parte dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale  (ARER),  di
un'apposita struttura di progetto cui assegnare unita'  di  personale
non  dirigenziale  a  tempo  determinato  (art.  3,  comma   1);   b)
l'assunzione di tale  personale,  individuato  nella  misura  di  due
unita', in via straordinaria e urgente, per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi (art. 3, comma 2, primo periodo);  c)  l'effettuazione
delle relative procedure selettive,  dirette  al  reclutamento,  «con
modalita'  semplificate  di  svolgimento  delle  prove,   assicurando
comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella  quale
e' accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali»
(art. 3, comma 2, secondo periodo); d)  la  pubblicazione  dei  bandi
delle predette procedure  selettive,  «entro  il  31  dicembre  2022,
nell'Albo notiziario e nel sito istituzionale dell'ARER per  quindici
giorni consecutivi» (art. 3, comma 2, terzo periodo). 3.-  Ad  avviso
del ricorrente il secondo periodo dell'art. 3, comma 2,  della  legge
reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022 - stabilendo che  la  selezione  dei
candidati avvenga esclusivamente sulla base dei  titoli  posseduti  e
mediante prova orale - si porrebbe in contrasto con l'art. 35-quater,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche),  che  invece  prevede  l'espletamento  di
almeno  una  prova  scritta.  Il   terzo   periodo   della   medesima
disposizione regionale, in quanto  stabilisce  la  pubblicazione  dei
bandi unicamente nell'albo e nel sito istituzionale dell'ARER,  senza
prevedere, quantomeno, la pubblicazione di un avviso di concorso  nel
Bollettino Ufficiale della Regione, confliggerebbe sia con l'art. 35,
comma 3, lettera a), del d.lgs. n.  165  del  2001,  secondo  cui  le
procedure di  reclutamento  nelle  pubbliche  amministrazioni  devono
rispettare, tra l'altro, il  principio  della  «adeguata  pubblicita'
della selezione», sia con l'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  (Regolamento   recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi).  Quest'ultima
disposizione, al comma 1,  prevede,  infatti,  la  pubblicazione  dei
bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, al  comma
1-bis, consentirebbe agli enti locali territoriali di sostituire tale
pubblicazione unicamente con un avviso  di  concorso  contenente  gli
estremi dei bandi stessi e l'indicazione della scadenza  del  termine
per  la  presentazione  delle  domande.  Le  richiamate  disposizioni
atterrebbero al rapporto di lavoro dei dipendenti  pubblici,  la  cui
disciplina sarebbe ascrivibile alla materia dell'ordinamento  civile,
e recherebbero norme fondamentali di  riforma  economico-sociale.  Di
conseguenza le disposizioni regionali impugnate  violerebbero  l'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost. e l'art. 2, lettera  a),  dello
statuto speciale, il quale,  nell'attribuire  alla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste la competenza legislativa primaria nella
materia «ordinamento degli  uffici  e  degli  enti  dipendenti  dalla
Regione e stato giuridico  ed  economico  del  personale»,  esige  il
rispetto delle norme  di  riforma  economico-sociale.  Risulterebbero
lesi, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost.  Premesso  che  la  regola  del
pubblico concorso e' posta a presidio del  principio  di  eguaglianza
nonche'  dei  canoni   di   imparzialita'   e   di   buon   andamento
dell'amministrazione (e' citata la sentenza di questa  Corte  n.  227
del  2013),  l'Avvocatura  generale  ritiene  che   le   disposizioni
impugnate - escludendo  la  necessita'  della  prova  scritta  e  non
garantendo, in ragione delle descritte  modalita'  di  pubblicazione,
«un'adeguata pubblicita' e  capacità  di  diffusione»  dei  bandi  -
pregiudichino l'esigenza di accertamento di un «adeguato  livello  di
competenze» in capo ai concorrenti  e  la  parita'  di  accesso  alle
procedure selettive. 4.- Si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nella persona  del  Presidente
della Giunta regionale,  chiedendo  di  dichiarare  inammissibili  o,
comunque, non  fondate  le  questioni  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 4.1.- Le censure di  violazione  degli  artt.
117, secondo comma, lettera l), Cost. e 2, lettera a), dello  statuto
speciale  sarebbero  inammissibili,  in  primo  luogo,  perche'   non
sufficientemente motivate e, ad ogni modo, contraddittorie, avendo il
ricorrente evocato le anzidette disposizioni statali  sia  in  quanto
espressione  della  competenza  legislativa  statale  in  materia  di
ordinamento  civile,  sia  quali  norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale idonee a  vincolare  l'esercizio  della  competenza
primaria statutaria. In secondo luogo, per «errata individuazione dei
titoli competenziali rilevanti e  [...]  erroneita'  del  presupposto
interpretativo»,  poiche'   le   disposizioni   impugnate   sarebbero
riconducibili alla competenza legislativa  residuale  in  materia  di
organizzazione  amministrativa  regionale   e   a   quella   primaria
statutaria nella materia  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale». Nemmeno le censure formulate in riferimento agli artt.  3
e 97 Cost. supererebbero il  vaglio  di  ammissibilita',  poiche'  il
ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni  dell'asserito  contrasto.
4.2.-  Nel  merito,  sarebbe  anzitutto  insussistente  la  lamentata
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.  e  2,
lettera  a),  dello  statuto  speciale.  Le  disposizioni  impugnate,
infatti, disciplinerebbero l'accesso all'impiego pubblico  regionale,
dal momento  che  l'ARER  e'  soggetta  alla  disciplina  degli  enti
pubblici  del   comparto   unico   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste.  Esse,   in   particolare,   costituirebbero
esercizio  della  competenza  legislativa  residuale  in  materia  di
ordinamento e  organizzazione  amministrativa  regionale  (art.  117,
quarto comma, Cost.), che non potrebbe essere vincolata  dalla  legge
statale, oltre che della  competenza  primaria  di  cui  all'art.  2,
lettera a), dello statuto speciale, che sarebbe stata, in ogni  caso,
rispettata in quanto l'art.  35-quater,  comma  1,  lettera  a),  del
d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe idoneo a integrare  una  norma  di
riforma economico-sociale. In forza di tali  rilievi  le  censure  in
parola sarebbero dunque prive di pregio. Anche le questioni  promosse
in riferimento agli artt.  3  e  97  Cost.  sarebbero  destituite  di
fondamento. La resistente  premette  che  le  disposizioni  impugnate
riguarderebbero  l'assunzione   di   personale   da   impiegare   per
l'attuazione degli interventi  urgenti  previsti  dall'art.  1  della
stessa  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  8   del   2022   nell'ambito
dell'edilizia   residenziale   pubblica.   In   questa   prospettiva,
l'impugnato secondo periodo dell'art. 3, comma 2, nel  prevedere  una
procedura semplificata, non comprometterebbe l'esigenza  di  verifica
delle attitudini professionali dei candidati, in quanto espressamente
statuisce che la  selezione  debba  comunque  assicurare  il  profilo
comparativo attraverso la valutazione dei  titoli  e  lo  svolgimento
della prova orale. Analogamente, la disciplina  posta  dall'impugnato
terzo  periodo  dell'art.  3,   comma   2,   anch'essa   giustificata
dall'esigenza   di   procedere   tempestivamente   alle   assunzioni,
garantirebbe in ogni caso  un'adeguata  pubblicita'  delle  procedure
indette; del resto, nella specie,  il  bando  di  concorso  approvato
sarebbe stato anche inviato dall'ARER a  tutti  gli  altri  enti  del
comparto unico del pubblico  impiego  regionale,  «all'indirizzo  PEI
regionale  dedicato  alle  opportunita'  di  lavoro»,   agli   ordini
professionali, ai centri per l'impiego, agli organi di informazione e
alle  organizzazioni  sindacali.  5.-  Con  memoria   tempestivamente
depositata, la  Regione  ha  ribadito  le  argomentazioni  illustrate
nell'atto  di  costituzione  in   giudizio   e   ha   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  55  del
2022), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato il  secondo
e il terzo periodo dell'art. 3,  comma  2,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 8 del 2022. 2.- La legge regionale all'interno della quale
si  collocano  le  disposizioni  impugnate  e'  rivolta  a  sostenere
l'attuazione  di  specifici  interventi  nel  settore   dell'edilizia
residenziale pubblica, per la cui realizzazione dispone,  per  quanto
qui rileva: a) l'istituzione, da  parte  dell'Azienda  regionale  per
l'edilizia residenziale (ARER), di un'apposita struttura di  progetto
cui assegnare personale non dirigenziale a tempo determinato (art. 3,
comma 1); b) l'assunzione di tale personale, individuato nella misura
di due unita', in via straordinaria e urgente, per un periodo massimo
di  trentasei  mesi  (art.   3,   comma   2,   primo   periodo);   c)
l'effettuazione  delle  relative  procedure  selettive,  dirette   al
reclutamento, «con modalita' semplificate di svolgimento delle prove,
assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova  orale
nella quale e' accertato anche il possesso di conoscenze informatiche
e digitali» (art. 3, comma 2, secondo periodo); d)  la  pubblicazione
dei bandi delle predette procedure selettive, «entro il  31  dicembre
2022, nell'Albo notiziario e nel  sito  istituzionale  dell'ARER  per
quindici giorni consecutivi» (art. 3, comma 2,  terzo  periodo).  3.-
Secondo il ricorrente, il secondo periodo del citato art. 3, comma 2,
non prevedendo lo svolgimento di una prova scritta,  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 35-quater, comma 1, lettera a),  del  d.lgs.  n.
165 del 2001, che tale prova invece contempla.  Il  successivo  terzo
periodo  -  disponendo  la  pubblicazione  dei  bandi  esclusivamente
nell'albo e nel sito istituzionale dell'ARER - si  discosterebbe  sia
dall'art. 35, comma 3, lettera  a),  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,
secondo cui i bandi concorsuali debbono rispettare il principio della
«adeguata» pubblicita', sia dall'art. 4 del d.P.R. n. 487  del  1994,
che, al comma 1-bis, consentirebbe agli enti locali  territoriali  di
sostituire la pubblicazione dei  bandi  di  concorso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, prevista dal precedente comma 1,
con, perlomeno, quella di un  avviso  di  concorso.  Le  disposizioni
impugnate,  confliggendo   con   le   suddette   «norme   interposte»
violerebbero, in primo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost. in riferimento  alla  competenza  legislativa  esclusiva  nella
materia dell'ordinamento civile. In secondo luogo, dal momento che le
richiamate previsioni del  d.lgs.  n.  165  del  2001  integrerebbero
altresi'  «norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
Repubblica», sarebbe  violato  anche  l'art.  2,  lettera  a),  dello
statuto  speciale,  il  quale  riconosce  si'  alla   resistente   la
competenza legislativa  primaria  nella  materia  «ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  stato  giuridico  ed
economico del personale», ma ne vincola l'esercizio al rispetto,  per
l'appunto, delle citate norme statali. Risulterebbero lesi,  inoltre,
gli artt. 3 e 97 Cost. Limitandosi a stabilire lo  svolgimento  delle
prove selettive per titoli e prova orale e la pubblicazione dei bandi
nell'albo  e  nel  sito  istituzionale  dell'ARER,  le   disposizioni
impugnate frustrerebbero, l'una,  l'esigenza  di  accertamento  della
professionalita' dei candidati e, l'altra, la parita' di accesso alle
procedure selettive: sarebbero in tal modo pregiudicati i principi di
imparzialita', di buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  di
eguaglianza, alla cui  realizzazione  e'  funzionale  la  regola  del
pubblico concorso. 4.- Vanno preliminarmente disattese  le  eccezioni
d'inammissibilita' sollevate dalla resistente, sul presupposto che le
censure   statali   siano   generiche,    contraddittorie    e    non
sufficientemente motivate. Sebbene il  ricorso  statale  si  presenti
indubbiamente stringato, riesce comunque a individuare le ragioni dei
prospettati contrasti, raggiungendo, in relazione ad essi, la «soglia
minima di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenza n. 123  del
2022)  necessaria  ai  fini   dell'ammissibilita'   delle   questioni
promosse.   Non   fondata   e'   anche   l'ulteriore   eccezione   di
inammissibilita',  prospettata  perche'  le  disposizioni   impugnate
sarebbero ascrivibili alla  competenza  legislativa  residuale  nella
materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale»  e  a
quella statutaria nella materia «ordinamento  degli  uffici  e  degli
enti dipendenti dalla Regione e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale».  Essa  infatti  involge  aspetti  di  merito  e  non   di
ammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 267 e n. 17 del 2022, n. 195
del 2021 e n. 53 del 2020). 5.- Le  censure  statali  attinenti  alla
violazione  della  competenza  legislativa  statale  in  materia   di
ordinamento civile non sono fondate. 5.1.-  Va  premesso  che,  nello
specifico contesto normativo valdostano, l'ARER  e  il  personale  da
essa dipendente fanno parte del comparto unico del  pubblico  impiego
regionale. Infatti, l'art. 1, comma 1, ultimo  periodo,  della  legge
della Regione Valle d'Aosta 23 luglio 2010, n. 22  (Nuova  disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli  enti  del
comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in  materia  di  personale),
attrae espressamente nella  propria  disciplina  -  che  definisce  i
principi   e   i   criteri   di   organizzazione   delle    strutture
dell'amministrazione regionale e degli enti  pubblici  non  economici
dipendenti dalla Regione, nonche' dei relativi rapporti di  lavoro  -
anche l'ARER (benche' ente pubblico economico) e  il  suo  personale,
stabilendo altresi' che a questo continui a trovare  applicazione  il
contratto collettivo regionale di lavoro  del  comparto  unico  della
Regione  Valle  autonoma  d'Aosta/Vallee  d'Aoste.  Da  tale  assetto
normativo non discende pero' la  conseguenza  paventata  dal  ricorso
statale,  perche'   viene   comunque   in   rilievo   il   principio,
costantemente  affermato  da  questa  Corte,  secondo  cui,  se  «gli
interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere
sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile"», si  devono  «per
converso  ricondurre  alla  materia   residuale   dell'organizzazione
amministrativa regionale quelli che intervengono "a  monte",  in  una
fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili
pubblicistico-organizzativi    dell'impiego    pubblico    regionale»
(sentenza n. 267 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis,  sentenze
n. 84, n. 39 e n. 9 del 2022, n. 195 e n.  25  del  2021).  Non  sono
pertanto   ascrivibili   alla   materia   «ordinamento   civile»   le
disposizioni  regionali   rivolte   a   disciplinare   le   procedure
concorsuali dirette all'assunzione e i relativi bandi: esse attengono
invece alla competenza legislativa residuale  di  cui  all'art.  117,
quarto comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 267 del 2022, n.  42  e
n. 20 del  2021,  n.  200  del  2020).  Nell'ambito  di  quest'ultima
competenza rientrano le disposizioni impugnate. Esse, infatti,  hanno
a oggetto le modalita' di pubblicazione di bandi concorsuali e quelle
di svolgimento di prove selettive funzionali all'accesso all'impiego:
spiegano   quindi   la   loro   efficacia   nella   fase    anteriore
all'instaurazione dei rapporti lavorativi,  con  la  conseguente  non
fondatezza della censura prospettata  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. 5.2.- Parimenti non  fondata  e'  la
censura  di  violazione  dell'art.  2,  lettera  a),  dello   statuto
speciale. In analoghe fattispecie questa Corte ha gia' precisato  che
«la competenza legislativa residuale  in  materia  di  organizzazione
amministrativa del personale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.
- in virtu' della  cosiddetta  clausola  di  maggior  favore  di  cui
all'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della  parte  seconda  della  Costituzione)  -
spetta anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in
quanto rappresenta, in questo specifico contesto (sentenza n. 119 del
2019), una forma di autonomia piu'  ampia  di  quella  primaria  gia'
attribuitale dall'art. 2 dello statuto speciale,  che  incontra,  fra
l'altro,   il   limite   delle   "norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale" (sentenze n. 58 del 2021, n. 77 del 2020 e,  nello
stesso senso, anche sentenza n. 241 del 2018)»  (ancora  sentenza  n.
267 del 2022). La circostanza che le norme del d.lgs.  165  del  2001
evocate dal ricorso statale possano essere riconosciute  quali  norme
fondamentali di riforma economico-sociale non vale quindi a vincolare
la potesta' residuale  della  Regione.  6.-  Nemmeno  e'  fondata  la
censura statale relativa all'art. 3, comma 2, secondo periodo,  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022,  prospettata  in  riferimento
all'art. 97 Cost. 6.1.- Questa Corte ha si' affermato  che  le  norme
statali  che  regolano  le  procedure   concorsuali   per   l'accesso
all'impiego pubblico possono «"contribuire a enucleare e a  definire"
i contorni del principio di buon andamento»  che  le  regioni  devono
comunque   rispettare   nell'esercizio   della   propria   competenza
legislativa residuale (sentenze n. 267 del 2022 e n. 126  del  2020);
ma ha al contempo precisato che tali norme non  ne  rappresentano  la
«unica declinazione possibile» (sentenze n. 58 del 2021 e n. 273  del
2020), sicche' «non  ogni  difformita'»  della  disciplina  regionale
rispetto  alle  regole  dettate  dallo  Stato  denota  la  violazione
dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 126 del 2020  e  n.  241  del  2018).
6.2.-  Il  ricorso  statale  non  precisa  in  quali  termini  l'art.
35-quater,  comma  1,  lettera  a),  del  d.lgs.  n.  165  del   2001
risulterebbe applicabile anche  ai  contratti  a  tempo  determinato,
direttamente regolati dall'art. 36 del medesimo decreto  legislativo,
ma si limita a contestare, richiamando la suddetta  disposizione,  il
venir  meno,  in  contrasto  con  i  canoni  di  buon   andamento   e
imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  della   ragionevole
«garanzia di un adeguato livello di competenze». 6.3.-  Tale  effetto
non  e'  tuttavia   imputabile   alla   disciplina   regionale,   che
autorizzando l'assunzione, in via straordinaria  e  urgente,  di  due
unita' di personale a tempo determinato, pur non prevedendo la  prova
scritta, impone che venga comunque  effettuata  la  comparazione  dei
concorrenti, e cio' sulla base sia dei titoli  da  essi  vantati  sia
dell'esito della  prova  orale,  nella  quale  deve  essere  peraltro
accertato anche il possesso delle conoscenze informatiche e digitali.
In tal modo, la norma in esame non  irragionevolmente  contempera  le
esigenze  di  celerita'  del  reclutamento,  sottese   al   carattere
temporaneo dei progetti  alla  cui  attuazione  sono  preordinate  le
assunzioni in discorso, con l'obiettivo di  selezionare  soggetti  in
possesso della necessaria qualificazione  professionale.  Del  resto,
proprio con specifico riferimento  ai  contratti  a  termine,  questa
Corte, da un lato, ha ritenuto che non violi  il  principio  di  buon
andamento una norma regionale che consente  la  selezione  «per  soli
titoli», anziche' per titoli ed esami, rilevando che  «la  previsione
di un metodo selettivo concorsuale piu' snello [...] e'  giustificata
dal carattere temporaneo delle necessita' organizzative da soddisfare
e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidita' nello  svolgimento
delle selezioni» (sentenza n. 235 del 2010). Dall'altro,  ha  escluso
il medesimo contrasto rispetto a una norma regionale  che  prevedeva,
diversamente da quanto  disposto  in  via  generale  dal  legislatore
statale (art. 37, comma 1, del d.lgs.  n.  165  del  2001),  la  mera
facoltativita'  dell'accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  (sentenza  n.  200
del 2020). La norma in questione, pertanto, non presta il fianco alla
censura formulata dal ricorso statale. 7.- A diverse  conclusioni  si
deve pervenire con riguardo al terzo periodo dell'art.  3,  comma  2,
della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022. 7.1.- In questo caso le
disposizioni statali citate dal ricorrente (art. 35, comma 3, lettera
a, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del d.P.R. n.  487  del  1994)
esprimono il  carattere  indefettibile  del  pubblico  concorso,  che
ritrova nella  natura  aperta  della  procedura  selettiva,  in  piu'
occasioni ribadita da questa Corte (ex plurimis, sentenze n.  95  del
2021, n. 227 del 2013, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010 e n. 293  del
2009), un suo elemento essenziale. E'  di  tutta  evidenza  che  tale
natura aperta implica adeguate modalita' di pubblicazione  dei  bandi
concorsuali,  perche'  solo  un'ampia   conoscibilita'   della   loro
indizione  puo'  permettere  la  partecipazione  alla  selezione   di
chiunque abbia i requisiti richiesti.  Le  richiamate  norme  statali
contribuiscono certamente a enucleare e a definire i contorni di  una
ragionevole declinazione dei principi  del  buon  andamento  e  della
parita'  di  accesso  alle  cariche  pubbliche.   La   modalita'   di
pubblicazione stabilita dall'art. 3, comma 2,  terzo  periodo,  della
legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  8  del  2022  non  assicura,  invece,
un'idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in  contrasto  con  i
suddetti  principi  costituzionali.   La   pubblicazione   unicamente
nell'Albo  notiziario  e  nel  sito  istituzionale  dell'ARER   mina,
infatti, la possibilita', per  il  quivis  de  populo,  di  venire  a
conoscenza delle  procedure  in  parola  e  restringe  eccessivamente
l'accessibilita' delle stesse da parte dei potenziali candidati.  Non
e' inutile, del resto, osservare  come  la  stessa  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste abbia dedotto che il bando  approvato  a
seguito dell'adozione della legge regionale  di  cui  si  discute  e'
stato  anche  trasmesso  dall'ARER   -   evidentemente   riconoscendo
l'inidoneita' della disciplina dettata dalla  disposizione  impugnata
ad assicurarne un'adeguata diffusione - agli altri enti del  comparto
unico, «all'indirizzo PEI regionale  dedicato  alle  opportunita'  di
lavoro», agli ordini professionali, ai  centri  per  l'impiego,  agli
organi di informazione e alle organizzazioni sindacali. 7.2.-  Ne'  a
diverse conclusioni puo' condurre l'assunto della resistente  secondo
cui le censurate forme di pubblicita' sarebbero  state  nella  specie
«necessari[e]» per consentire la tempestiva assunzione del personale.
Il BUR - nel quale la pubblicazione degli estratti  dei  bandi  delle
procedure selettive e' in linea generale prevista dall'art. 12, comma
1, lettera b), del regolamento  regionale  12  febbraio  2013,  n.  1
(Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalita' e sui  criteri  per
l'assunzione del personale  dell'Amministrazione  regionale  e  degli
enti del comparto unico della Valle  d'Aosta.  Abrogazione  del  Reg.
reg.  11  dicembre  1996,  n.   6)   -   e',   infatti,   «pubblicato
settimanalmente, salvo edizioni  straordinarie»  (art.  5,  comma  1,
della legge della Regione  Valle  d'Aosta  23  luglio  2010,  n.  25,
recante «Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino Ufficiale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  per   la
pubblicazione  degli  atti  della  Regione  e  degli   enti   locali.
Abrogazione  della  legge  regionale  3  marzo  1994,  n.   7»).   La
pubblicazione   nel   BUR   avrebbe   consentito,    quindi,    tempi
ragionevolmente compatibili anche con l'esigenza della  tempestivita'
delle  assunzioni.  7.3.-  Alla  stregua  delle  argomentazioni   che
precedono, deve in  conclusione  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge  reg.
Valle d'Aosta n. 8 del 2022, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.