per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' all'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto Milana