per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
terzo periodo, della legge della  Regione  Valle  d'Aosta  30  maggio
2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);  2)  dichiara  non
fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  8  del
2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, nonche' all'art. 2, lettera a), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di
legittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  2,  terzo  periodo,
della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  8  del  2022,  promosse,   in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art.
2, lettera a), della legge cost. n. 4 del 1948,  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023. 
 
                  F.to: Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2023 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto Milana