per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge  della  Regione  Puglia  18  aprile  2023,  n.  6  (Misure   di
salvaguardia per la tutela del riccio di mare), nella  parte  in  cui
favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei  mari  regionali»,
anziche'  «nello  spazio   marittimo   prospiciente   il   territorio
regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia  n.  6  del
2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare
«Nel  mare  territoriale  della  Puglia»,  anziche'   «Nello   spazio
marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2,  comma
2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui  esclude
dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di
riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti
alla  Regione  Puglia»,  anziche'   «dallo   spazio   marittimo   non
prospiciente il territorio regionale»; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg.  Puglia  n.  6  del
2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA