per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della
legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di
salvaguardia per la tutela del riccio di mare), nella parte in cui
favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali»,
anziche' «nello spazio marittimo prospiciente il territorio
regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del
2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare
«Nel mare territoriale della Puglia», anziche' «Nello spazio
marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma
2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude
dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di
riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti
alla Regione Puglia», anziche' «dallo spazio marittimo non
prospiciente il territorio regionale»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del
2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA