per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  comma  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso
di disoccupazione involontaria e  di  ricollocazione  dei  lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.  183),
nella   parte   in   cui   non    limita    l'obbligo    restitutorio
dell'anticipazione della Nuova assicurazione  sociale  per  l'impiego
(NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro
subordinato, quando il lavoratore non  possa  proseguire,  per  causa
sopravvenuta a lui non imputabile,  l'attivita'  di  impresa  per  la
quale l'anticipazione gli e' stata erogata. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA