per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti
in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni
della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella
legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il
bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza
unificata;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, lettera a), e 4, lettera b),
del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento
all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in
epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del 2023,
come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117,
quarto comma, 118 e 119 Cost., nonche' al principio di leale
collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI