per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-bis,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure  urgenti
in materia di pianificazione della qualita' dell'aria  e  limitazioni
della circolazione stradale), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che  il
bando ivi previsto sia  adottato  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, lettera a), e 4, lettera b),
del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promossa,  in  riferimento
all'art.  119  della   Costituzione   e   al   principio   di   leale
collaborazione, dalla Regione Campania, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n.  121  del  2023,
come convertito, promosse, in riferimento  agli  artt.  3,  97,  117,
quarto comma,  118  e  119  Cost.,  nonche'  al  principio  di  leale
collaborazione, dalla Regione Campania, con il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                   Giovanni PITRUZZELLA, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI