per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della
Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle
elezioni degli organi degli enti di area vasta).
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 15 ottobre 2024
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5
luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle elezioni degli
organi degli enti di area vasta), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza
del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024).
Rilevato che, con atto depositato l'8 aprile 2024, nel giudizio
di legittimita' costituzionale e' intervenuto F.M. D.
Considerato che F.M. D. ha dedotto di essere intervenuto nel
giudizio a quo in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva al
promovimento dell'incidente di costituzionalita' e alla sospensione
del giudizio a quo stesso, sicche' non puo' ritenersi che egli abbia
acquisito la qualita' di parte in tale giudizio, qualita' che lo
legittimerebbe alla partecipazione al giudizio costituzionale
(sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto, e
n. 171 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto);
che non sono pertinenti gli argomenti svolti in udienza
dall'interveniente relativi alla posizione del soggetto rimasto
contumace nel giudizio a quo il quale e' certamente gia' parte in
quel giudizio;
che neppure e' conferente il riferimento al giudizio per
regolamento preventivo di giurisdizione, che non determina
necessariamente la sospensione del giudizio principale, rendendo
cosi' possibile l'eventuale acquisizione in esso della qualita' di
parte interveniente;
che, dunque, alla posizione di F.M. D. devono applicarsi i
principi che regolano l'intervento nel giudizio in via incidentale di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo;
che, secondo tali principi, l'intervento di soggetti estranei al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma
3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39
e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi ovviamente intendere
per "giudizio" il giudizio a quo, e non il giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
che nel giudizio a quo si controverte della legittimita' di
plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di nomina o
proroga del Commissario per il libero Consorzio comunale di Enna:
thema disputandum rispetto al quale non si configura un interesse
"immediato e diretto" in capo a F.M. D., il quale peraltro e'
iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune appartenente
all'ambito territoriale della Citta' metropolitana di Catania e non
del libero Consorzio comunale di Enna;
che neppure e' sufficiente a legittimare l'intervento di F.M. D.
la qualita' di cittadino iscritto nelle liste elettorali siciliane,
come tale «interessato alla conformazione delle strutture
istituzionali in cui si esprime il circuito della rappresentanza e
della responsabilita' politica in tutti i livelli di governo, a
partire da quello locale», posto che tale status non e' differente
rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani;
che non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza
n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che, in
tale pronuncia, il carattere fondamentale del diritto di voto e
l'esigenza di riconoscere il sindacato di questa Corte anche sulle
leggi in materia elettorale, si' da evitare di creare «una zona
franca nel sistema di giustizia costituzionale», sono richiamati al
fine di valutare la rilevanza di questioni di legittimita'
costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte, e
non gia' l'ammissibilita' dell'intervento innanzi a questa Corte di
soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque introdurre autonome
questioni di legittimita' costituzionale ne' ampliare il perimetro di
quelle sollevate dal giudice a quo;
che neppure fonda la legittimazione di F.M. D. l'avere
instaurato, con ricorso di accertamento del proprio diritto di
partecipare alla costituzione dell'organo di vertice della Citta'
metropolitana di Catania, il giudizio nell'ambito del quale sono
state sollevate le questioni di legittimita' costituzionale definite
da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021, e l'essere quindi
interessato «a far definire l'efficacia» di tale pronuncia, non
essendo detto interesse in alcun modo riconducibile alla citata
previsione dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative;
che inconferenti appaiono altresi' i richiami di F.M. D. alla
sentenza n. 294 del 2011, che non contiene alcuna statuizione in
contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, oggi
recepita dal gia' citato art. 4, comma 3, delle Norme integrative,
sull'ammissibilita' dell'intervento di terzi nel giudizio di
legittimita' costituzionale;
che, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento alla
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 23 giugno 1993,
Ruiz-Mateos contro Spagna, che concerne unicamente i diritti
processuali, nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale,
di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale;
che, in conclusione, l'intervento di F.M. D. deve essere
dichiarato inammissibile.
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente