per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle
elezioni degli organi degli enti di area vasta). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      ordinanza letta all'udienza del 15 ottobre 2024 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Siciliana  5
luglio 2023, n. 6  (Disposizioni  transitorie  sulle  elezioni  degli
organi  degli  enti  di   area   vasta),   promosso   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza
del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024). 
    Rilevato che, con atto depositato l'8 aprile 2024,  nel  giudizio
di legittimita' costituzionale e' intervenuto F.M. D. 
    Considerato che F.M. D. ha  dedotto  di  essere  intervenuto  nel
giudizio a quo in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva  al
promovimento dell'incidente di costituzionalita' e  alla  sospensione
del giudizio a quo stesso, sicche' non puo' ritenersi che egli  abbia
acquisito la qualita' di parte in  tale  giudizio,  qualita'  che  lo
legittimerebbe  alla  partecipazione   al   giudizio   costituzionale
(sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del Considerato in  diritto,  e
n. 171 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto); 
    che  non  sono  pertinenti  gli  argomenti  svolti   in   udienza
dall'interveniente  relativi  alla  posizione  del  soggetto  rimasto
contumace nel giudizio a quo il quale e'  certamente  gia'  parte  in
quel giudizio; 
    che  neppure  e'  conferente  il  riferimento  al  giudizio   per
regolamento  preventivo   di   giurisdizione,   che   non   determina
necessariamente la  sospensione  del  giudizio  principale,  rendendo
cosi' possibile l'eventuale acquisizione in esso  della  qualita'  di
parte interveniente; 
    che, dunque, alla  posizione  di  F.M.  D.  devono  applicarsi  i
principi che regolano l'intervento nel giudizio in via incidentale di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo; 
    che, secondo tali principi, l'intervento di soggetti estranei  al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4,  comma
3,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale) (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n.  39
e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi  ovviamente  intendere
per "giudizio" il giudizio a quo, e non il  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    che nel giudizio a  quo  si  controverte  della  legittimita'  di
plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di  nomina  o
proroga del Commissario per il libero  Consorzio  comunale  di  Enna:
thema disputandum rispetto al quale non  si  configura  un  interesse
"immediato e diretto" in  capo  a  F.M.  D.,  il  quale  peraltro  e'
iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune  appartenente
all'ambito territoriale della Citta' metropolitana di Catania  e  non
del libero Consorzio comunale di Enna; 
    che neppure e' sufficiente a legittimare l'intervento di F.M.  D.
la qualita' di cittadino iscritto nelle liste  elettorali  siciliane,
come   tale   «interessato   alla   conformazione   delle   strutture
istituzionali in cui si esprime il circuito  della  rappresentanza  e
della responsabilita' politica in  tutti  i  livelli  di  governo,  a
partire da quello locale», posto che tale status  non  e'  differente
rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani; 
    che non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza
n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che,  in
tale pronuncia, il carattere  fondamentale  del  diritto  di  voto  e
l'esigenza di riconoscere il sindacato di questa  Corte  anche  sulle
leggi in materia elettorale, si'  da  evitare  di  creare  «una  zona
franca nel sistema di giustizia costituzionale», sono  richiamati  al
fine  di  valutare  la  rilevanza  di   questioni   di   legittimita'
costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte,  e
non gia' l'ammissibilita' dell'intervento innanzi a questa  Corte  di
soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque  introdurre  autonome
questioni di legittimita' costituzionale ne' ampliare il perimetro di
quelle sollevate dal giudice a quo; 
    che  neppure  fonda  la  legittimazione  di   F.M.   D.   l'avere
instaurato, con  ricorso  di  accertamento  del  proprio  diritto  di
partecipare alla costituzione dell'organo  di  vertice  della  Citta'
metropolitana di Catania, il  giudizio  nell'ambito  del  quale  sono
state sollevate le questioni di legittimita' costituzionale  definite
da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021,  e  l'essere  quindi
interessato «a far  definire  l'efficacia»  di  tale  pronuncia,  non
essendo detto interesse  in  alcun  modo  riconducibile  alla  citata
previsione dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative; 
    che inconferenti appaiono altresi' i richiami  di  F.M.  D.  alla
sentenza n. 294 del 2011, che  non  contiene  alcuna  statuizione  in
contrasto con  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  oggi
recepita dal gia' citato art. 4, comma 3,  delle  Norme  integrative,
sull'ammissibilita'  dell'intervento  di  terzi   nel   giudizio   di
legittimita' costituzionale; 
    che, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento  alla
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  23  giugno  1993,
Ruiz-Mateos  contro  Spagna,  che  concerne  unicamente   i   diritti
processuali, nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale,
di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale; 
    che,  in  conclusione,  l'intervento  di  F.M.  D.  deve   essere
dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       la corte costituzionale 
 
    dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D. 
 
              F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente