per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando
concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad
effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod.
pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza piu'
grave, ma il giudice puo' aumentarla».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA