per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  63,  terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che  «Quando
concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce  una  pena  di
specie diversa da quella ordinaria del reato  o  una  circostanza  ad
effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma,  cod.
pen., si applica soltanto la pena stabilita per la  circostanza  piu'
grave, ma il giudice puo' aumentarla». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA