per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,   primo
comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604  (Norme  sui  licenziamenti
individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della
ricezione della comunicazione del licenziamento  o  in  pendenza  del
termine di sessanta giorni previsto per la  sua  impugnazione,  anche
extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita'  di
intendere o di volere, non opera l'onere della  previa  impugnazione,
anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro
il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni  dalla
ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del  ricorso,
anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della  richiesta
di tentativo di conciliazione o di arbitrato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI