per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, primo
comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della
ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del
termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche
extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacita' di
intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione,
anche extragiudiziale, e il licenziamento puo' essere impugnato entro
il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla
ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso,
anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta
di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI