ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 579 del
codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta
sezione civile, nel procedimento vertente tra M. S. e il Presidente
del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 30 aprile 2025,
iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 2025.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e di M. S.;
visti gli atti di intervento di V. L. e M. G., nonche' del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
uditi gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico Leotta per
V. L. e M. G., Filomena Gallo per M. S. e gli avvocati dello Stato
Gianna Maria De Socio e Ruggero Di Martino per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 97 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, quarta
sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32
della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 579 del codice penale, nella parte in cui non esclude la
punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della
legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso
informato e di disposizioni anticipate di trattamento), attui
materialmente la volonta' suicidaria, autonomamente e liberamente
formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno
vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze
fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali
condizioni e le modalita' di esecuzione siano state verificate da una
struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere
del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa
persona, per impossibilita' fisica e per l'assenza di strumentazione
idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia, o quando
comunque le modalita' alternative di autosomministrazione disponibili
non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata
che non possa ritenersi irragionevole.
1.1.- I fatti di causa sono descritti dal giudice a quo nei
termini seguenti.
M. S., persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo
primario, ha proposto innanzi al Tribunale di Firenze ricorso per
provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 del codice di
procedura civile, nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della salute, al fine di sentire accertare,
previa eventuale rimessione di questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 579 cod. pen., la sussistenza, in capo alla
stessa ricorrente, del «diritto fondamentale ad autodeterminarsi
nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, nella sua
declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e
informato, di procedere alla somministrazione del farmaco letale in
modalita' eteronoma e dunque da parte del personale sanitario».
A fondamento del ricorso ella ha dedotto:
- di trovarsi ormai nell'impossibilita' di deambulare e di
compiere qualsiasi atto della vita quotidiana, senza l'ausilio di
terze persone, in quanto la malattia e' progredita fino alla completa
tetraparesi spastica, con definitiva compromissione di tutti e
quattro gli arti;
- di avere rifiutato, nell'esercizio del proprio diritto di
autodeterminazione, la nutrizione artificiale, pur indicata, sul
piano clinico, dalla sopravvenienza di disfagia per liquidi e solidi;
- di avere chiesto alla competente azienda sanitaria, in data 15
marzo 2024, la verifica delle condizioni per accedere al suicidio
medicalmente assistito, alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di
questa Corte;
- di avere ricevuto dapprima parere negativo, non essendo ella
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, e successivamente
parere favorevole, a seguito della sentenza n. 135 del 2024;
- di avere trasmesso all'azienda sanitaria, in data 10 settembre
2024, la relazione del proprio medico di fiducia, con l'indicazione
del farmaco letale e delle metodiche di autosomministrazione piu'
aderenti alle condizioni fisiche e motorie in atto, cui era seguita,
in data 25 settembre 2024, la relazione finale della commissione
medica multidisciplinare, comprensiva del parere del comitato etico,
che confermava l'adeguatezza delle procedure indicate;
- di avere presentato il ricorso d'urgenza, avente ad oggetto la
somministrazione del farmaco letale per via endovenosa da parte di un
soggetto terzo, individuato nel proprio medico di fiducia, non
essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria
all'attuazione autonoma del suicidio assistito, cioe' una pompa
infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la bocca e
gli occhi, uniche modalita' consentite dallo stato attuale di
progressione della malattia.
In data 7 aprile 2025, ulteriormente aggravatosi il quadro
clinico, M. S. ha chiesto al giudice cautelare che il proprio medico
di fiducia fosse autorizzato, inaudita altera parte, ad attuare la
sua volonta' suicidaria, tramite infusione del farmaco letale, che
ella non e' piu' in grado di autosomministrarsi.
Ritenendo di non poter provvedere senza contraddittorio, il
Tribunale di Firenze ha fissato l'udienza di discussione e ordinato
la chiamata in causa dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
Si sono costituiti nel procedimento d'urgenza il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, eccependo il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello
amministrativo, il difetto della loro legittimazione passiva e
l'inammissibilita' di un'azione cautelare funzionale unicamente a
promuovere una questione di legittimita' costituzionale.
E' intervenuta nel medesimo procedimento l'Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, riferendo che, in seguito all'entrata in vigore della
legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 (Modalita'
organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024), ha chiesto all'ente di supporto
tecnico-amministrativo l'immediato avvio di una procedura di acquisto
di pompe infusionali idonee al caso di specie e che l'ente,
trattandosi di dispositivi non presenti sul mercato, ha risposto di
avere pubblicato un avviso di consultazione per individuare
potenziali fornitori.
L'Azienda sanitaria ha eccepito l'inammissibilita' della domanda
cautelare, per difetto di strumentalita' rispetto al giudizio di
merito e per carenza dell'interesse ad agire, riguardo alla
legittimita' costituzionale di una norma, l'art. 579 cod. pen., che
comunque non troverebbe applicazione nei confronti della ricorrente;
l'Azienda ha contestato, inoltre, il requisito del periculum in mora,
considerata la sua tempestiva attivazione per la ricerca di
dispositivi idonei, atteso peraltro che l'impossibilita' di accedere
al suicidio assistito andrebbe ascritta alla scelta personale della
paziente di non avvalersi della somministrazione orale del farmaco,
modalita' ancora praticabile.
1.2.- In ordine alla rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale, il rimettente considera infondate le eccezioni delle
amministrazioni resistenti.
Sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la
controversia sul diritto soggettivo all'autodeterminazione, senza
margini di discrezionalita' amministrativa; sussisterebbe altresi' la
legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro della salute, quali articolazioni del Governo, essendo
comunque presente in giudizio l'Azienda sanitaria territorialmente
competente.
La tutela cautelare sarebbe ammissibile, essendo la progressione
della malattia incompatibile con i tempi della cognizione ordinaria,
e avendo la ricorrente urgenza di sentire affermata la liceita' della
somministrazione eteronoma del farmaco, al fine di orientare e
attuare la propria scelta di fine vita.
Non vi sarebbe identita' di oggetto tra giudizio principale e
giudizio incidentale, poiche' le questioni di legittimita'
costituzionale riguardano una norma penale che incrimina la condotta
di un terzo, mentre il giudizio principale concerne l'accertamento
del diritto della ricorrente all'autodeterminazione.
Al contempo, la sanzione prevista dall'art. 579 cod. pen. per
l'omicidio del consenziente impedirebbe alla ricorrente di ottenere
la cooperazione di un terzo nell'attuazione materiale del proposito
suicidario, terzo che la stessa ricorrente ha gia' individuato nella
persona del suo medico di fiducia.
Non sarebbe possibile qualificare come aiuto al suicidio, ai
sensi dell'art. 580 cod. pen., e quindi ricondurre per via
interpretativa nell'area di non punibilita', alle condizioni di cui
alla sentenza n. 242 del 2019, la condotta del terzo che provoca la
morte sostituendosi materialmente all'aspirante suicida, posto che
l'aiuto al suicidio presuppone che l'atto sia compiuto di mano
propria dal malato, pur con l'agevolazione altrui; neppure potrebbe
il giudice comune estendere alla diversa fattispecie incriminatrice
di cui all'art. 579 cod. pen. quanto la sentenza n. 242 del 2019 ha
statuito rispetto all'art. 580 del medesimo codice.
1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni,
il Tribunale di Firenze premette che la commissione medica
multidisciplinare ha acclarato la sussistenza di tutte le condizioni
rilevanti in base alla citata sentenza - patologia irreversibile,
sofferenze intollerabili, trattamenti di sostegno vitale, consenso
libero e consapevole -, sicche' e' tutelato il diritto di
autodeterminazione della persona nel ricorso al suicidio medicalmente
assistito.
Tuttavia, la paziente versa nell'impossibilita' concreta di
procedere in altro modo che tramite introduzione endovena del farmaco
da parte di terzi; infatti, pur teoricamente possibile, la
somministrazione orale, per ingestione di soluzione farmacologica,
non sarebbe immune da complicazioni in paziente disfagico.
Ad avviso del rimettente, la scelta della persona di accedere
alla morte medicalmente assistita solo per infusione endovenosa,
modalita' peraltro approvata dalla commissione medica insieme alla
procedura orale, sarebbe insindacabile, giacche' motivata
dall'interessata e da lei concordata con il medico di fiducia, sulla
base dei rischi della somministrazione per ingestione, alla luce
delle attuali condizioni cliniche.
D'altro canto, essendo paralizzata dal collo in giu', M. S.
potrebbe autosomministrarsi il farmaco endovena solo con l'utilizzo
di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei muscoli della
bocca o dei bulbi oculari, o da un comando vocale, dispositivo che,
per quanto riferisce la stessa Azienda sanitaria competente, non e'
attualmente presente sul mercato, e che, quand'anche venisse nel
frattempo prodotto o adattato, dovrebbe soggiacere ai tempi delle
necessarie valutazioni di conformita'.
Non potrebbe d'altronde escludersi che, attesa la natura
progressiva della malattia, M. S. perda, medio tempore, anche l'uso
residuo dei muscoli del volto e della bocca, cosicche' la
somministrazione endovenosa ad opera di terzo «rimarrebbe non solo la
scelta ritenuta piu' idonea e con minori complicazioni, ma anche la
sola tecnicamente possibile».
Tutto cio' considerato, l'art. 579 cod. pen., nella parte in cui
non esime da punibilita' chi attui materialmente l'altrui volonta'
suicidaria nelle condizioni identificate dal caso di specie,
violerebbe innanzitutto l'art. 3 Cost., per l'irragionevole
disparita' di trattamento che verrebbe a prodursi tra situazioni
sostanzialmente identiche.
Infatti, «[a] parita' di condizioni (persona tenuta in vita da
trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella
reputa intollerabili) il diritto all'autodeterminazione del paziente
viene a essere condizionato da un fatto (possibilita' di
autosomministrazione del farmaco letale) del tutto accidentale,
dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalita' di
manifestarsi della malattia e dalla sua progressione».
Anzi, «[p]aradossalmente il diritto all'autodeterminazione viene
pregiudicato proprio negli stati piu' gravi della malattia quando, ad
esempio, e' totalmente compromesso l'uso degli arti e/o la capacita'
di deglutire, e quindi in quelle ipotesi dove ragionevolmente sono
maggiori le sofferenze fisiche e psicologiche del malato».
Non si tratterebbe di ampliare le condizioni in presenza delle
quali il malato puo' accedere alla morte medicalmente assistita,
condizioni che, rimanendo le stesse indicate da questa Corte con
riferimento all'art. 580 cod. pen., verrebbero applicate anche alla
fattispecie di cui all'art. 579 del medesimo codice «nei casi di
impossibilita' di autosomministrazione».
Non sarebbe ostativa la sentenza n. 50 del 2022, con la quale
questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 579 cod. pen., atteso
che l'impossibilita' di interpretare la normativa di risulta con
garanzia dei limiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019 -
argomento principale di quella declaratoria di inammissibilita' - non
potrebbe riferirsi al caso odierno, per il quale detti limiti
resterebbero validi, tanto da essere stati favorevolmente verificati,
in concreto, dalla struttura sanitaria pubblica.
L'accoglimento delle questioni in scrutinio consentirebbe
pertanto l'esercizio del diritto del paziente all'autodeterminazione,
«senza far venir meno la cintura di protezione al bene della vita che
la norma penale assicura».
In definitiva, secondo il giudice a quo, per l'omicidio del
consenziente, di cui all'art. 579 cod. pen., si riproporrebbe il
vulnus gia' emendato da questa Corte per l'aiuto al suicidio, di cui
all'art. 580 del medesimo codice, ovvero la norma incriminatrice, per
l'assolutezza della sua portata, violerebbe gli evocati parametri,
comprimendo in modo sproporzionato il diritto di autodeterminazione
del paziente e generando un'irragionevole disparita' di trattamento
fra le persone malate.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non
fondate.
2.1.- L'inammissibilita' seguirebbe quella dell'azione di
accertamento esercitata nel giudizio principale, essendo la stessa
diretta a superare un dubbio meramente «soggettivo», rispetto al
quale la pronuncia del giudice si risolverebbe in un semplice parere,
che «non potrebbe evidentemente vincolare l'autorita' giudiziaria
penale in ordine ad eventuali condotte successive poste in essere
dalla ricorrente e dal terzo».
La controversia sottesa all'ordinanza di rimessione sarebbe
quindi una lis ficta, volta unicamente al promuovimento della
questione di legittimita' costituzionale, in mancanza del presupposto
dell'incidentalita'.
2.2.- Sarebbe comunque non fondata la censura riferita all'art. 3
Cost., poiche' basata sull'erroneo presupposto che questa Corte,
nella giurisprudenza sul suicidio assistito, abbia riconosciuto
l'esistenza di un «diritto di morire», mentre essa ha affermato solo
che il malato, in determinate condizioni, ha un «potere di fatto»,
«di lasciarsi morire».
Non sarebbe quindi configurabile la denunciata disparita' di
trattamento, agganciata al raffronto tra gli artt. 580 e 579 cod.
pen., il quale avrebbe senso unicamente nel «comparare due situazioni
giuridiche soggettive di diritto e non due poteri di mero fatto».
In ogni caso, la comparazione sarebbe irragionevole, per
«l'incomprimibile differenza tra le due ipotesi di reato», dovuta al
fatto che, nell'omicidio del consenziente, diversamente che nel
suicidio assistito, il soggetto passivo «perde il controllo del
dinamismo esecutivo», aspetto di essenziale importanza nell'ipotesi
in cui «chi ha dato il consenso abbia un ripensamento e, all'ultimo
momento, decida di rimandare il momento della morte».
Sarebbe non fondata anche la censura ex artt. 2, 13 e 32 Cost.,
pure condizionata dall'equivoco sul diritto di morire: come
emergerebbe dalla sentenza n. 50 del 2022, «il vigente quadro
normativo gia' opera un bilanciamento tra i due diversi valori
(tutela del bene della vita e rispetto della autodeterminazione)»;
ne' sarebbe possibile la mera estensione della giurisprudenza
costituzionale sul suicidio assistito all'omicidio del consenziente
ex art. 579 cod. pen., dovendosi «pur sempre introdurre necessari
adattamenti [...] atti a consentire di non annullare la differenza
della presente figura di reato rispetto a quella prevista dall'art.
580».
3.- Si e' costituita in giudizio, tramite procuratore generale,
M. S., che ha chiesto accogliersi le questioni di legittimita'
costituzionale.
3.1.- Ad avviso della parte, esse sarebbero ammissibili, perche'
diverso ne sarebbe il petitum, rispetto a quello del giudizio
principale, quest'ultimo concernente invero l'accertamento del
diritto della paziente di autodeterminarsi nella scelta di fine vita
e di ottenere l'eterosomministrazione del farmaco che e'
impossibilitata ad autosomministrarsi, l'altro viceversa riguardante
l'omessa previsione, ad opera dell'art. 579 cod. pen., di una
scriminante per il personale sanitario che, in simili condizioni,
effettui la richiesta somministrazione.
D'altronde, sarebbe «possibile chiedere con un'azione cautelare
l'anticipazione degli effetti anche di sentenze di mero accertamento,
non solo nell'ipotesi in cui venga congiuntamente proposta anche
un'azione accessoria di condanna, ma anche quando il provvedimento
richiesto abbia come unico oggetto il mero accertamento del diritto
vantato dall'istante».
Sul piano della rilevanza delle questioni, M. S. deduce ancora
che, qualora non fosse introdotta un'eccezione rispetto alla portata
assoluta dell'art. 579 cod. pen., ella non potrebbe essere aiutata da
alcuno, e, non potendo infondersi il farmaco da se', si troverebbe
abbandonata a una «notte senza fine».
3.2.- Le questioni sarebbero altresi' fondate.
La rigidita' della norma censurata determinerebbe «una
irragionevole disparita' di trattamento tra coloro che, pur
trovandosi nelle medesime condizioni cliniche e avendo diritto alla
morte volontaria, possono esercitare tale diritto in quanto
fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco e quanti - come
l'odierna ricorrente - non hanno questa possibilita'».
Ne sarebbe alterato lo stesso processo formativo della volonta',
perche' il malato, conscio di non poter chiedere in futuro
l'eterosomministrazione, potrebbe sentirsi costretto, specialmente se
la patologia e' degenerativa, ad anticipare il suicidio assistito.
4.- Sono intervenuti in giudizio, tramite procuratori generali,
V. L. e M. G., opponendosi all'accoglimento delle questioni.
Rappresentando di trovarsi in condizioni cliniche analoghe a
quelle di M. S., gli intervenienti dichiarano la propria ferma
volonta' di «rimanere comunque loro stessi i padroni esclusivi e
assoluti non solo della scelta di morire, ma anche del compimento
materiale di un eventuale atto dispositivo che - si augurano mai
accada - dovessero scegliere di compiere».
Gli intervenienti medesimi si oppongono dunque all'introduzione
di una qualunque deroga applicativa dell'art. 579 cod. pen., che
«assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro vita, un
cui tassello irrinunciabile e' dato dalla conservazione, senza
eccezioni, della sua inviolabilita', anche a fronte della maturazione
di una volonta' di morire e di una richiesta di essere uccisi».
5.- Sono pervenute sette opinioni scritte di amici curiae, tutte
ammesse con decreto presidenziale del 5 giugno 2025.
5.1.- Nella propria opinione, l'Associazione Luca Coscioni per la
liberta' di ricerca scientifica APS deduce che l'accoglimento delle
questioni sollevate dal Tribunale di Firenze si risolverebbe
nell'estensione della procedura e delle garanzie introdotte dalla
sentenza n. 242 del 2019 alla fattispecie della somministrazione
eteronoma, mentre l'omesso accoglimento «determinerebbe una
gravissima discriminazione ai danni delle persone malate che, a causa
della impossibilita' fisica ad autosomministrarsi il farmaco letale,
si trovano addirittura in condizioni peggiori rispetto a quelle che
oggi possono accedere al suicidio medicalmente assistito».
Per l'Associazione Coscioni, la sentenza n. 50 del 2022, pur
avendo dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare
per l'abrogazione parziale dell'art. 579 cod. pen., ha escluso che
quest'ultimo contenga una disciplina immodificabile, sicche',
nell'inerzia protratta del legislatore, sarebbe necessario che questa
Corte anche qui riconoscesse il bilanciamento delle tutele di cui
alla sentenza n. 242 del 2019.
5.2.- In modo analogo, l'opinione presentata dall'Associazione A
buon diritto Onlus APS assume che l'eventuale rigetto delle questioni
odierne negherebbe quel bilanciamento tra diritto alla vita e diritto
all'autodeterminazione, che questa Corte ha invece ritenuto
necessario in tema di fine vita.
5.3.- Nel suo scritto, la Consulta di bioetica Onlus osserva che
M. S. e' in acclarato possesso di tutti i requisiti di ammissione al
suicidio assistito, stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, avendo
ella «seguito pedissequamente l'iter metodologico indicato».
La Consulta di bioetica sostiene che anche per
l'eterosomministrazione, come per il suicidio assistito, la
cooperazione della struttura sanitaria pubblica sia indispensabile,
essendo il farmaco terminale «a esclusiva dispensa ospedaliera»,
dovendosi quindi affermare che l'azienda sanitaria «non possa negare
i farmaci necessari che sono ad essa sola disponibili e la
prestazione esecutiva di quello che deve ritenersi, comunque, un
trattamento medico sanitario».
5.4.- L'Associazione Liberididecidere, la Leo Foundation ASSL e
l'Associazione Avvocati matrimonialisti italiani (AMI), nella loro
opinione congiunta, insistono sull'«identita' sostanziale» tra la
fattispecie oggetto delle odierne questioni e quella del suicidio
medicalmente assistito, identita' al cospetto della quale una
differenza di trattamento giuridico comporterebbe un'irragionevole
«discriminazione tra malati».
5.5.- L'opinione presentata unitariamente dal Centro studi
Rosario Livatino, dall'Unione per la promozione sociale - ODV e dal
Comitato per la pubblica agenda sussidiaria e condivisa "Ditelo sui
tetti" (Mt. 10.27) esclude possa configurarsi una lesione
dell'autodeterminazione del malato quando sia praticabile una
modalita' di suicidio assistito - l'assunzione orale del farmaco -
ritenuta idonea dai sanitari.
L'opinione denuncia quindi una contraddizione interna
all'ordinanza di rimessione, che presupporrebbe l'impossibilita' di
autosomministrazione del farmaco e tuttavia, al contempo,
riconoscerebbe che l'autosomministrazione e', in qualche modo, ancora
possibile.
Si insiste poi sul differente ruolo causale del terzo nell'aiuto
al suicidio e nell'atto eutanasico, solo nel primo restando il gesto
terminale sotto il dominio del paziente.
5.6.- L'opinione presentata dal Centro Studi Scienza & Vita,
insieme all'Associazione Unione giuristi cattolici italiani (UGCI),
torna sul difetto di incidentalita' delle questioni, relative a una
norma penale che sarebbe estranea all'oggetto del procedimento ex
art. 700 cod. proc. civ.
Comunque, secondo detta opinione, «[l]a discrezionalita' in tale
ambito risiede al solo Parlamento, vista la delicatezza dei valori in
gioco»; il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale «nel
cagionare la morte di un paziente rappresenta, invero, lo
stravolgimento delle finalita' per le quali e' sorto e della sua
stessa essenza».
5.7.- Infine, nella sua opinione, il Movimento per la vita
italiano - Federazione dei movimenti per la vita e dei centri di
aiuto alla vita d'Italia sottolinea come la fattispecie sia diversa
da quella dei precedenti giurisprudenziali sul suicidio assistito:
qui il paziente e' ancora in vita, sicche' «e' richiesta alle
istituzioni l'attivazione di garanzie specifiche per rendere
effettivo il dovere di tutela della vita umana».
Reputa il Movimento per la vita che le questioni sollevate dal
Tribunale di Firenze debbano essere quindi disattese, anche perche',
essendo scaturite dalla transitoria indisponibilita' di
strumentazione idonea, le questioni stesse sarebbero basate «su un
mero fatto».
6.- In prossimita' dell'udienza pubblica, hanno depositato
memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa di M. S.
nonche' quella degli intervenienti V. L. e M. G.
6.1.- Richiamato il suo atto di intervento, il Presidente del
Consiglio dei ministri e' tornato «ad escludere in radice la
possibilita' stessa di qualificare la posizione giuridica soggettiva
oggetto del procedimento principale (e segnatamente la richiesta
afferente alla "possibilita' di accedere alla somministrazione
eteronoma" del farmaco letale) quale "diritto" azionabile
giudizialmente».
Per l'Avvocatura dello Stato, «mettere la propria vita nelle mani
di chi sara' il proprio omicida non e' una situazione comparabile a
chiedere ad un terzo aiuto al suicidio», e invero «[l]'esistenza di
condizioni patologiche che comportino un diverso atteggiarsi della
condotta del terzo tale da uscire dal perimetro del reato di aiuto al
suicidio, per entrare nel perimetro del piu' grave reato di omicidio
del consenziente esclude in radice l'esistenza di situazioni
comparabili sul piano della parita' di trattamento».
6.2.- La memoria di M. S. replica alle eccezioni statali di
inammissibilita'.
Deduce infatti che la questione di legittimita' costituzionale
puo' ben cadere su una norma - nella specie, l'art. 579 cod. pen. -
che, pur non direttamente applicabile nella decisione del giudizio
principale, su di essa comunque incida: «non e' dirimente quindi la
natura "penale" della norma censurata rispetto alla natura "civile"
del giudizio a quo» - assume la parte - «trattandosi all'evidenza di
due facce della stessa medaglia».
Nel merito, viene rappresentato, col sostegno di un'allegata
relazione medica, che «il "rifiuto" di [M. S.] di assumere il farmaco
per via orale non rappresenta un "capriccio" bensi' e' dettato dal
terrore [...] che l'assunzione del farmaco per via orale non vada a
buon fine».
La parte ribadisce che il divieto assoluto di cui all'art. 579
cod. pen., «nei casi in cui sussistano tutte le garanzie previste per
l'aiuto al suicidio», enfatizza «una distinzione formalistica, ma
priva di giustificazione sostanziale, tra autosomministrazione e
somministrazione eterodiretta».
A sua volta, la difesa di M. S. eccepisce l'inammissibilita'
dell'intervento di V. L. e M. G., poiche' «l'eventuale accoglimento
della questione di legittimita' costituzionale non avrebbe alcuna
incidenza sulla loro posizione soggettiva», in quanto essi,
ovviamente, «non potrebbero mai essere obbligati a una simile
procedura».
6.3.- La memoria di V. L. e M. G. si sofferma sulla
qualificazione del loro interesse a intervenire.
Essi tornano a indicare la necessita' «che sia garantita la
tutela loro accordata oggi dallo Stato, nel godimento del diritto
alla vita, alla dignita' e alla autodeterminazione terapeutica,
tramite la conservazione del divieto fissato dall'art. 579 cod.
pen.», ogni deroga implicando «la formulazione di un giudizio di
minor meritevolezza di tutela e, quindi, di minore valore del bene
della loro vita, sulla base di un criterio di qualita'».
Le odierne questioni sarebbero inammissibili per difetto di
rilevanza, essendo il giudizio principale volto a ottenere «un
inaudito provvedimento interinale di "autorizzazione a delinquere"»,
e potendo comunque M. S. procedere al suicidio assistito tramite
assunzione orale del farmaco.
Nel merito si insiste sul raffronto tra gli artt. 579 e 580 cod.
pen., adducendo la «diversita' naturalistica» delle condotte
rispettivamente previste, il «diverso disvalore» manifestato dal
relativo trattamento sanzionatorio e le corrispondenti «finalita' di
tutela, contigue, ma non del tutto sovrapponibili».
7.- Si era costituita in giudizio, e aveva presentato memoria,
l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, chiedendo che le questioni fossero
dichiarate inammissibili o non fondate.
L'Azienda ha poi formalizzato la rinuncia agli atti del giudizio
incidentale.
8.- In data 4 luglio 2025, quindi fuori termine rispetto alla
data fissata per l'udienza pubblica dell'8 luglio 2025, la difesa di
V. L. e M. G. ha presentato ulteriore memoria, con allegazione
documentale.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 579 cod. pen.,
nella parte in cui non esclude la punibilita' di chi, con le
modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017,
attui materialmente la volonta' suicidaria, autonomamente e
liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre
che tali condizioni e le modalita' di esecuzione siano state
verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario
nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente
competente, quando la stessa persona, per impossibilita' fisica e per
assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi
in autonomia o quando comunque le modalita' alternative di
autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona
sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi
irragionevole.
1.1.- Il rimettente espone di essere chiamato a giudicare sul
ricorso per provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 cod.
proc. civ., presentato da M. S., persona affetta da sclerosi multipla
a decorso progressivo primario, la quale chiede sia accertato il
proprio «diritto fondamentale ad autodeterminarsi nelle scelte
terapeutiche in materia di fine vita, nella sua declinazione del
diritto di scegliere, in modo libero, consapevole e informato, di
procedere alla somministrazione del farmaco letale in modalita'
eteronoma e dunque da parte del personale sanitario».
Il giudice a quo riferisce che la ricorrente versa nelle
condizioni individuate da questa Corte, con la sentenza n. 242 del
2019, per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, tanto essendo
stato verificato dalla competente azienda sanitaria, su parere
favorevole del comitato etico territorialmente competente.
Il rimettente aggiunge tuttavia che M. S., la cui malattia e'
progredita fino a completa tetraparesi, non e' in grado di attivare
manualmente la pompa infusionale del farmaco letale, sicche', non
essendo disponibili sul mercato dispositivi di autosomministrazione
azionabili con la voce o con movimenti della bocca o degli occhi,
ella chiede che le venga riconosciuto il diritto di ricorrere alla
somministrazione da parte di un terzo, indicato nella persona del suo
medico di fiducia.
Il Tribunale di Firenze precisa infine che, pur essendo
teoricamente possibile l'assunzione del farmaco per via orale, M. S.,
essendo affetta da disfagia, rifiuta questa modalita' alternativa,
perche' rischiosa, e chiede di poter attuare la propria volonta' di
congedo dalla vita con una somministrazione per via endovenosa.
1.2.- Circa la rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale, il rimettente assume che nulla osti sul piano
dell'ammissibilita' dell'invocata tutela cautelare, essendo la
progressione della malattia neurodegenerativa incompatibile con i
tempi della cognizione ordinaria, e avendo la ricorrente urgenza di
sentire affermata la liceita' dell'eterosomministrazione del farmaco,
onde poter attuare l'eventuale scelta di fine vita.
Sempre ad avviso del rimettente, il giudizio principale e il
giudizio incidentale non avrebbero petita coincidenti, le questioni
di legittimita' costituzionale riguardando una norma penale che
incrimina la condotta del terzo, laddove il giudizio principale
concerne l'accertamento del diritto della ricorrente
all'autodeterminazione.
Nel medesimo tempo, la sanzione prevista dall'art. 579 cod. pen.
per l'omicidio del consenziente impedirebbe alla ricorrente di
ottenere la cooperazione di un terzo nell'attuazione materiale del
proposito suicidario.
L'indisponibilita' di un dispositivo di autosomministrazione del
farmaco azionabile con la voce, tramite la bocca o con gli occhi
renderebbe attuali le questioni, insieme al non irragionevole rifiuto
della paziente di una modalita' alternativa - l'assunzione orale -
non immune da rischi e complicanze.
1.3.- La motivazione della non manifesta infondatezza delle
questioni si basa sulla considerazione che la struttura sanitaria
pubblica ha ritenuto che M. S. si trovi nelle condizioni previste
dalla sentenza n. 242 del 2019, ipotesi nella quale e' tutelato il
diritto di autodeterminazione del malato tramite il suicidio
medicalmente assistito, e sulla considerazione altresi' che l'art.
579 cod. pen., nella parte in cui non esime da punibilita' chi attui
materialmente l'altrui volonta' suicidaria nelle condizioni
identificate dal caso di specie, impedisca al paziente di realizzare
la sua scelta di fine vita in conseguenza di un dato puramente
accidentale, qual e' la compromissione dell'uso delle mani
determinata dalla progressione della malattia.
Sarebbe dunque violato l'art. 3 Cost., per l'irragionevole
disparita' di trattamento che verrebbe a prodursi tra malato e
malato, i quali pure versino in situazioni sostanzialmente identiche.
Sarebbero violati anche gli artt. 2, 13 e 32 Cost., perche'
l'assolutezza del divieto sancito dall'art. 579 cod. pen. impedirebbe
a chiunque di soccorrere il paziente nell'attuazione di una legittima
scelta di fine vita, che il paziente stesso non e' in grado di
realizzare da se'.
2.- Va anzitutto ribadita l'ammissibilita' dell'intervento di V.
L. e M. G., per le ragioni indicate nell'ordinanza dibattimentale,
letta in udienza e allegata alla presente sentenza.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato
plurime eccezioni di inammissibilita'.
Analoghe eccezioni hanno formulato gli intervenienti V. L. e M.
G., con argomenti che ricorrono anche in alcune opinioni degli amici
curiae.
Involgenti i requisiti della rilevanza, dell'incidentalita' e
della pregiudizialita', tali eccezioni possono cosi' sintetizzarsi:
1) sarebbe inammissibile la domanda cautelare avanzata nel
giudizio principale, in quanto diretta a un accertamento non connesso
a un interesse ad agire, atteso il carattere meramente soggettivo del
dubbio manifestato dalla ricorrente;
2) la controversia nel cui ambito e' stata emessa l'ordinanza di
rimessione sarebbe una lis ficta, preordinata unicamente al
promuovimento della questione di legittimita' costituzionale, non
essendovi invero differenza tra l'oggetto del giudizio principale e
quello del giudizio incidentale;
3) l'accertamento chiesto da M. S. riguarderebbe una norma
penale, sull'omicidio del consenziente, a lei inapplicabile quale
soggetto passivo, una norma quindi estranea all'oggetto del
procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che ella ha instaurato;
4) la pronuncia del giudice della cautela civile, ove pure di
accoglimento della domanda di accertamento, sarebbe inidonea a
vincolare l'autorita' giudiziaria penale in ordine all'eventuale
condotta del terzo, autore della somministrazione del farmaco;
5) sarebbe contraddittorio l'argomentare del rimettente circa
l'impossibilita' di M. S. di procedere al suicidio assistito, e
quindi circa la necessita' dell'intervento di un terzo, poiche'
l'ordinanza riferisce della possibilita' dell'assunzione orale del
farmaco;
6) l'indisponibilita' sul mercato di una strumentazione idonea
all'autosomministrazione del farmaco rappresenterebbe un mero fatto,
insufficiente a fondare la declaratoria di illegittimita'
costituzionale della norma censurata.
Queste tesi non colgono nel segno, e le eccezioni che vi
corrispondono si rivelano, quindi, prive di fondamento.
E' dovere di questa Corte darne conto, pur in una pronuncia di
inammissibilita' determinata da altra e differente ragione, in
quanto, rispetto a quest'ultima, le eccezioni stesse si presentano
come logicamente preliminari.
3.1.- Innanzitutto, per quanto riguarda l'interesse ad agire in
accertamento, da tempo la giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto
non determinante l'attualita' della lesione del diritto, essendo
sufficiente uno stato di incertezza che sia rimovibile soltanto con
l'intervento del giudice (ex multis, Corte di cassazione, prima
sezione civile, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2765; sezione lavoro,
sentenza 31 luglio 2015, n. 16262; seconda sezione civile, sentenza
26 luglio 2006, n. 17026).
Nel caso di specie, la ricorrente agisce per rimuovere un reale
stato di incertezza sul fatto che il suo diritto di accedere alla
procedura di suicidio assistito (gia' riconosciutole dall'Azienda
sanitaria territorialmente competente) possa legittimare la
somministrazione del farmaco letale da parte di personale sanitario,
essendo ella impossibilitata a provvedervi da sola.
La configurabilita' di questa specifica declinazione del diritto
della paziente ad autodeterminarsi (ovvero, la sua effettiva
riconducibilita' a quanto statuito dalla sentenza n. 242 del 2019) e'
controversa e la ricorrente ha un evidente interesse a sapere se
possa o meno chiedere a un terzo di aiutarla, senza esporlo con cio'
stesso a responsabilita' penale.
Il Tribunale di Firenze ha specificamente motivato sul punto: «la
necessita' di esperire un'azione di accertamento nel giudizio
principale si fonda sulla necessita' per la ricorrente di conoscere
la effettiva possibilita' di ottenere lecitamente la somministrazione
eteronoma del farmaco per via endovenosa, circostanza rilevante al
fine di potersi orientare e compiere consapevolmente le proprie
scelte in materia di fine-vita».
Trattasi di una motivazione plausibile, in grado di superare il
vaglio di questa Corte in punto di rilevanza, interesse ad agire e
ricorrere, vaglio che - per costante giurisprudenza costituzionale -
e' limitato a un controllo esterno di non implausibilita' (tra molte,
sentenze n. 62 del 2025, n. 75 e n. 4 del 2024, n. 193 del 2022).
D'altronde, a partire dalle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del
2017, questa Corte ha avuto modo di affermare, riguardo a questioni
incidentali sollevate nei giudizi di accertamento sul diritto di voto
per le elezioni politiche, che, se l'ordinanza di rimessione contiene
una motivazione non implausibile circa la sussistenza dell'interesse
ad agire nel giudizio principale e se questo verte su un diritto
fondamentale, la rilevanza della questione e' assicurata, purche'
giudizio principale e giudizio incidentale non abbiano oggetto
coincidente e occorra evitare la creazione di una zona franca nel
sistema di giustizia costituzionale.
Della non implausibilita' della motivazione espressa dal
Tribunale di Firenze in ordine all'interesse ad agire si e' appena
detto, ne' puo' dubitarsi del carattere fondamentale delle scelte che
concernono la propria esistenza e la propria morte, implicate
nell'autodeterminazione, quale situazione soggettiva tutelata, pur
suscettibile di necessario bilanciamento col diritto al bene della
vita, tale essendo il nucleo della giurisprudenza di questa Corte in
tema di fine vita.
Quanto all'azione cautelare esperita da M. S., quest'ultima ha
fatto valere la sua istanza di accertamento in via d'urgenza. D'altra
parte, un controllo che intervenisse solo ex post, nel giudizio
penale avente ad oggetto l'imputazione ex art. 579 cod. pen. nei
confronti del terzo, riguarderebbe l'esistenza di una causa di non
punibilita' relativa al medesimo e non anche l'accertamento del
diritto ad autodeterminarsi della persona gia' ammessa alla procedura
di suicidio medicalmente assistito, situazione soggettiva rispetto
alla quale si creerebbe, appunto, una zona franca dal sindacato
costituzionale.
Sull'ultimo requisito indicato dalla giurisprudenza di questa
Corte poc'anzi richiamata, ovvero che l'oggetto del giudizio
principale non si esaurisca in quello del giudizio incidentale, vale
anche quanto di seguito si osserva sull'eccezione di fictio litis.
3.2.- L'accertamento chiesto da M. S. al Tribunale di Firenze ha
ad oggetto il ruolo causale del terzo, ricondotto alla previsione
dell'art. 579 cod. pen., ovvero alla norma censurata nell'incidente
di costituzionalita', ma non si limita ad esso, estendendosi invece a
tutti gli altri requisiti di esercizio del diritto ad
autodeterminarsi, sicche' va esclusa la coincidenza dei petita, e
potendosi altresi' escludere che quella intrapresa dalla ricorrente
sia una ficta lis.
La ricorrente, infatti, non agisce per ottenere la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della norma, ma per l'accertamento
del diritto di autodeterminarsi anche al fine dell'esecuzione
dell'eventuale proposito di congedarsi dalla vita. Sicche' spetta al
giudice a quo valutare se tale interesse possa essere tutelato gia'
sulla base della normativa vigente, ovvero - in caso negativo - se
sussistano i presupposti per una questione di legittimita'
costituzionale relativa alla disposizione che impedisce il
soddisfacimento di quell'interesse. Il petitum prospettato dalla
ricorrente nel giudizio principale e la questione sollevata nel
giudizio incidentale hanno dunque oggetto ed estensione diversi.
La riprova si trae dalla persistenza di un margine di autonomia
decisoria del giudice a quo pur dopo l'eventuale sentenza di
accoglimento di questa Corte; infatti, anche ove fosse introdotta per
additiva la scriminante oggetto dell'incidente di costituzionalita',
quindi ammesso l'intervento attivo del terzo, potrebbe ancora quel
giudice ritenere insussistenti gli altri requisiti di esercizio del
diritto all'autodeterminazione, e quindi respingere la domanda di
accertamento. Invero, allo stato della procedura, e' intervenuto
soltanto, e unicamente in sede amministrativa, l'accertamento della
sussistenza dei requisiti, gia' definiti da questa Corte, per
l'accesso al suicidio medicalmente assistito, sicche' sussiste
l'interesse a ottenere l'intervento del giudice al fine
dell'accertamento del diritto della ricorrente ad autodeterminarsi
nel senso da lei indicato. Questo profilo appare evidente riguardo
alla decisione libera e consapevole, richiesta dalla sentenza n. 242
del 2019, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in
termini di attualita'.
Non persuade l'argomento speso dall'Avvocatura dello Stato nella
discussione in udienza, secondo il quale la natura fittizia
dell'azione cautelare esercitata da M. S. dovrebbe evincersi dalla
circostanza che ella, nel ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., non
avrebbe formulato domande specifiche nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, che pure ha
chiamato a contraddire.
In realta', nei confronti di queste amministrazioni una domanda
e' stata spiegata, seppur non di condanna, ma, appunto, di
accertamento e tale domanda non poteva che indirizzarsi verso i
soggetti potenzialmente coinvolti dalla successiva attuazione del
diritto da accertare, mentre rientra nel potere del giudice a quo
estendere il contraddittorio, come qui e' avvenuto nei confronti
dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
3.3.- Non e' meritevole di accoglimento neppure l'argomento per
cui l'art. 579 cod. pen. sarebbe estraneo alla fattispecie oggetto
del giudizio principale, poiche' esso sembra enfatizzare un aspetto -
quello della natura penale della norma rispetto alla natura civile
del giudizio - che non e', invece, dirimente, considerato il
principio di unita' dell'ordinamento giuridico.
In forza di tale principio, il giudice civile non potrebbe
esprimere l'accertamento positivo richiestogli da M. S. senza avere
verificato l'insussistenza di norme imperative, anche penali,
contrarie al diritto che ne costituisce l'oggetto.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, il requisito
dell'incidentalita' e' integrato ove la questione investa una norma
che il rimettente deve applicare come «passaggio obbligato» per
risolvere la controversia oggetto del giudizio principale (ex multis,
sentenze n. 169 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 224 del 2020).
Nel caso di specie, l'art. 579 cod. pen. segna un passaggio
obbligato sulla strada dell'accertamento chiesto al rimettente, in
quanto la norma penale, vietando proprio la condotta integrativa del
diritto reclamato da M. S., si pone come vero e proprio ostacolo
giuridico alla sua affermazione.
3.4.- Inconsistente si rivela altresi', e per analoghi motivi,
l'obiezione secondo la quale un provvedimento d'urgenza eventualmente
favorevole a M. S., che ne accertasse il diritto ad autodeterminarsi
nell'attuazione dell'eventuale proposito suicidario tramite
intervento di un terzo, sarebbe inidoneo a vincolare l'autorita'
giudiziaria penale quanto alla condotta del terzo medesimo.
Anche questo argomento sconta la non condivisibile tendenza a
compartimentare l'ordinamento per settori.
In realta', ove questa Corte, entrando nel merito delle
questioni, e accogliendole, riconoscesse la necessita' costituzionale
di un'area di non punibilita' per una determinata fattispecie, la
scriminante varrebbe anche in sede penale, ove pure il giudizio a quo
sia stato di natura civile. Infatti, se la domanda oggetto del
giudizio principale fosse accolta, in un eventuale futuro processo
penale a carico dell'autore della somministrazione, quest'ultimo
potrebbe certamente invocare una causa di non punibilita' riferita al
provvedimento di un giudice.
3.5.- Quanto all'ulteriore profilo di inammissibilita' per
contraddittorieta', e' vero che il Tribunale di Firenze riferisce
dell'astratta possibilita' di M. S. di procedere al suicidio
assistito senza l'intervento di un terzo, o almeno senza l'intervento
di questi con una somministrazione endovenosa, ma cio' non inficia
l'ordinanza di rimessione quando postula come inevitabile tale
intervento per corrispondere alla volonta' della paziente, una volta
manifestata.
Nell'ordinanza medesima e' infatti spiegato come, ad avviso del
giudice a quo, «non pare che possa sindacarsi la scelta manifestata
dalla paziente, non espressione di una mera preferenza immotivata, ma
una scelta concordata con il medico di fiducia, sulla base delle
possibili complicazioni della somministrazione orale, valutate anche
le condizioni fisiche del malato».
Nella prospettiva del rimettente, pur entrambe teoricamente
possibili, le due modalita' di somministrazione attuative della
volonta' suicidaria - per vena o per bocca - non sono equivalenti
rispetto all'esistenza dei rischi di complicanze, e allo stesso
comprensibile desiderio della paziente di non avventurarsi in una
procedura, quella di ingestione, resa incerta dalla disfagia per
solidi e liquidi, dalla quale ella e' parimenti affetta.
3.6.- La natura fattuale della ritenuta indisponibilita' di una
strumentazione idonea all'autosomministrazione del farmaco nel caso
in esame, o in casi analoghi, non e' di per se' ostativa all'accesso
al merito delle questioni, poiche' il fatto che paralizza l'esercizio
di un diritto esibisce un'innegabile giuridicita', divenendo parte
costitutiva di una fattispecie giuridica.
In altri termini, proprio per la stretta inerenza alla
possibilita' di esercizio del diritto all'autodeterminazione, la
circostanza della quale trattasi non rappresenta un mero
inconveniente di fatto, del quale- in base alla giurisprudenza di
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017 e n. 219 del 2016;
ordinanze n. 66 del 2014 e n. 112 del 2013) - possa predicarsi
l'irrilevanza ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale.
4.- Tuttavia, il giudice a quo non ha motivato in maniera ne'
adeguata, ne' conclusiva, in merito alla reperibilita' di un
dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal
paziente che abbia perso l'uso degli arti e per tale ragione le
questioni sono inammissibili.
4.1.- L'ordinanza di rimessione si esprime sul punto con
esclusivo richiamo all'interlocuzione intercorsa con l'Azienda Usl
Toscana Nord Ovest, la quale, tramite l'ente regionale di supporto
tecnico-amministrativo, avrebbe constatato che «tali dispositivi non
sono presenti sul mercato», riferendo che, di conseguenza, si e'
«pubblicato un avviso di consultazione di mercato, finalizzata a
individuare potenziali fornitori, in modo da poter individuare un
percorso di acquisto il piu' possibile confacente alle necessita'
espresse».
Tale esposizione appare carente e inadeguata, proprio su un
aspetto che lo stesso rimettente presenta come essenziale alla
definizione della fattispecie, ovvero - cosi' nella formulazione del
petitum - «l'assenza di strumentazione idonea».
In particolare, per quanto riferisce nell'ordinanza di
rimessione, il Tribunale di Firenze sembra essersi arrestato al piano
dell'azione di un ente locale di committenza, non andando oltre la
presa d'atto delle semplici ricerche di mercato di una struttura
operativa del Servizio sanitario regionale.
Le verifiche concernenti l'esistenza della strumentazione idonea
e, in caso affermativo, la concreta disponibilita' della stessa
avrebbero richiesto il coinvolgimento di organismi specializzati
operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale,
come, quanto meno, l'Istituto superiore di sanita', organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, al quale sono
assegnate specifiche funzioni istituzionali di natura consultiva,
anche per le aziende sanitarie locali (art. 9 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale»).
In proposito, non puo' non ricordarsi che, nell'ordinanza con la
quale la Corte di assise di Milano ha rimesso a questa Corte la
questione poi decisa con la sentenza n. 242 del 2019, si dava atto
che il suicidio, agevolato in quella occasione, era avvenuto, in
Svizzera, da parte di persona affetta da tetraplegia, mediante
attivazione con la bocca di uno stantuffo, che aveva consentito
l'infusione nelle sue vene del farmaco letale.
L'incompletezza dei riferimenti circa l'esistenza di idonei
dispositivi di autosomministrazione, per di piu' nel sostanziale
difetto di un'attivita' istruttoria amministrativa o giudiziale,
rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che ridonda in
un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (ex multis,
sentenze n. 187 del 2024, n. 198 del 2023 e n. 249 del 2022).
4.2.- Il mancato approfondimento, per quanto risulta
dall'ordinanza di rimessione, in ordine alla reperibilita' di
strumenti di autosomministrazione per persone con tetraparesi, oltre
a rendere inammissibili le questioni in scrutinio, rischia altresi'
di ledere l'autodeterminazione di M. S., la quale, ove tali
dispositivi esistessero, e potessero essere reperiti in tempi
ragionevolmente correlati al suo stato di sofferenza, avrebbe diritto
ad avvalersene.
Deve infatti affermarsi che la persona rispetto alla quale sia
stata positivamente verificata, nelle dovute forme procedurali, la
sussistenza di tutte le condizioni da questa Corte indicate nella
sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 -
ovvero, l'esistenza di una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche, avvertite come assolutamente
intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale, o per la quale simili trattamenti sono stati
comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di prendere
decisioni libere e consapevoli - ha una situazione soggettiva
tutelata, quale consequenziale proiezione della sua liberta' di
autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata
dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio
medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano
il servizio, include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove
esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego.
Alla luce delle menzionate sentenze, e' infatti la struttura
pubblica del Servizio sanitario nazionale, affiancata dal comitato
etico territorialmente competente, a verificare, insieme alle
condizioni legittimanti, anche le modalita' di esecuzione del
suicidio medicalmente assistito, nell'esplicazione di un doveroso
ruolo di garanzia che e', innanzitutto, presidio delle persone piu'
fragili.
Giova in proposito ricordare che, nella citata sentenza n. 242
del 2019 (Considerato in diritto, punto 5), questa Corte ha gia'
avuto modo di affermare che alle strutture pubbliche del Servizio
sanitario nazionale «spettera' altresi' verificare le relative
modalita' di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali
da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la
dignita' del paziente e da evitare al medesimo sofferenze».
5.- Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze devono essere
dichiarate inammissibili.
Qualora da rinnovata e piu' estesa istruttoria emergesse la
reperibilita', nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti di
autosomministrazione della sostanza capace di porre fine alla vita
attivabili da persone nello stato clinico di M. S., e qualora essi
risultassero utilizzabili, nelle condizioni date, il Servizio
sanitario nazionale dovra' prontamente acquisirli e metterli a
disposizione del paziente che sia stato ammesso alla procedura di
suicidio medicalmente assistito.