ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  579  del
codice penale, promosso dal Tribunale ordinario  di  Firenze,  quarta
sezione civile, nel procedimento vertente tra M. S. e  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 30 aprile 2025,
iscritta al n. 97 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  20,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di  costituzione  dell'Azienda  Usl  Toscana  Nord
Ovest e di M. S.; 
    visti gli atti di intervento di  V.  L.  e  M.  G.,  nonche'  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  luglio  2025  il   Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    uditi gli avvocati Mario Esposito e Carmelo Domenico  Leotta  per
V. L. e M. G., Filomena Gallo per M. S. e gli  avvocati  dello  Stato
Gianna Maria De Socio e Ruggero Di  Martino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 aprile  2025,  iscritta  al  n.  97  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario  di  Firenze,  quarta
sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 579 del codice penale, nella parte in cui  non  esclude  la
punibilita' di chi, con le modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della
legge 22  dicembre  2017,  n.  219  (Norme  in  materia  di  consenso
informato  e  di  disposizioni  anticipate  di  trattamento),   attui
materialmente la volonta'  suicidaria,  autonomamente  e  liberamente
formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti  di  sostegno
vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di  sofferenze
fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili,  ma  pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre  che  tali
condizioni e le modalita' di esecuzione siano state verificate da una
struttura pubblica del Servizio sanitario  nazionale,  previo  parere
del comitato etico  territorialmente  competente,  quando  la  stessa
persona, per impossibilita' fisica e per l'assenza di  strumentazione
idonea, non possa materialmente procedervi  in  autonomia,  o  quando
comunque le modalita' alternative di autosomministrazione disponibili
non siano accettate dalla persona sulla base di una  scelta  motivata
che non possa ritenersi irragionevole. 
    1.1.- I fatti di causa sono  descritti  dal  giudice  a  quo  nei
termini seguenti. 
    M. S., persona affetta da sclerosi multipla a decorso progressivo
primario, ha proposto innanzi al Tribunale  di  Firenze  ricorso  per
provvedimento  d'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  700  del  codice  di
procedura civile, nei confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e del Ministro della salute, al fine di  sentire  accertare,
previa   eventuale   rimessione   di   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 579 cod. pen., la sussistenza, in capo  alla
stessa ricorrente,  del  «diritto  fondamentale  ad  autodeterminarsi
nelle  scelte  terapeutiche  in  materia  di  fine  vita,  nella  sua
declinazione del diritto di scegliere, in modo libero, consapevole  e
informato, di procedere alla somministrazione del farmaco  letale  in
modalita' eteronoma e dunque da parte del personale sanitario». 
    A fondamento del ricorso ella ha dedotto: 
    - di  trovarsi  ormai  nell'impossibilita'  di  deambulare  e  di
compiere qualsiasi atto della vita  quotidiana,  senza  l'ausilio  di
terze persone, in quanto la malattia e' progredita fino alla completa
tetraparesi  spastica,  con  definitiva  compromissione  di  tutti  e
quattro gli arti; 
    - di avere  rifiutato,  nell'esercizio  del  proprio  diritto  di
autodeterminazione, la  nutrizione  artificiale,  pur  indicata,  sul
piano clinico, dalla sopravvenienza di disfagia per liquidi e solidi; 
    - di avere chiesto alla competente azienda sanitaria, in data  15
marzo 2024, la verifica delle condizioni  per  accedere  al  suicidio
medicalmente assistito, alla luce della sentenza n. 242 del  2019  di
questa Corte; 
    - di avere ricevuto dapprima parere negativo,  non  essendo  ella
tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale,  e  successivamente
parere favorevole, a seguito della sentenza n. 135 del 2024; 
    - di avere trasmesso all'azienda sanitaria, in data 10  settembre
2024, la relazione del proprio medico di fiducia,  con  l'indicazione
del farmaco letale e delle  metodiche  di  autosomministrazione  piu'
aderenti alle condizioni fisiche e motorie in atto, cui era  seguita,
in data 25 settembre 2024,  la  relazione  finale  della  commissione
medica multidisciplinare, comprensiva del parere del comitato  etico,
che confermava l'adeguatezza delle procedure indicate; 
    - di avere presentato il ricorso d'urgenza, avente ad oggetto  la
somministrazione del farmaco letale per via endovenosa da parte di un
soggetto terzo,  individuato  nel  proprio  medico  di  fiducia,  non
essendo  reperibile  sul   mercato   la   strumentazione   necessaria
all'attuazione autonoma  del  suicidio  assistito,  cioe'  una  pompa
infusionale attivabile con comando vocale ovvero tramite la  bocca  e
gli  occhi,  uniche  modalita'  consentite  dallo  stato  attuale  di
progressione della malattia. 
    In data  7  aprile  2025,  ulteriormente  aggravatosi  il  quadro
clinico, M. S. ha chiesto al giudice cautelare che il proprio  medico
di fiducia fosse autorizzato, inaudita altera parte,  ad  attuare  la
sua volonta' suicidaria, tramite infusione del  farmaco  letale,  che
ella non e' piu' in grado di autosomministrarsi. 
    Ritenendo di  non  poter  provvedere  senza  contraddittorio,  il
Tribunale di Firenze ha fissato l'udienza di discussione  e  ordinato
la chiamata in causa dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. 
    Si sono costituiti nel procedimento d'urgenza il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  il  Ministro  della  salute,  eccependo  il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario in  favore  di  quello
amministrativo,  il  difetto  della  loro  legittimazione  passiva  e
l'inammissibilita' di un'azione  cautelare  funzionale  unicamente  a
promuovere una questione di legittimita' costituzionale. 
    E' intervenuta nel medesimo procedimento  l'Azienda  Usl  Toscana
Nord Ovest, riferendo che, in seguito  all'entrata  in  vigore  della
legge  della  Regione  Toscana  14  marzo  2025,  n.  16   (Modalita'
organizzative   per   l'attuazione   delle   sentenze   della   Corte
costituzionale 242/2019 e 135/2024), ha chiesto all'ente di  supporto
tecnico-amministrativo l'immediato avvio di una procedura di acquisto
di  pompe  infusionali  idonee  al  caso  di  specie  e  che  l'ente,
trattandosi di dispositivi non presenti sul mercato, ha  risposto  di
avere  pubblicato  un  avviso  di   consultazione   per   individuare
potenziali fornitori. 
    L'Azienda sanitaria ha eccepito l'inammissibilita' della  domanda
cautelare, per difetto di  strumentalita'  rispetto  al  giudizio  di
merito  e  per  carenza  dell'interesse  ad  agire,   riguardo   alla
legittimita' costituzionale di una norma, l'art. 579 cod.  pen.,  che
comunque non troverebbe applicazione nei confronti della  ricorrente;
l'Azienda ha contestato, inoltre, il requisito del periculum in mora,
considerata  la  sua  tempestiva  attivazione  per  la   ricerca   di
dispositivi idonei, atteso peraltro che l'impossibilita' di  accedere
al suicidio assistito andrebbe ascritta alla scelta  personale  della
paziente di non avvalersi della somministrazione orale  del  farmaco,
modalita' ancora praticabile. 
    1.2.- In ordine alla rilevanza delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale, il rimettente considera infondate le eccezioni  delle
amministrazioni resistenti. 
    Sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la
controversia sul  diritto  soggettivo  all'autodeterminazione,  senza
margini di discrezionalita' amministrativa; sussisterebbe altresi' la
legittimazione passiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
del Ministro della salute, quali articolazioni del  Governo,  essendo
comunque presente in giudizio  l'Azienda  sanitaria  territorialmente
competente. 
    La tutela cautelare sarebbe ammissibile, essendo la  progressione
della malattia incompatibile con i tempi della cognizione  ordinaria,
e avendo la ricorrente urgenza di sentire affermata la liceita' della
somministrazione eteronoma  del  farmaco,  al  fine  di  orientare  e
attuare la propria scelta di fine vita. 
    Non vi sarebbe identita' di oggetto  tra  giudizio  principale  e
giudizio  incidentale,   poiche'   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale riguardano una norma penale che incrimina la  condotta
di un terzo, mentre il giudizio  principale  concerne  l'accertamento
del diritto della ricorrente all'autodeterminazione. 
    Al contempo, la sanzione prevista dall'art.  579  cod.  pen.  per
l'omicidio del consenziente impedirebbe alla ricorrente  di  ottenere
la cooperazione di un terzo nell'attuazione materiale  del  proposito
suicidario, terzo che la stessa ricorrente ha gia' individuato  nella
persona del suo medico di fiducia. 
    Non sarebbe possibile qualificare  come  aiuto  al  suicidio,  ai
sensi  dell'art.  580  cod.  pen.,  e  quindi  ricondurre   per   via
interpretativa nell'area di non punibilita', alle condizioni  di  cui
alla sentenza n. 242 del 2019, la condotta del terzo che  provoca  la
morte sostituendosi materialmente all'aspirante  suicida,  posto  che
l'aiuto al suicidio  presuppone  che  l'atto  sia  compiuto  di  mano
propria dal malato, pur con l'agevolazione altrui;  neppure  potrebbe
il giudice comune estendere alla diversa  fattispecie  incriminatrice
di cui all'art. 579 cod. pen. quanto la sentenza n. 242 del  2019  ha
statuito rispetto all'art. 580 del medesimo codice. 
    1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza delle  questioni,
il  Tribunale  di  Firenze  premette  che   la   commissione   medica
multidisciplinare ha acclarato la sussistenza di tutte le  condizioni
rilevanti in base alla citata  sentenza  -  patologia  irreversibile,
sofferenze intollerabili, trattamenti di  sostegno  vitale,  consenso
libero  e  consapevole  -,  sicche'  e'  tutelato   il   diritto   di
autodeterminazione della persona nel ricorso al suicidio medicalmente
assistito. 
    Tuttavia,  la  paziente  versa  nell'impossibilita'  concreta  di
procedere in altro modo che tramite introduzione endovena del farmaco
da  parte  di  terzi;  infatti,  pur   teoricamente   possibile,   la
somministrazione orale, per ingestione  di  soluzione  farmacologica,
non sarebbe immune da complicazioni in paziente disfagico. 
    Ad avviso del rimettente, la scelta  della  persona  di  accedere
alla morte medicalmente  assistita  solo  per  infusione  endovenosa,
modalita' peraltro approvata dalla commissione  medica  insieme  alla
procedura   orale,   sarebbe   insindacabile,    giacche'    motivata
dall'interessata e da lei concordata con il medico di fiducia,  sulla
base dei rischi della  somministrazione  per  ingestione,  alla  luce
delle attuali condizioni cliniche. 
    D'altro canto, essendo paralizzata  dal  collo  in  giu',  M.  S.
potrebbe autosomministrarsi il farmaco endovena solo  con  l'utilizzo
di uno strumento meccanico azionato dal movimento dei  muscoli  della
bocca o dei bulbi oculari, o da un comando vocale,  dispositivo  che,
per quanto riferisce la stessa Azienda sanitaria competente,  non  e'
attualmente presente sul mercato,  e  che,  quand'anche  venisse  nel
frattempo prodotto o adattato, dovrebbe  soggiacere  ai  tempi  delle
necessarie valutazioni di conformita'. 
    Non  potrebbe  d'altronde  escludersi  che,  attesa   la   natura
progressiva della malattia, M. S. perda, medio tempore,  anche  l'uso
residuo  dei  muscoli  del  volto  e  della   bocca,   cosicche'   la
somministrazione endovenosa ad opera di terzo «rimarrebbe non solo la
scelta ritenuta piu' idonea e con minori complicazioni, ma  anche  la
sola tecnicamente possibile». 
    Tutto cio' considerato, l'art. 579 cod. pen., nella parte in  cui
non esime da punibilita' chi attui  materialmente  l'altrui  volonta'
suicidaria  nelle  condizioni  identificate  dal  caso   di   specie,
violerebbe  innanzitutto  l'art.   3   Cost.,   per   l'irragionevole
disparita' di trattamento che  verrebbe  a  prodursi  tra  situazioni
sostanzialmente identiche. 
    Infatti, «[a] parita' di condizioni (persona tenuta  in  vita  da
trattamenti  di  sostegno  vitale  e   affetta   da   una   patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o  psicologiche  che  ella
reputa intollerabili) il diritto all'autodeterminazione del  paziente
viene  a  essere  condizionato   da   un   fatto   (possibilita'   di
autosomministrazione  del  farmaco  letale)  del  tutto  accidentale,
dipendente dalla condizione clinica della persona, dalle modalita' di
manifestarsi della malattia e dalla sua progressione». 
    Anzi, «[p]aradossalmente il diritto all'autodeterminazione  viene
pregiudicato proprio negli stati piu' gravi della malattia quando, ad
esempio, e' totalmente compromesso l'uso degli arti e/o la  capacita'
di deglutire, e quindi in quelle ipotesi  dove  ragionevolmente  sono
maggiori le sofferenze fisiche e psicologiche del malato». 
    Non si tratterebbe di ampliare le condizioni  in  presenza  delle
quali il malato puo'  accedere  alla  morte  medicalmente  assistita,
condizioni che, rimanendo le stesse  indicate  da  questa  Corte  con
riferimento all'art. 580 cod. pen., verrebbero applicate  anche  alla
fattispecie di cui all'art. 579 del  medesimo  codice  «nei  casi  di
impossibilita' di autosomministrazione». 
    Non sarebbe ostativa la sentenza n. 50 del  2022,  con  la  quale
questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta  di  referendum
popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 579 cod.  pen.,  atteso
che l'impossibilita' di interpretare  la  normativa  di  risulta  con
garanzia dei  limiti  fissati  dalla  sentenza  n.  242  del  2019  -
argomento principale di quella declaratoria di inammissibilita' - non
potrebbe riferirsi  al  caso  odierno,  per  il  quale  detti  limiti
resterebbero validi, tanto da essere stati favorevolmente verificati,
in concreto, dalla struttura sanitaria pubblica. 
    L'accoglimento  delle  questioni   in   scrutinio   consentirebbe
pertanto l'esercizio del diritto del paziente all'autodeterminazione,
«senza far venir meno la cintura di protezione al bene della vita che
la norma penale assicura». 
    In definitiva, secondo il  giudice  a  quo,  per  l'omicidio  del
consenziente, di cui all'art. 579  cod.  pen.,  si  riproporrebbe  il
vulnus gia' emendato da questa Corte per l'aiuto al suicidio, di  cui
all'art. 580 del medesimo codice, ovvero la norma incriminatrice, per
l'assolutezza della sua portata, violerebbe  gli  evocati  parametri,
comprimendo in modo sproporzionato il diritto  di  autodeterminazione
del paziente e generando un'irragionevole disparita'  di  trattamento
fra le persone malate. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    2.1.-  L'inammissibilita'  seguirebbe   quella   dell'azione   di
accertamento esercitata nel giudizio principale,  essendo  la  stessa
diretta a superare un  dubbio  meramente  «soggettivo»,  rispetto  al
quale la pronuncia del giudice si risolverebbe in un semplice parere,
che «non potrebbe  evidentemente  vincolare  l'autorita'  giudiziaria
penale in ordine ad eventuali condotte  successive  poste  in  essere
dalla ricorrente e dal terzo». 
    La  controversia  sottesa  all'ordinanza  di  rimessione  sarebbe
quindi  una  lis  ficta,  volta  unicamente  al  promuovimento  della
questione di legittimita' costituzionale, in mancanza del presupposto
dell'incidentalita'. 
    2.2.- Sarebbe comunque non fondata la censura riferita all'art. 3
Cost., poiche' basata  sull'erroneo  presupposto  che  questa  Corte,
nella  giurisprudenza  sul  suicidio  assistito,  abbia  riconosciuto
l'esistenza di un «diritto di morire», mentre essa ha affermato  solo
che il malato, in determinate condizioni, ha un  «potere  di  fatto»,
«di lasciarsi morire». 
    Non sarebbe quindi  configurabile  la  denunciata  disparita'  di
trattamento, agganciata al raffronto tra gli artt.  580  e  579  cod.
pen., il quale avrebbe senso unicamente nel «comparare due situazioni
giuridiche soggettive di diritto e non due poteri di mero fatto». 
    In  ogni  caso,  la  comparazione  sarebbe   irragionevole,   per
«l'incomprimibile differenza tra le due ipotesi di reato», dovuta  al
fatto che,  nell'omicidio  del  consenziente,  diversamente  che  nel
suicidio assistito, il  soggetto  passivo  «perde  il  controllo  del
dinamismo esecutivo», aspetto di essenziale  importanza  nell'ipotesi
in cui «chi ha dato il consenso abbia un ripensamento  e,  all'ultimo
momento, decida di rimandare il momento della morte». 
    Sarebbe non fondata anche la censura ex artt. 2, 13 e  32  Cost.,
pure  condizionata  dall'equivoco  sul  diritto   di   morire:   come
emergerebbe dalla  sentenza  n.  50  del  2022,  «il  vigente  quadro
normativo gia' opera  un  bilanciamento  tra  i  due  diversi  valori
(tutela del bene della vita e  rispetto  della  autodeterminazione)»;
ne'  sarebbe  possibile  la  mera  estensione  della   giurisprudenza
costituzionale sul suicidio assistito all'omicidio  del  consenziente
ex art. 579 cod. pen., dovendosi  «pur  sempre  introdurre  necessari
adattamenti [...] atti a consentire di non  annullare  la  differenza
della presente figura di reato rispetto a quella  prevista  dall'art.
580». 
    3.- Si e' costituita in giudizio, tramite  procuratore  generale,
M. S., che  ha  chiesto  accogliersi  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    3.1.- Ad avviso della parte, esse sarebbero ammissibili,  perche'
diverso ne  sarebbe  il  petitum,  rispetto  a  quello  del  giudizio
principale,  quest'ultimo  concernente  invero   l'accertamento   del
diritto della paziente di autodeterminarsi nella scelta di fine  vita
e  di   ottenere   l'eterosomministrazione   del   farmaco   che   e'
impossibilitata ad autosomministrarsi, l'altro viceversa  riguardante
l'omessa previsione,  ad  opera  dell'art.  579  cod.  pen.,  di  una
scriminante per il personale sanitario  che,  in  simili  condizioni,
effettui la richiesta somministrazione. 
    D'altronde, sarebbe «possibile chiedere con  un'azione  cautelare
l'anticipazione degli effetti anche di sentenze di mero accertamento,
non solo nell'ipotesi in  cui  venga  congiuntamente  proposta  anche
un'azione accessoria di condanna, ma anche  quando  il  provvedimento
richiesto abbia come unico oggetto il mero accertamento  del  diritto
vantato dall'istante». 
    Sul piano della rilevanza delle questioni, M.  S.  deduce  ancora
che, qualora non fosse introdotta un'eccezione rispetto alla  portata
assoluta dell'art. 579 cod. pen., ella non potrebbe essere aiutata da
alcuno, e, non potendo infondersi il farmaco da  se',  si  troverebbe
abbandonata a una «notte senza fine». 
    3.2.- Le questioni sarebbero altresi' fondate. 
    La  rigidita'   della   norma   censurata   determinerebbe   «una
irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra   coloro   che,   pur
trovandosi nelle medesime condizioni cliniche e avendo  diritto  alla
morte  volontaria,  possono  esercitare  tale   diritto   in   quanto
fisicamente in grado di autosomministrarsi il farmaco e quanti - come
l'odierna ricorrente - non hanno questa possibilita'». 
    Ne sarebbe alterato lo stesso processo formativo della  volonta',
perche'  il  malato,  conscio  di  non  poter  chiedere   in   futuro
l'eterosomministrazione, potrebbe sentirsi costretto, specialmente se
la patologia e' degenerativa, ad anticipare il suicidio assistito. 
    4.- Sono intervenuti in giudizio, tramite  procuratori  generali,
V. L. e M. G., opponendosi all'accoglimento delle questioni. 
    Rappresentando di trovarsi  in  condizioni  cliniche  analoghe  a
quelle di M.  S.,  gli  intervenienti  dichiarano  la  propria  ferma
volonta' di «rimanere comunque loro  stessi  i  padroni  esclusivi  e
assoluti non solo della scelta di morire,  ma  anche  del  compimento
materiale di un eventuale atto dispositivo  che  -  si  augurano  mai
accada - dovessero scegliere di compiere». 
    Gli intervenienti medesimi si oppongono  dunque  all'introduzione
di una qualunque deroga applicativa  dell'art.  579  cod.  pen.,  che
«assottiglierebbe la cintura posta a protezione della loro  vita,  un
cui  tassello  irrinunciabile  e'  dato  dalla  conservazione,  senza
eccezioni, della sua inviolabilita', anche a fronte della maturazione
di una volonta' di morire e di una richiesta di essere uccisi». 
    5.- Sono pervenute sette opinioni scritte di amici curiae,  tutte
ammesse con decreto presidenziale del 5 giugno 2025. 
    5.1.- Nella propria opinione, l'Associazione Luca Coscioni per la
liberta' di ricerca scientifica APS deduce che  l'accoglimento  delle
questioni  sollevate  dal  Tribunale  di  Firenze   si   risolverebbe
nell'estensione della procedura e  delle  garanzie  introdotte  dalla
sentenza n. 242 del  2019  alla  fattispecie  della  somministrazione
eteronoma,   mentre   l'omesso   accoglimento   «determinerebbe   una
gravissima discriminazione ai danni delle persone malate che, a causa
della impossibilita' fisica ad autosomministrarsi il farmaco  letale,
si trovano addirittura in condizioni peggiori rispetto a  quelle  che
oggi possono accedere al suicidio medicalmente assistito». 
    Per l'Associazione Coscioni, la sentenza  n.  50  del  2022,  pur
avendo dichiarato inammissibile la richiesta di  referendum  popolare
per l'abrogazione parziale dell'art. 579 cod. pen.,  ha  escluso  che
quest'ultimo  contenga  una   disciplina   immodificabile,   sicche',
nell'inerzia protratta del legislatore, sarebbe necessario che questa
Corte anche qui riconoscesse il bilanciamento  delle  tutele  di  cui
alla sentenza n. 242 del 2019. 
    5.2.- In modo analogo, l'opinione presentata dall'Associazione  A
buon diritto Onlus APS assume che l'eventuale rigetto delle questioni
odierne negherebbe quel bilanciamento tra diritto alla vita e diritto
all'autodeterminazione,  che  questa   Corte   ha   invece   ritenuto
necessario in tema di fine vita. 
    5.3.- Nel suo scritto, la Consulta di bioetica Onlus osserva  che
M. S. e' in acclarato possesso di tutti i requisiti di ammissione  al
suicidio assistito, stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019,  avendo
ella «seguito pedissequamente l'iter metodologico indicato». 
    La   Consulta   di    bioetica    sostiene    che    anche    per
l'eterosomministrazione,  come  per   il   suicidio   assistito,   la
cooperazione della struttura sanitaria pubblica  sia  indispensabile,
essendo il farmaco  terminale  «a  esclusiva  dispensa  ospedaliera»,
dovendosi quindi affermare che l'azienda sanitaria «non possa  negare
i  farmaci  necessari  che  sono  ad  essa  sola  disponibili  e   la
prestazione esecutiva di quello  che  deve  ritenersi,  comunque,  un
trattamento medico sanitario». 
    5.4.- L'Associazione Liberididecidere, la Leo Foundation  ASSL  e
l'Associazione Avvocati matrimonialisti italiani  (AMI),  nella  loro
opinione congiunta, insistono  sull'«identita'  sostanziale»  tra  la
fattispecie oggetto delle odierne questioni  e  quella  del  suicidio
medicalmente  assistito,  identita'  al  cospetto  della  quale   una
differenza di trattamento  giuridico  comporterebbe  un'irragionevole
«discriminazione tra malati». 
    5.5.-  L'opinione  presentata  unitariamente  dal  Centro   studi
Rosario Livatino, dall'Unione per la promozione sociale - ODV  e  dal
Comitato per la pubblica agenda sussidiaria e condivisa  "Ditelo  sui
tetti"  (Mt.  10.27)   esclude   possa   configurarsi   una   lesione
dell'autodeterminazione  del  malato  quando  sia   praticabile   una
modalita' di suicidio assistito - l'assunzione orale  del  farmaco  -
ritenuta idonea dai sanitari. 
    L'opinione   denuncia   quindi   una    contraddizione    interna
all'ordinanza di rimessione, che presupporrebbe  l'impossibilita'  di
autosomministrazione   del   farmaco   e   tuttavia,   al   contempo,
riconoscerebbe che l'autosomministrazione e', in qualche modo, ancora
possibile. 
    Si insiste poi sul differente ruolo causale del terzo  nell'aiuto
al suicidio e nell'atto eutanasico, solo nel primo restando il  gesto
terminale sotto il dominio del paziente. 
    5.6.- L'opinione presentata dal  Centro  Studi  Scienza  &  Vita,
insieme all'Associazione Unione giuristi cattolici  italiani  (UGCI),
torna sul difetto di incidentalita' delle questioni, relative  a  una
norma penale che sarebbe estranea  all'oggetto  del  procedimento  ex
art. 700 cod. proc. civ. 
    Comunque, secondo detta opinione, «[l]a discrezionalita' in  tale
ambito risiede al solo Parlamento, vista la delicatezza dei valori in
gioco»; il  coinvolgimento  del  Servizio  sanitario  nazionale  «nel
cagionare  la  morte  di  un   paziente   rappresenta,   invero,   lo
stravolgimento delle finalita' per le quali  e'  sorto  e  della  sua
stessa essenza». 
    5.7.- Infine, nella  sua  opinione,  il  Movimento  per  la  vita
italiano - Federazione dei movimenti per la  vita  e  dei  centri  di
aiuto alla vita d'Italia sottolinea come la fattispecie  sia  diversa
da quella dei precedenti giurisprudenziali  sul  suicidio  assistito:
qui il paziente  e'  ancora  in  vita,  sicche'  «e'  richiesta  alle
istituzioni  l'attivazione  di  garanzie   specifiche   per   rendere
effettivo il dovere di tutela della vita umana». 
    Reputa il Movimento per la vita che le  questioni  sollevate  dal
Tribunale di Firenze debbano essere quindi disattese, anche  perche',
essendo   scaturite    dalla    transitoria    indisponibilita'    di
strumentazione idonea, le questioni stesse sarebbero  basate  «su  un
mero fatto». 
    6.-  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  hanno   depositato
memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa di M.  S.
nonche' quella degli intervenienti V. L. e M. G. 
    6.1.- Richiamato il suo atto di  intervento,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  e'  tornato  «ad  escludere  in  radice  la
possibilita' stessa di qualificare la posizione giuridica  soggettiva
oggetto del procedimento  principale  (e  segnatamente  la  richiesta
afferente  alla  "possibilita'  di  accedere  alla   somministrazione
eteronoma"   del   farmaco   letale)   quale   "diritto"   azionabile
giudizialmente». 
    Per l'Avvocatura dello Stato, «mettere la propria vita nelle mani
di chi sara' il proprio omicida non e' una situazione  comparabile  a
chiedere ad un terzo aiuto al suicidio», e invero  «[l]'esistenza  di
condizioni patologiche che comportino un  diverso  atteggiarsi  della
condotta del terzo tale da uscire dal perimetro del reato di aiuto al
suicidio, per entrare nel perimetro del piu' grave reato di  omicidio
del  consenziente  esclude  in  radice  l'esistenza   di   situazioni
comparabili sul piano della parita' di trattamento». 
    6.2.- La memoria di M.  S.  replica  alle  eccezioni  statali  di
inammissibilita'. 
    Deduce infatti che la questione  di  legittimita'  costituzionale
puo' ben cadere su una norma - nella specie, l'art. 579 cod.  pen.  -
che, pur non direttamente applicabile nella  decisione  del  giudizio
principale, su di essa comunque incida: «non e' dirimente  quindi  la
natura "penale" della norma censurata rispetto alla  natura  "civile"
del giudizio a quo» - assume la parte - «trattandosi all'evidenza  di
due facce della stessa medaglia». 
    Nel merito, viene  rappresentato,  col  sostegno  di  un'allegata
relazione medica, che «il "rifiuto" di [M. S.] di assumere il farmaco
per via orale non rappresenta un "capriccio" bensi'  e'  dettato  dal
terrore [...] che l'assunzione del farmaco per via orale non  vada  a
buon fine». 
    La parte ribadisce che il divieto assoluto di  cui  all'art.  579
cod. pen., «nei casi in cui sussistano tutte le garanzie previste per
l'aiuto al suicidio», enfatizza  «una  distinzione  formalistica,  ma
priva di  giustificazione  sostanziale,  tra  autosomministrazione  e
somministrazione eterodiretta». 
    A sua volta, la difesa  di  M.  S.  eccepisce  l'inammissibilita'
dell'intervento di V. L. e M. G., poiche'  «l'eventuale  accoglimento
della questione di legittimita'  costituzionale  non  avrebbe  alcuna
incidenza  sulla  loro  posizione  soggettiva»,   in   quanto   essi,
ovviamente,  «non  potrebbero  mai  essere  obbligati  a  una  simile
procedura». 
    6.3.-  La  memoria  di  V.  L.  e  M.  G.   si   sofferma   sulla
qualificazione del loro interesse a intervenire. 
    Essi tornano a indicare  la  necessita'  «che  sia  garantita  la
tutela loro accordata oggi dallo Stato,  nel  godimento  del  diritto
alla vita,  alla  dignita'  e  alla  autodeterminazione  terapeutica,
tramite la conservazione  del  divieto  fissato  dall'art.  579  cod.
pen.», ogni deroga implicando «la  formulazione  di  un  giudizio  di
minor meritevolezza di tutela e, quindi, di minore  valore  del  bene
della loro vita, sulla base di un criterio di qualita'». 
    Le odierne  questioni  sarebbero  inammissibili  per  difetto  di
rilevanza, essendo  il  giudizio  principale  volto  a  ottenere  «un
inaudito provvedimento interinale di "autorizzazione a  delinquere"»,
e potendo comunque M. S.  procedere  al  suicidio  assistito  tramite
assunzione orale del farmaco. 
    Nel merito si insiste sul raffronto tra gli artt. 579 e 580  cod.
pen.,  adducendo  la  «diversita'   naturalistica»   delle   condotte
rispettivamente previste,  il  «diverso  disvalore»  manifestato  dal
relativo trattamento sanzionatorio e le corrispondenti «finalita'  di
tutela, contigue, ma non del tutto sovrapponibili». 
    7.- Si era costituita in giudizio, e  aveva  presentato  memoria,
l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, chiedendo che le questioni  fossero
dichiarate inammissibili o non fondate. 
    L'Azienda ha poi formalizzato la rinuncia agli atti del  giudizio
incidentale. 
    8.- In data 4 luglio 2025, quindi  fuori  termine  rispetto  alla
data fissata per l'udienza pubblica dell'8 luglio 2025, la difesa  di
V. L. e M.  G.  ha  presentato  ulteriore  memoria,  con  allegazione
documentale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze
ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  2,  3,  13  e  32  Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  579  cod.  pen.,
nella parte in  cui  non  esclude  la  punibilita'  di  chi,  con  le
modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge  n.  219  del  2017,
attui  materialmente  la   volonta'   suicidaria,   autonomamente   e
liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre
che  tali  condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione  siano  state
verificate  da  una  struttura  pubblica   del   Servizio   sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente, quando la stessa persona, per impossibilita' fisica e per
assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente  procedervi
in  autonomia  o  quando  comunque  le   modalita'   alternative   di
autosomministrazione disponibili non siano  accettate  dalla  persona
sulla  base  di  una  scelta  motivata  che   non   possa   ritenersi
irragionevole. 
    1.1.- Il rimettente espone di essere  chiamato  a  giudicare  sul
ricorso per provvedimento d'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  700  cod.
proc. civ., presentato da M. S., persona affetta da sclerosi multipla
a decorso progressivo primario, la  quale  chiede  sia  accertato  il
proprio  «diritto  fondamentale  ad  autodeterminarsi  nelle   scelte
terapeutiche in materia di fine  vita,  nella  sua  declinazione  del
diritto di scegliere, in modo libero,  consapevole  e  informato,  di
procedere alla  somministrazione  del  farmaco  letale  in  modalita'
eteronoma e dunque da parte del personale sanitario». 
    Il  giudice  a  quo  riferisce  che  la  ricorrente  versa  nelle
condizioni individuate da questa Corte, con la sentenza  n.  242  del
2019, per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, tanto essendo
stato  verificato  dalla  competente  azienda  sanitaria,  su  parere
favorevole del comitato etico territorialmente competente. 
    Il rimettente aggiunge tuttavia che M. S.,  la  cui  malattia  e'
progredita fino a completa tetraparesi, non e' in grado  di  attivare
manualmente la pompa infusionale del  farmaco  letale,  sicche',  non
essendo disponibili sul mercato dispositivi  di  autosomministrazione
azionabili con la voce o con movimenti della  bocca  o  degli  occhi,
ella chiede che le venga riconosciuto il diritto  di  ricorrere  alla
somministrazione da parte di un terzo, indicato nella persona del suo
medico di fiducia. 
    Il  Tribunale  di  Firenze  precisa  infine  che,   pur   essendo
teoricamente possibile l'assunzione del farmaco per via orale, M. S.,
essendo affetta da disfagia, rifiuta  questa  modalita'  alternativa,
perche' rischiosa, e chiede di poter attuare la propria  volonta'  di
congedo dalla vita con una somministrazione per via endovenosa. 
    1.2.-  Circa  la  rilevanza  delle  questioni   di   legittimita'
costituzionale,  il  rimettente  assume  che  nulla  osti  sul  piano
dell'ammissibilita'  dell'invocata  tutela  cautelare,   essendo   la
progressione della malattia  neurodegenerativa  incompatibile  con  i
tempi della cognizione ordinaria, e avendo la ricorrente  urgenza  di
sentire affermata la liceita' dell'eterosomministrazione del farmaco,
onde poter attuare l'eventuale scelta di fine vita. 
    Sempre ad avviso del rimettente,  il  giudizio  principale  e  il
giudizio incidentale non avrebbero petita coincidenti,  le  questioni
di legittimita'  costituzionale  riguardando  una  norma  penale  che
incrimina la condotta  del  terzo,  laddove  il  giudizio  principale
concerne    l'accertamento    del    diritto     della     ricorrente
all'autodeterminazione. 
    Nel medesimo tempo, la sanzione prevista dall'art. 579 cod.  pen.
per  l'omicidio  del  consenziente  impedirebbe  alla  ricorrente  di
ottenere la cooperazione di un terzo  nell'attuazione  materiale  del
proposito suicidario. 
    L'indisponibilita' di un dispositivo di autosomministrazione  del
farmaco azionabile con la voce, tramite la  bocca  o  con  gli  occhi
renderebbe attuali le questioni, insieme al non irragionevole rifiuto
della paziente di una modalita' alternativa -  l'assunzione  orale  -
non immune da rischi e complicanze. 
    1.3.- La  motivazione  della  non  manifesta  infondatezza  delle
questioni si basa sulla considerazione  che  la  struttura  sanitaria
pubblica ha ritenuto che M. S. si  trovi  nelle  condizioni  previste
dalla sentenza n. 242 del 2019, ipotesi nella quale  e'  tutelato  il
diritto  di  autodeterminazione  del  malato  tramite   il   suicidio
medicalmente assistito, e sulla considerazione  altresi'  che  l'art.
579 cod. pen., nella parte in cui non esime da punibilita' chi  attui
materialmente   l'altrui   volonta'   suicidaria   nelle   condizioni
identificate dal caso di specie, impedisca al paziente di  realizzare
la sua scelta di fine  vita  in  conseguenza  di  un  dato  puramente
accidentale,  qual  e'  la   compromissione   dell'uso   delle   mani
determinata dalla progressione della malattia. 
    Sarebbe  dunque  violato  l'art.  3  Cost.,  per  l'irragionevole
disparita' di trattamento  che  verrebbe  a  prodursi  tra  malato  e
malato, i quali pure versino in situazioni sostanzialmente identiche. 
    Sarebbero violati anche gli artt.  2,  13  e  32  Cost.,  perche'
l'assolutezza del divieto sancito dall'art. 579 cod. pen. impedirebbe
a chiunque di soccorrere il paziente nell'attuazione di una legittima
scelta di fine vita, che il  paziente  stesso  non  e'  in  grado  di
realizzare da se'. 
    2.- Va anzitutto ribadita l'ammissibilita' dell'intervento di  V.
L. e M. G., per le ragioni  indicate  nell'ordinanza  dibattimentale,
letta in udienza e allegata alla presente sentenza. 
    3.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio tramite l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato
plurime eccezioni di inammissibilita'. 
    Analoghe eccezioni hanno formulato gli intervenienti V. L.  e  M.
G., con argomenti che ricorrono anche in alcune opinioni degli  amici
curiae. 
    Involgenti i requisiti  della  rilevanza,  dell'incidentalita'  e
della pregiudizialita', tali eccezioni possono cosi' sintetizzarsi: 
    1)  sarebbe  inammissibile  la  domanda  cautelare  avanzata  nel
giudizio principale, in quanto diretta a un accertamento non connesso
a un interesse ad agire, atteso il carattere meramente soggettivo del
dubbio manifestato dalla ricorrente; 
    2) la controversia nel cui ambito e' stata emessa l'ordinanza  di
rimessione  sarebbe  una  lis  ficta,   preordinata   unicamente   al
promuovimento della questione  di  legittimita'  costituzionale,  non
essendovi invero differenza tra l'oggetto del giudizio  principale  e
quello del giudizio incidentale; 
    3) l'accertamento  chiesto  da  M.  S.  riguarderebbe  una  norma
penale, sull'omicidio del consenziente,  a  lei  inapplicabile  quale
soggetto  passivo,  una  norma  quindi   estranea   all'oggetto   del
procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che ella ha instaurato; 
    4) la pronuncia del giudice della cautela  civile,  ove  pure  di
accoglimento  della  domanda  di  accertamento,  sarebbe  inidonea  a
vincolare l'autorita'  giudiziaria  penale  in  ordine  all'eventuale
condotta del terzo, autore della somministrazione del farmaco; 
    5) sarebbe contraddittorio  l'argomentare  del  rimettente  circa
l'impossibilita' di M. S.  di  procedere  al  suicidio  assistito,  e
quindi circa la  necessita'  dell'intervento  di  un  terzo,  poiche'
l'ordinanza riferisce della possibilita'  dell'assunzione  orale  del
farmaco; 
    6) l'indisponibilita' sul mercato di  una  strumentazione  idonea
all'autosomministrazione del farmaco rappresenterebbe un mero  fatto,
insufficiente   a   fondare   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della norma censurata. 
    Queste tesi  non  colgono  nel  segno,  e  le  eccezioni  che  vi
corrispondono si rivelano, quindi, prive di fondamento. 
    E' dovere di questa Corte darne conto, pur in  una  pronuncia  di
inammissibilita'  determinata  da  altra  e  differente  ragione,  in
quanto, rispetto a quest'ultima, le eccezioni  stesse  si  presentano
come logicamente preliminari. 
    3.1.- Innanzitutto, per quanto riguarda l'interesse ad  agire  in
accertamento, da tempo la giurisprudenza di legittimita' ha  ritenuto
non determinante l'attualita'  della  lesione  del  diritto,  essendo
sufficiente uno stato di incertezza che sia rimovibile  soltanto  con
l'intervento del giudice  (ex  multis,  Corte  di  cassazione,  prima
sezione civile, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2765;  sezione  lavoro,
sentenza 31 luglio 2015, n. 16262; seconda sezione  civile,  sentenza
26 luglio 2006, n. 17026). 
    Nel caso di specie, la ricorrente agisce per rimuovere  un  reale
stato di incertezza sul fatto che il suo  diritto  di  accedere  alla
procedura di suicidio  assistito  (gia'  riconosciutole  dall'Azienda
sanitaria   territorialmente   competente)   possa   legittimare   la
somministrazione del farmaco letale da parte di personale  sanitario,
essendo ella impossibilitata a provvedervi da sola. 
    La configurabilita' di questa specifica declinazione del  diritto
della  paziente  ad  autodeterminarsi  (ovvero,  la   sua   effettiva
riconducibilita' a quanto statuito dalla sentenza n. 242 del 2019) e'
controversa e la ricorrente ha un  evidente  interesse  a  sapere  se
possa o meno chiedere a un terzo di aiutarla, senza esporlo con  cio'
stesso a responsabilita' penale. 
    Il Tribunale di Firenze ha specificamente motivato sul punto: «la
necessita'  di  esperire  un'azione  di  accertamento  nel   giudizio
principale si fonda sulla necessita' per la ricorrente  di  conoscere
la effettiva possibilita' di ottenere lecitamente la somministrazione
eteronoma del farmaco per via endovenosa,  circostanza  rilevante  al
fine di potersi  orientare  e  compiere  consapevolmente  le  proprie
scelte in materia di fine-vita». 
    Trattasi di una motivazione plausibile, in grado di  superare  il
vaglio di questa Corte in punto di rilevanza, interesse  ad  agire  e
ricorrere, vaglio che - per costante giurisprudenza costituzionale  -
e' limitato a un controllo esterno di non implausibilita' (tra molte,
sentenze n. 62 del 2025, n. 75 e n. 4 del 2024, n. 193 del 2022). 
    D'altronde, a partire dalle sentenze n. 1 del 2014 e  n.  35  del
2017, questa Corte ha avuto modo di affermare, riguardo  a  questioni
incidentali sollevate nei giudizi di accertamento sul diritto di voto
per le elezioni politiche, che, se l'ordinanza di rimessione contiene
una motivazione non implausibile circa la sussistenza  dell'interesse
ad agire nel giudizio principale e se  questo  verte  su  un  diritto
fondamentale, la rilevanza della  questione  e'  assicurata,  purche'
giudizio  principale  e  giudizio  incidentale  non  abbiano  oggetto
coincidente e occorra evitare la creazione di  una  zona  franca  nel
sistema di giustizia costituzionale. 
    Della  non  implausibilita'  della   motivazione   espressa   dal
Tribunale di Firenze in ordine all'interesse ad agire  si  e'  appena
detto, ne' puo' dubitarsi del carattere fondamentale delle scelte che
concernono  la  propria  esistenza  e  la  propria  morte,  implicate
nell'autodeterminazione, quale situazione  soggettiva  tutelata,  pur
suscettibile di necessario bilanciamento col diritto  al  bene  della
vita, tale essendo il nucleo della giurisprudenza di questa Corte  in
tema di fine vita. 
    Quanto all'azione cautelare esperita da M.  S.,  quest'ultima  ha
fatto valere la sua istanza di accertamento in via d'urgenza. D'altra
parte, un controllo che  intervenisse  solo  ex  post,  nel  giudizio
penale avente ad oggetto l'imputazione ex  art.  579  cod.  pen.  nei
confronti del terzo, riguarderebbe l'esistenza di una  causa  di  non
punibilita' relativa al  medesimo  e  non  anche  l'accertamento  del
diritto ad autodeterminarsi della persona gia' ammessa alla procedura
di suicidio medicalmente assistito,  situazione  soggettiva  rispetto
alla quale si creerebbe,  appunto,  una  zona  franca  dal  sindacato
costituzionale. 
    Sull'ultimo requisito indicato  dalla  giurisprudenza  di  questa
Corte  poc'anzi  richiamata,  ovvero  che  l'oggetto   del   giudizio
principale non si esaurisca in quello del giudizio incidentale,  vale
anche quanto di seguito si osserva sull'eccezione di fictio litis. 
    3.2.- L'accertamento chiesto da M. S. al Tribunale di Firenze  ha
ad oggetto il ruolo causale del  terzo,  ricondotto  alla  previsione
dell'art. 579 cod. pen., ovvero alla norma  censurata  nell'incidente
di costituzionalita', ma non si limita ad esso, estendendosi invece a
tutti   gli   altri   requisiti   di   esercizio   del   diritto   ad
autodeterminarsi, sicche' va esclusa la  coincidenza  dei  petita,  e
potendosi altresi' escludere che quella intrapresa  dalla  ricorrente
sia una ficta lis. 
    La ricorrente, infatti, non agisce per ottenere la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della norma, ma  per  l'accertamento
del  diritto  di  autodeterminarsi  anche  al  fine   dell'esecuzione
dell'eventuale proposito di congedarsi dalla vita. Sicche' spetta  al
giudice a quo valutare se tale interesse possa essere  tutelato  gia'
sulla base della normativa vigente, ovvero - in caso  negativo  -  se
sussistano  i  presupposti  per   una   questione   di   legittimita'
costituzionale  relativa   alla   disposizione   che   impedisce   il
soddisfacimento di  quell'interesse.  Il  petitum  prospettato  dalla
ricorrente nel giudizio  principale  e  la  questione  sollevata  nel
giudizio incidentale hanno dunque oggetto ed estensione diversi. 
    La riprova si trae dalla persistenza di un margine  di  autonomia
decisoria  del  giudice  a  quo  pur  dopo  l'eventuale  sentenza  di
accoglimento di questa Corte; infatti, anche ove fosse introdotta per
additiva la scriminante oggetto dell'incidente di  costituzionalita',
quindi ammesso l'intervento attivo del terzo,  potrebbe  ancora  quel
giudice ritenere insussistenti gli altri requisiti di  esercizio  del
diritto all'autodeterminazione, e quindi  respingere  la  domanda  di
accertamento. Invero, allo  stato  della  procedura,  e'  intervenuto
soltanto, e unicamente in sede amministrativa,  l'accertamento  della
sussistenza  dei  requisiti,  gia'  definiti  da  questa  Corte,  per
l'accesso  al  suicidio  medicalmente  assistito,  sicche'   sussiste
l'interesse   a   ottenere   l'intervento   del   giudice   al   fine
dell'accertamento del diritto della  ricorrente  ad  autodeterminarsi
nel senso da lei indicato. Questo profilo  appare  evidente  riguardo
alla decisione libera e consapevole, richiesta dalla sentenza n.  242
del 2019, la cui sussistenza deve essere verificata  dal  giudice  in
termini di attualita'. 
    Non persuade l'argomento speso dall'Avvocatura dello Stato  nella
discussione  in  udienza,  secondo  il  quale  la   natura   fittizia
dell'azione cautelare esercitata da M. S.  dovrebbe  evincersi  dalla
circostanza che ella, nel ricorso ex art. 700 cod.  proc.  civ.,  non
avrebbe formulato domande specifiche nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri e del  Ministro  della  salute,  che  pure  ha
chiamato a contraddire. 
    In realta', nei confronti di queste amministrazioni  una  domanda
e'  stata  spiegata,  seppur  non  di  condanna,  ma,   appunto,   di
accertamento e tale domanda  non  poteva  che  indirizzarsi  verso  i
soggetti potenzialmente coinvolti  dalla  successiva  attuazione  del
diritto da accertare, mentre rientra nel potere  del  giudice  a  quo
estendere il contraddittorio, come  qui  e'  avvenuto  nei  confronti
dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. 
    3.3.- Non e' meritevole di accoglimento neppure  l'argomento  per
cui l'art. 579 cod. pen. sarebbe estraneo  alla  fattispecie  oggetto
del giudizio principale, poiche' esso sembra enfatizzare un aspetto -
quello della natura penale della norma rispetto  alla  natura  civile
del  giudizio  -  che  non  e',  invece,  dirimente,  considerato  il
principio di unita' dell'ordinamento giuridico. 
    In forza di  tale  principio,  il  giudice  civile  non  potrebbe
esprimere l'accertamento positivo richiestogli da M. S.  senza  avere
verificato  l'insussistenza  di  norme  imperative,   anche   penali,
contrarie al diritto che ne costituisce l'oggetto. 
    Per  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte,  il   requisito
dell'incidentalita' e' integrato ove la questione investa  una  norma
che il rimettente  deve  applicare  come  «passaggio  obbligato»  per
risolvere la controversia oggetto del giudizio principale (ex multis,
sentenze n. 169 del 2022, n. 46 del 2021 e n. 224 del 2020). 
    Nel caso di specie, l'art.  579  cod.  pen.  segna  un  passaggio
obbligato sulla strada dell'accertamento chiesto  al  rimettente,  in
quanto la norma penale, vietando proprio la condotta integrativa  del
diritto reclamato da M. S., si pone  come  vero  e  proprio  ostacolo
giuridico alla sua affermazione. 
    3.4.- Inconsistente si rivela altresi', e  per  analoghi  motivi,
l'obiezione secondo la quale un provvedimento d'urgenza eventualmente
favorevole a M. S., che ne accertasse il diritto ad  autodeterminarsi
nell'attuazione   dell'eventuale   proposito    suicidario    tramite
intervento di un terzo,  sarebbe  inidoneo  a  vincolare  l'autorita'
giudiziaria penale quanto alla condotta del terzo medesimo. 
    Anche questo argomento sconta la  non  condivisibile  tendenza  a
compartimentare l'ordinamento per settori. 
    In  realta',  ove  questa  Corte,  entrando  nel   merito   delle
questioni, e accogliendole, riconoscesse la necessita' costituzionale
di un'area di non punibilita' per  una  determinata  fattispecie,  la
scriminante varrebbe anche in sede penale, ove pure il giudizio a quo
sia stato di natura  civile.  Infatti,  se  la  domanda  oggetto  del
giudizio principale fosse accolta, in un  eventuale  futuro  processo
penale a  carico  dell'autore  della  somministrazione,  quest'ultimo
potrebbe certamente invocare una causa di non punibilita' riferita al
provvedimento di un giudice. 
    3.5.-  Quanto  all'ulteriore  profilo  di  inammissibilita'   per
contraddittorieta', e' vero che il  Tribunale  di  Firenze  riferisce
dell'astratta  possibilita'  di  M.  S.  di  procedere  al   suicidio
assistito senza l'intervento di un terzo, o almeno senza l'intervento
di questi con una somministrazione endovenosa, ma  cio'  non  inficia
l'ordinanza  di  rimessione  quando  postula  come  inevitabile  tale
intervento per corrispondere alla volonta' della paziente, una  volta
manifestata. 
    Nell'ordinanza medesima e' infatti spiegato come, ad  avviso  del
giudice a quo, «non pare che possa sindacarsi la  scelta  manifestata
dalla paziente, non espressione di una mera preferenza immotivata, ma
una scelta concordata con il medico  di  fiducia,  sulla  base  delle
possibili complicazioni della somministrazione orale, valutate  anche
le condizioni fisiche del malato». 
    Nella  prospettiva  del  rimettente,  pur  entrambe  teoricamente
possibili, le  due  modalita'  di  somministrazione  attuative  della
volonta' suicidaria - per vena o per bocca  -  non  sono  equivalenti
rispetto all'esistenza dei  rischi  di  complicanze,  e  allo  stesso
comprensibile desiderio della paziente di  non  avventurarsi  in  una
procedura, quella di ingestione,  resa  incerta  dalla  disfagia  per
solidi e liquidi, dalla quale ella e' parimenti affetta. 
    3.6.- La natura fattuale della ritenuta indisponibilita'  di  una
strumentazione idonea all'autosomministrazione del farmaco  nel  caso
in esame, o in casi analoghi, non e' di per se' ostativa  all'accesso
al merito delle questioni, poiche' il fatto che paralizza l'esercizio
di un diritto esibisce un'innegabile  giuridicita',  divenendo  parte
costitutiva di una fattispecie giuridica. 
    In  altri  termini,  proprio  per  la   stretta   inerenza   alla
possibilita' di  esercizio  del  diritto  all'autodeterminazione,  la
circostanza  della   quale   trattasi   non   rappresenta   un   mero
inconveniente di fatto, del quale- in  base  alla  giurisprudenza  di
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017 e n. 219 del 2016;
ordinanze n. 66 del 2014 e  n.  112  del  2013)  -  possa  predicarsi
l'irrilevanza ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale. 
    4.- Tuttavia, il giudice a quo non ha  motivato  in  maniera  ne'
adeguata,  ne'  conclusiva,  in  merito  alla  reperibilita'  di   un
dispositivo  di  autosomministrazione  farmacologica  azionabile  dal
paziente che abbia perso l'uso degli  arti  e  per  tale  ragione  le
questioni sono inammissibili. 
    4.1.-  L'ordinanza  di  rimessione  si  esprime  sul  punto   con
esclusivo richiamo all'interlocuzione intercorsa  con  l'Azienda  Usl
Toscana Nord Ovest, la quale, tramite l'ente  regionale  di  supporto
tecnico-amministrativo, avrebbe constatato che «tali dispositivi  non
sono presenti sul mercato», riferendo  che,  di  conseguenza,  si  e'
«pubblicato un avviso di  consultazione  di  mercato,  finalizzata  a
individuare potenziali fornitori, in modo  da  poter  individuare  un
percorso di acquisto il piu'  possibile  confacente  alle  necessita'
espresse». 
    Tale esposizione appare  carente  e  inadeguata,  proprio  su  un
aspetto che  lo  stesso  rimettente  presenta  come  essenziale  alla
definizione della fattispecie, ovvero - cosi' nella formulazione  del
petitum - «l'assenza di strumentazione idonea». 
    In  particolare,   per   quanto   riferisce   nell'ordinanza   di
rimessione, il Tribunale di Firenze sembra essersi arrestato al piano
dell'azione di un ente locale di committenza, non  andando  oltre  la
presa d'atto delle semplici ricerche  di  mercato  di  una  struttura
operativa del Servizio sanitario regionale. 
    Le verifiche concernenti l'esistenza della strumentazione  idonea
e, in caso  affermativo,  la  concreta  disponibilita'  della  stessa
avrebbero richiesto  il  coinvolgimento  di  organismi  specializzati
operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello  centrale,
come,  quanto  meno,  l'Istituto   superiore   di   sanita',   organo
tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, al  quale  sono
assegnate specifiche funzioni  istituzionali  di  natura  consultiva,
anche per le aziende sanitarie locali (art. 9 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,   recante   «Istituzione   del   servizio   sanitario
nazionale»). 
    In proposito, non puo' non ricordarsi che, nell'ordinanza con  la
quale la Corte di assise di Milano  ha  rimesso  a  questa  Corte  la
questione poi decisa con la sentenza n. 242 del 2019,  si  dava  atto
che il suicidio, agevolato in  quella  occasione,  era  avvenuto,  in
Svizzera, da  parte  di  persona  affetta  da  tetraplegia,  mediante
attivazione con la bocca  di  uno  stantuffo,  che  aveva  consentito
l'infusione nelle sue vene del farmaco letale. 
    L'incompletezza  dei  riferimenti  circa  l'esistenza  di  idonei
dispositivi di autosomministrazione,  per  di  piu'  nel  sostanziale
difetto di  un'attivita'  istruttoria  amministrativa  o  giudiziale,
rende perplessa la descrizione della fattispecie, il che  ridonda  in
un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione (ex multis,
sentenze n. 187 del 2024, n. 198 del 2023 e n. 249 del 2022). 
    4.2.-   Il   mancato   approfondimento,   per   quanto    risulta
dall'ordinanza  di  rimessione,  in  ordine  alla  reperibilita'   di
strumenti di autosomministrazione per persone con tetraparesi,  oltre
a rendere inammissibili le questioni in scrutinio,  rischia  altresi'
di  ledere  l'autodeterminazione  di  M.  S.,  la  quale,  ove   tali
dispositivi  esistessero,  e  potessero  essere  reperiti  in   tempi
ragionevolmente correlati al suo stato di sofferenza, avrebbe diritto
ad avvalersene. 
    Deve infatti affermarsi che la persona rispetto  alla  quale  sia
stata positivamente verificata, nelle dovute  forme  procedurali,  la
sussistenza di tutte le condizioni da  questa  Corte  indicate  nella
sentenza n. 242 del 2019 e precisate nella sentenza n. 135 del 2024 -
ovvero,  l'esistenza  di  una  patologia  irreversibile,   fonte   di
sofferenze  fisiche  o  psicologiche,  avvertite  come  assolutamente
intollerabili da una persona tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale,  o  per  la  quale  simili  trattamenti  sono  stati
comunque indicati, anche se rifiutati, e tuttavia capace di  prendere
decisioni  libere  e  consapevoli  -  ha  una  situazione  soggettiva
tutelata, quale  consequenziale  proiezione  della  sua  liberta'  di
autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere  accompagnata
dal  Servizio  sanitario  nazionale  nella  procedura   di   suicidio
medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che  regolano
il servizio, include il reperimento dei dispositivi  idonei,  laddove
esistenti, e l'ausilio nel relativo impiego. 
    Alla luce delle menzionate  sentenze,  e'  infatti  la  struttura
pubblica del Servizio sanitario nazionale,  affiancata  dal  comitato
etico  territorialmente  competente,  a  verificare,   insieme   alle
condizioni  legittimanti,  anche  le  modalita'  di  esecuzione   del
suicidio medicalmente assistito,  nell'esplicazione  di  un  doveroso
ruolo di garanzia che e', innanzitutto, presidio delle  persone  piu'
fragili. 
    Giova in proposito ricordare che, nella citata  sentenza  n.  242
del 2019 (Considerato in diritto, punto  5),  questa  Corte  ha  gia'
avuto modo di affermare che alle  strutture  pubbliche  del  Servizio
sanitario  nazionale  «spettera'  altresi'  verificare  le   relative
modalita' di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente  tali
da evitare abusi in danno di persone  vulnerabili,  da  garantire  la
dignita' del paziente e da evitare al medesimo sofferenze». 
    5.- Per  tutto  quanto  esposto,  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate  dal  Tribunale  di  Firenze  devono  essere
dichiarate inammissibili. 
    Qualora da rinnovata  e  piu'  estesa  istruttoria  emergesse  la
reperibilita', nei tempi ragionevoli sopra indicati, di strumenti  di
autosomministrazione della sostanza capace di porre  fine  alla  vita
attivabili da persone nello stato clinico di M. S.,  e  qualora  essi
risultassero  utilizzabili,  nelle  condizioni  date,   il   Servizio
sanitario  nazionale  dovra'  prontamente  acquisirli  e  metterli  a
disposizione del paziente che sia stato  ammesso  alla  procedura  di
suicidio medicalmente assistito.