per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  579  del  codice  penale   sollevate,   in
riferimento agli  artt.  2,  3,  13  e  32  della  Costituzione,  dal
Tribunale  ordinario  di  Firenze,   quarta   sezione   civile,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  579  del  codice  penale,   promosso   con
ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione  civile,
in composizione monocratica, del 30 aprile 2025, iscritta  al  numero
97 del registro ordinanze 2025  e  pubblicata  nel  numero  20  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale,  dell'anno
2025. 
    Rilevato che, in data 3 giugno 2025,  hanno  depositato  atto  di
intervento V. L. e M. G., deducendo di essere  affetti  da  patologie
irreversibili,  fonte   di   intollerabili   sofferenze   fisiche   o
psicologiche, nonche' sottoposti a trattamenti di sostegno vitale  e,
tuttavia, capaci di decisioni libere e consapevoli, si'  da  trovarsi
nelle condizioni che - alla luce della sentenza n. 242  del  2019  di
questa Corte - integrano l'ipotesi di non punibilita'  dell'aiuto  al
suicidio; 
    che gli intervenienti assumono di essere titolari di un interesse
qualificato alla partecipazione a questo giudizio incidentale, avente
ad oggetto la disciplina dell'art. 579 del  codice  penale,  relativa
all'omicidio del consenziente, giacche': a) l'eventuale  accoglimento
della questione «assottiglierebbe la cintura posta a protezione della
loro  vita,  un   cui   tassello   irrinunciabile   e'   dato   dalla
conservazione, senza eccezioni, della  sua  inviolabilita',  anche  a
fronte della maturazione di una volonta' di morire e di una richiesta
di  essere  uccisi»;  b)  «una  simile  decisione  avrebbe   comunque
incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto
alla loro dignita' personale», risultandone «un giudizio di  qualita'
dimidiata della loro vita»; c) essi «non  dispongono  di  altra  sede
processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti». 
    Considerato che V. L.  e  M.  G.  non  sono  parti  del  giudizio
principale; 
    che l'intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto dedotto in giudizio (art.  4,  comma  3,  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); 
    che l'intervento e' ammissibile, quindi, solo nell'ipotesi in cui
l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi,
come per tutte le altre  situazioni  sostanziali  disciplinate  dalla
norma censurata, dalla pronuncia  sulla  legittimita'  costituzionale
della  norma  stessa,  ma  sia  conseguenza   immediata   e   diretta
dell'effetto  che  la  pronuncia  di  questa  Corte  produrrebbe  sul
rapporto oggetto del giudizio a quo (da ultimo, tra molte,  ordinanza
n. 60  del  2025,  nonche'  ordinanze  dibattimentali  allegate  alle
sentenze n. 66 del 2025 e n. 144 del 2024); 
    che questa Corte, in un giudizio di  legittimita'  costituzionale
sull'art. 580 cod. pen., ha ammesso l'intervento di  persone  affette
da gravi patologie, le quali, pur estranee  al  giudizio  principale,
adducevano   l'interesse   a   contraddire   riguardo   all'eventuale
estensione dell'area  di  non  punibilita'  dell'aiuto  al  suicidio,
reputandola contraria al loro  diritto  alla  vita  e  alla  dignita'
(ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025); 
    che anche la questione  di  legittimita'  costituzionale  ora  in
scrutinio  coinvolge  problematiche  attinenti  alla  vita   e   alle
personalissime decisioni intorno a essa; 
    che  la  peculiare  posizione  degli  odierni  intervenienti,  in
ragione delle patologie da cui entrambi sono affetti, trova in questo
giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere; 
    che, pertanto, V. L. e M. G. sono legittimati  a  partecipare  al
presente giudizio. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibili gli interventi spiegati da V. L. e M. G. 
 
                 F.to: Giovanni Amoroso, Presidente