per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 579 del codice penale sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 579 del codice penale, promosso con
ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile,
in composizione monocratica, del 30 aprile 2025, iscritta al numero
97 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nel numero 20 della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno
2025.
Rilevato che, in data 3 giugno 2025, hanno depositato atto di
intervento V. L. e M. G., deducendo di essere affetti da patologie
irreversibili, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o
psicologiche, nonche' sottoposti a trattamenti di sostegno vitale e,
tuttavia, capaci di decisioni libere e consapevoli, si' da trovarsi
nelle condizioni che - alla luce della sentenza n. 242 del 2019 di
questa Corte - integrano l'ipotesi di non punibilita' dell'aiuto al
suicidio;
che gli intervenienti assumono di essere titolari di un interesse
qualificato alla partecipazione a questo giudizio incidentale, avente
ad oggetto la disciplina dell'art. 579 del codice penale, relativa
all'omicidio del consenziente, giacche': a) l'eventuale accoglimento
della questione «assottiglierebbe la cintura posta a protezione della
loro vita, un cui tassello irrinunciabile e' dato dalla
conservazione, senza eccezioni, della sua inviolabilita', anche a
fronte della maturazione di una volonta' di morire e di una richiesta
di essere uccisi»; b) «una simile decisione avrebbe comunque
incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto
alla loro dignita' personale», risultandone «un giudizio di qualita'
dimidiata della loro vita»; c) essi «non dispongono di altra sede
processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti».
Considerato che V. L. e M. G. non sono parti del giudizio
principale;
che l'intervento nel giudizio incidentale di soggetti estranei al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che l'intervento e' ammissibile, quindi, solo nell'ipotesi in cui
l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi,
come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla
norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimita' costituzionale
della norma stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta
dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul
rapporto oggetto del giudizio a quo (da ultimo, tra molte, ordinanza
n. 60 del 2025, nonche' ordinanze dibattimentali allegate alle
sentenze n. 66 del 2025 e n. 144 del 2024);
che questa Corte, in un giudizio di legittimita' costituzionale
sull'art. 580 cod. pen., ha ammesso l'intervento di persone affette
da gravi patologie, le quali, pur estranee al giudizio principale,
adducevano l'interesse a contraddire riguardo all'eventuale
estensione dell'area di non punibilita' dell'aiuto al suicidio,
reputandola contraria al loro diritto alla vita e alla dignita'
(ordinanza allegata alla sentenza n. 66 del 2025);
che anche la questione di legittimita' costituzionale ora in
scrutinio coinvolge problematiche attinenti alla vita e alle
personalissime decisioni intorno a essa;
che la peculiare posizione degli odierni intervenienti, in
ragione delle patologie da cui entrambi sono affetti, trova in questo
giudizio incidentale l'unica sede per essere fatta valere;
che, pertanto, V. L. e M. G. sono legittimati a partecipare al
presente giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili gli interventi spiegati da V. L. e M. G.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente