per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno
2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di
interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 2024, n. 115, promosse -in riferimento agli artt. 117, commi
terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione,
in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione); agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli
artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea); nonche' al principio di ragionevolezza e al
principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - dalla Regione
autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed
m); 4, lettera a); 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonche' agli artt. 5,
114 e 116 Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso
indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse - in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed
m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale per la
Sardegna; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lettere
b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979,
n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna,
in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616) e all'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile
2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in
attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione
all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); nonche'
agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione
- dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in
epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma,
Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato
in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA