per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma  2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge  25  giugno
2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle  materie  prime  critiche  di
interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella  legge  8
agosto 2024, n. 115, promosse -in riferimento agli artt.  117,  commi
terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione,
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione); agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno  2003,
n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3);  agli
artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24  dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione  dell'Italia  alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea); nonche' al principio  di  ragionevolezza  e  al
principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - dalla  Regione
autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma  2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettere a), h)  ed
m); 4, lettera a); 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonche' agli artt.  5,
114 e 116 Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso
indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma  2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse - in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed
m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e  54  dello  statuto  speciale  per  la
Sardegna; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma  2,  lettere
b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979,
n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per  la  Sardegna,
in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n.  382,  e  al  d.P.R.  24
luglio 1977, n. 616) e all'art. 1 del decreto legislativo  17  aprile
2001, n. 234  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Sardegna per il conferimento di funzioni  amministrative,  in
attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione
all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei  rifiuti  delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); nonche'
agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale  collaborazione
- dalla Regione autonoma della Sardegna con il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2,
3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma  2;
10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come
convertito, promosse,  in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA