per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della
legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3,
27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte
d'appello di Firenze, seconda sezione penale, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 9 luglio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) promosso dal Giudice dell'udienza
preliminare presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18
aprile 2024, iscritta al numero 130 del registro ordinanze 2024,
pubblicata nel numero 27 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
prima serie speciale, dell'anno 2024.
Rilevato che, in data 6 giugno 2025, ha depositato atto di
intervento G. R., il quale riferisce di essere titolare di un
interesse diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio,
poiche' la sua posizione processuale sarebbe direttamente e
inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in merito alla
legittimita' costituzionale della norma impugnata;
che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione,
l'interveniente espone: a) di essere stato condannato per il delitto
di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, del codice
penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta');
b) di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di
secondo grado, lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del
divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della
legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare questione di
legittimita' costituzionale; c) che la Corte di cassazione, con
ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio all'udienza
del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunita' di attendere la
decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente
suscettibile di incidere sulla decisione».
Considerato che G. R. non e' parte del giudizio principale;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex
plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del
2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e' circoscritta
alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio
dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale);
che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma
3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di
ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze
allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del
2024, n. 206 del 2019);
che non e' dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile
l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di
interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che
sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul
quale la decisione di questa Corte possa influire;
che, peraltro, l'atto di intervento e' stato depositato
ampiamente oltre il termine di cui all'art. 4, comma 4, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da G. R.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente