per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 59 della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1,  lettera  g),
del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150  (Attuazione  della
legge 27 settembre 2021,  n.  134,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3,
27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice  dell'udienza
preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Firenze  e  dalla   Corte
d'appello di  Firenze,  seconda  sezione  penale,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                        Ordinanza letta all'udienza del 9 luglio 2025 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 59 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al  sistema  penale)  promosso  dal  Giudice  dell'udienza
preliminare presso il Tribunale  di  Firenze  con  ordinanza  del  18
aprile 2024, iscritta al numero  130  del  registro  ordinanze  2024,
pubblicata nel numero 27 della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,
prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Rilevato che, in data  6  giugno  2025,  ha  depositato  atto  di
intervento G. R.,  il  quale  riferisce  di  essere  titolare  di  un
interesse diretto, concreto e  qualificato  all'esito  del  giudizio,
poiche'  la  sua  posizione  processuale   sarebbe   direttamente   e
inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in  merito  alla
legittimita' costituzionale della norma impugnata; 
    che, in particolare, a  sostegno  della  propria  legittimazione,
l'interveniente espone: a) di essere stato condannato per il  delitto
di rapina aggravata di cui all'art.  628,  terzo  comma,  del  codice
penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta');
b) di avere proposto ricorso per cassazione  contro  la  sentenza  di
secondo grado, lamentando, tra  l'altro,  l'errata  applicazione  del
divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della
legge  n.  689  del  1981  e  chiedendo  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale; c)  che  la  Corte  di  cassazione,  con
ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio  all'udienza
del  1°  ottobre  2025,  «ritenuta  l'opportunita'  di  attendere  la
decisione della  Corte  costituzionale  su  questione  potenzialmente
suscettibile di incidere sulla decisione». 
    Considerato che G. R. non e' parte del giudizio principale; 
    che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex
plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del
2024, n. 130 del 2023 e  n.  158  del  2020),  la  partecipazione  al
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale  e'  circoscritta
alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del  Consiglio
dei ministri e, nel caso di  legge  regionale,  al  Presidente  della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale); 
    che, in questo  ambito,  l'intervento  di  soggetti  estranei  al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4,  comma
3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari  di
ogni altro, dalla norma oggetto di censura  (ex  plurimis,  ordinanze
allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n.  39  e  n.  22  del
2024, n. 206 del 2019); 
    che non e' dunque sufficiente, al  fine  di  rendere  ammissibile
l'intervento,  la  circostanza  che  il  soggetto  sia  titolare   di
interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio  principale,  o  che
sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo,  sul
quale la decisione di questa Corte possa influire; 
    che,  peraltro,  l'atto  di  intervento   e'   stato   depositato
ampiamente oltre il termine di cui all'art. 4, comma 4,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; 
    che, pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da G. R. 
 
                 F.to: Giovanni Amoroso, Presidente