per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   624-bis,
quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel
caso del delitto di furto in abitazione, di  ritenere  equivalente  o
prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,
allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma,
numero 2), prima parte, cod. pen. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA