per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 624-bis,
quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente, nel
caso del delitto di furto in abitazione, di ritenere equivalente o
prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen.,
allorche' concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma,
numero 2), prima parte, cod. pen.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA