per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma
1, lettera a), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n.
10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Campania), nel testo antecedente alle modifiche apportate
dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania
30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione
Campania - Legge di stabilita' regionale per il 2025);
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma
2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui
rinviava alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo
antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera
b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025
Il Cancelliere
Igor DI BERNARDINI
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di legittimita' costituzionale
dell'art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione
Campania 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Campania), sollevato dalla Corte
dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con
ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 53 del registro ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,
prima serie speciale, dell'anno 2025, il Procuratore generale della
Corte dei conti, nella asserita qualita' di titolare di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio, ha chiesto di intervenire con atto depositato il 16
aprile 2025.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimita'
costituzionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio
a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di
legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte,
sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, quest'ultima con allegata ordinanza
letta all'udienza pubblica del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con
allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del 4 giugno 2019, e n.
173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del
18 giugno 2019);
che nei giudizi incidentali di legittimita' costituzionale
l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4,
comma 3, delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i terzi
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come si evince
dalle medesime sentenze citate supra).
Ritenuto che i principi evocati a sostegno dell'ammissibilita'
dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti,
affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per
conflitto di attribuzione tra enti, si rivelano estranei e,
conseguentemente, irrilevanti nell'ipotesi in esame;
che il Procuratore generale della Corte dei conti, nel caso
specifico, non e' parte del giudizio a quo e, pertanto, non puo'
ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne
l'intervento nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale,
secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme
integrative.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento del Procuratore generale
presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di
legittimita' costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione
regionale di controllo per la Campania.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente