per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma
1, lettera a), della legge della Regione Campania 29 luglio 1998,  n.
10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale
della Campania),  nel  testo  antecedente  alle  modifiche  apportate
dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania
30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
di previsione finanziario per il  triennio  2025-2027  della  Regione
Campania - Legge di stabilita' regionale per il 2025); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma
2, della legge reg. Campania n. 10  del  1998,  nella  parte  in  cui
rinviava alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 22  nel  testo
antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma  1,  lettera
b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                         Igor DI BERNARDINI 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato  che  nel  giudizio   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 22, commi 1, lettera a), e 2,  della  legge  della  Regione
Campania 29 luglio 1998, n. 10  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale
per la protezione ambientale della Campania), sollevato  dalla  Corte
dei conti, sezione  regionale  di  controllo  per  la  Campania,  con
ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 53 del registro  ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
prima serie speciale, dell'anno 2025, il Procuratore  generale  della
Corte dei conti, nella asserita qualita' di titolare di un  interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio, ha chiesto di intervenire  con  atto  depositato  il  16
aprile 2025. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale (artt. 3 e 4 delle Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio
a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso  di
legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le  molte,
sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, quest'ultima con allegata  ordinanza
letta all'udienza pubblica del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019,  con
allegata ordinanza letta all'udienza pubblica del 4 giugno 2019, e n.
173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza  pubblica  del
18 giugno 2019); 
    che  nei  giudizi  incidentali  di  legittimita'   costituzionale
l'intervento di soggetti estranei al  giudizio  principale  (art.  4,
comma 3, delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come si evince
dalle medesime sentenze citate supra). 
    Ritenuto che i principi evocati  a  sostegno  dell'ammissibilita'
dell'intervento del  Procuratore  generale  della  Corte  dei  conti,
affermati nella  giurisprudenza  di  questa  Corte  nei  giudizi  per
conflitto  di  attribuzione  tra  enti,  si  rivelano   estranei   e,
conseguentemente, irrilevanti nell'ipotesi in esame; 
    che il Procuratore generale  della  Corte  dei  conti,  nel  caso
specifico, non e' parte del giudizio a  quo  e,  pertanto,  non  puo'
ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne
l'intervento nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale,
secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4,  comma   3,   delle   Norme
integrative. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibile  l'intervento  del  Procuratore  generale
presso  la  Corte  dei  conti,  spiegato  nel  presente  giudizio  di
legittimita' costituzionale promosso dalla Corte dei  conti,  sezione
regionale di controllo per la Campania. 
 
                 F.to: Giovanni Amoroso, Presidente