per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  635,  quinto  comma,  del  codice  penale,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose indicate  nell'art.  625,  primo
comma, numero 7), cod. pen., sollevata,  in  riferimento  all'art.  3
Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione  penale,  in
composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla  pubblica  fede,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 Cost., dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze,
prima sezione penale, in composizione  monocratica,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI