per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose indicate nell'art. 625, primo
comma, numero 7), cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose esposte per necessita' o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze,
prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI