per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  291,  primo  comma,  del  codice   civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della  Convenzione
europea  dei  diritti   dell'uomo,   dal   Tribunale   ordinario   di
Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI