per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI