per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI