per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  131-bis  del  codice  penale,
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  2,  24,  102  e  111  della
Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis cod.  pen.,  sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice  di  pace  di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI