per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 33, comma  1,  lettera  b),  e  39,  primo
comma,  numero  5),  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della  liberta'),  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3, 15, 27, terzo  comma,  e  32  della  Costituzione,  dal
Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in
via subordinata, in riferimento  all'art.  15  Cost.,  dal  Tribunale
ordinario  di  Firenze,  prima  sezione   penale,   in   composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI