per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo
comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in
via subordinata, in riferimento all'art. 15 Cost., dal Tribunale
ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI