per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 8, nonche' degli
Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5
dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione
di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo,
lettere m) ed s), e terzo, della Costituzione, in relazione ai
principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il
clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi come
modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento
della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n.
401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul
clima»); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
nonche' agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonche'
degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del
2024, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9,
41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi
dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come
modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n.
2021/1119/UE, e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate
in epigrafe;
3) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti,
riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
commi 1, anche in ordine alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 9,
41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi
dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento n. 2018/1999/UE,
come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n.
2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., all'art. 10
della legge cost. n. 3 del 2001, nonche' agli artt. 3 e 4 dello
statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sezione terza, e dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA