per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 8,  nonche'  degli
Allegati A, B, C, D ed  E,  della  legge  della  Regione  Sardegna  5
dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione  e  promozione
di  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER)  e   per   la
semplificazione  dei  procedimenti  autorizzativi»,   sollevate,   in
riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo,  secondo,
lettere m) ed s),  e  terzo,  della  Costituzione,  in  relazione  ai
principi espressi  dalla  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  e  dal  regolamento  (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per  il
clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE)  n.  715/2009
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive  94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, le  direttive  del  Consiglio
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
525/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  entrambi  come
modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che  abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del  Consiglio,   e   dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 giugno 2021, che istituisce il  quadro  per  il  conseguimento
della neutralita' climatica e che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
401/2009 e il regolamento  (UE)  2018/1999  («Normativa  europea  sul
clima»); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),
nonche' agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 6 e  8,  nonche'
degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20  del
2024, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt.  3,  9,
41, 97, 11 e 117, commi primo,  in  relazione  ai  principi  espressi
dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE,  come
modificati  dalla  direttiva  2023/2413/UE  e  dal   regolamento   n.
2021/1119/UE, e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo  regionale
per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le  ordinanze  indicate
in epigrafe; 
    3) ordina la  restituzione  degli  atti  ai  giudici  rimettenti,
riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
commi 1, anche in ordine alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge reg.
Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, agli artt. 3,  9,
41, 97, 11 e 117, commi primo,  in  relazione  ai  principi  espressi
dalla direttiva (UE) 2018/2001 e  dal  regolamento  n.  2018/1999/UE,
come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE  e  dal  regolamento  n.
2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., all'art.  10
della legge cost. n. 3 del 2001, nonche'  agli  artt.  3  e  4  dello
statuto speciale,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione terza, e dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna, sezioni prima e  seconda,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Angelo BUSCEMA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA