per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 509, comma  3,
del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  (Approvazione  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte
in cui, nel prevedere che «[i]l personale,  che,  al  compimento  del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia  raggiunto  il  numero  di
anni richiesto per ottenere il minimo  della  pensione,  puo'  essere
trattenuto in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa  continuare  «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e  non,  invece,  «non  oltre  il
settantesimo anno di eta' o  la  diversa  maggiore  eta'  individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Massimo LUCIANI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA