per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 509, comma 3,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte
in cui, nel prevedere che «[i]l personale, che, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita'
minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non
oltre il settantesimo anno di eta'» e non, invece, «non oltre il
settantesimo anno di eta' o la diversa maggiore eta' individuata
tenendo conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita
dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA