per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice
dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., puo'
essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA