per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del  codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede  che  il  giudice
dell'udienza di cui all'art. 409, comma  2,  cod.  proc.  pen.,  puo'
essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA